1.1 Il contrasto delle “organizzazioni criminali” nella prospettiva sovranazionale: la decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità
1.1.4 La criminalità organizzata nella prospettiva comparata: cenni alle scelte di criminalizzazione operate da altri Paes
Volgendo lo sguardo alle scelte di penalizzazione della criminalità organizzata operate in altri Paesi è possibile addivenire a una distinzione basilare.
Punire la criminalità organizzata significa, prevalentemente, punire la generica associazione avente un programma criminoso.
È alquanto raro che il concetto di criminalità organizzata assuma disvalore attraverso la previsione di un’autonoma fattispecie di parte speciale.
Spesso alla prima soluzione vengono affiancati altri strumenti normativi, quali apposite circostanze aggravanti operanti in relazione a singole fattispecie di parte speciale o, ancora, norme incriminatrici dirette a colpire taluni comportamenti illeciti costituenti attività tipiche delle organizzazioni criminali.
La possibile ragione della scarsa considerazione legislativa, salvo il caso dei codici recentemente riformati - più consapevoli delle potenzialità lesive del delitto quando realizzato attraverso un apparato organizzato - può essere ricondotta a una diversa percezione del fenomeno.
Il problema criminalità organizzata si scompone nei problemi settoriali che il fenomeno crea, manca quella componente tipicamente italiana che vede la criminalità locale incidere globalmente sul tessuto sociale e politico-istituzionale.197
Sono esempi del primo modello di incriminazione i codici penali di Germania198
, Francia199
e Spagna200
, i quali non presentano una disposizione specifica, del tenore dell'articolo 416 bis c. p..
197 Fornasari, Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata: aspetti comparatistici nell’esperienza europea-continentale, in op. cit., a cura di Fornasari, 175, Paoli, Il crimine organizzato in Italia e in Germania, in op. cit., Militello, Paoli, Arnold, Milano-Freiburg, 2000, 85 ss., dove si fa notare la differente rappresentazione sociale del fenomeno, rispettivamente in Italia ed in Germania. Se nel primo caso il crimine organizzato è stato identificato con le associazioni mafiose del Mezzogiorno, in Germania e nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale all'espressione criminalità organizzata vengono assegnati significati plurimi, proprio in ragione dell’assenza di un preciso referente empirico. Solo a partire dalla prima metà degli anni Settanta, sulla falsariga del dibattito scientifico nord-americano, si diffonde il paradigma dell'impresa illecita: “il concetto di crimine organizzato includerebbe, in primo luogo, l'offerta di beni e servizi proibiti, o strettamente controllati della legge, ma per i quali esiste una forte domanda in alcune parti della società”. L'espressione criminalità organizzata diviene così sinonimo di “enterprise crime”: attività criminale a scopo di profitto.
198 Il § 129 StGB incrimina la costituzione di associazioni criminali o di bande armate nonché la condotta di partecipazione, propaganda o sostegno alle stesse. Emergono due dati: l'associazione, o almeno una sua parte, deve trovarsi sul territorio tedesco; deve trattarsi di
un'associazione fondata sulla volontà comune di più membri di commettere in futuro dei reati. In alcuni casi il legislatore tedesco è intervenuto esplicitamente per escludere il primo: è il caso del § 30 b della disciplina sugli stupefacenti. Senza introdurre un'autonoma fattispecie associativa, è stata estesa l'applicabilità del § 129 ai casi in cui lo scopo sia il traffico illecito di droga e l'associazione non si trovi in Germania o solo parzialmente sul suo territorio. Proprio tale soluzione viene invocata come spunto per una riforma della disposizione generale sulla costituzione delle associazioni criminali. Vedi Arnold, L’associazione criminale e la criminalità organizzata in Germania ed in altri ordinamenti europei, in Militello-Paoli-Arnold, op. cit., 229 ss., e bibliografia ivi richiamata.
199 Nel codice penale francese del 1994, la disposizione base è l’art. 450-1, c. 1 che punisce l’associazione di malfattori, definendo come tale ogni gruppo formato, od ogni intesa stabilita, per la preparazione, caratterizzata da uno o più fatti materiali, di uno o più crimini o di uno o più delitti puniti con dieci anni di detenzione correzionale. Ai sensi del comma 2 viene punita, sempre che sia stato compiuto un qualche atto preparatorio dei reati-scopo, la partecipazione a ogni associazione finalizzata alla realizzazione di qualsivoglia crimine, nonché di tutti i delitti assoggettati, in base alla nuova scala di pene fissata all’art. 131-4, al primo dei sette gradi di detenzione correzionale previsti da tale articolo. Il legislatore ha stabilito, poi, per taluni reati un aggravamento della pena in caso di commissione in banda organizzata. L’art. 132-71 dispone che, ai sensi della legge, costituisce una banda organizzata ogni raggruppamento formato, o ogni accordo preso, in vista della preparazione, caratterizzata da uno o più fatti materiali, di uno o più reati. Vedi per tutti Bernanrdi, La disciplina prevista dal nuovo codice penale francese in tema di criminalità organizzata, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 994 ss., e bibliografia ivi richiamata, Vinciguerra, I reati associativi nell’esperienza giuridica europeo continentale, in AA. VV., I reati associativi, Padova, 1998, 107 ss..
200 L'articolo 515 c. 1, n. 1 c. p. sancisce la punibilità delle associazioni illecite, considerando tali quelle che hanno come obiettivo la commissione di qualche delitto o, dopo essere state costituite, ne promuovano la commissione. Le restanti ipotesi tipizzate, ai numeri dal 2 al 6, rappresentano delle mere manifestazioni delle associazioni tipizzate al n. 1. Non potrebbe essere altrimenti posto che l'articolo 22 della Costituzione spagnola del 1978 dichiara espressamente illegali le associazioni che perseguono fini o utilizzano mezzi identificati come reati. Si proibiscono, inoltre, le associazioni segrete e quelle aventi carattere paramilitare. Fa notare Pifarré de Moner, La criminalità organizzata in Spagna, in Militello-Paoli-Arnold, op. cit., 159 ss., la nulla utilizzazione giudiziale del delitto associativo. Esiste, al di là dei problemi probatori, un “rigetto culturale” di fronte a questo tipo di fattispecie criminosa. L’opinione diffusa in dottrina e giurisprudenza è che il fatto associativo debba essere punito solo quando il responsabile abbia posto in essere una condotta delittuosa distinta dalla semplice associazione. Non è un caso che il Tribunal Supremo si sia pronunciato con una sentenza di condanna per il delitto di associazione illecita una sola volta, nei confronti dei responsabili di una società per azioni che aveva emesso fatture false destinate a coprire finanziamenti al partito socialista spagnolo. La carenza di una definizione generale di criminalità organizzata non può dirsi superata dall’introduzione del medesimo concetto nell’ambito di una disciplina settoriale, concernente le attività investigative sul traffico illegale di droga e altri gravi illeciti. Essa dispone che, agli effetti della suddetta legge, si considera delinquenza organizzata l'associazione di tre o più persone rivolte a realizzare, in forma permanente o reiterata, condotte che abbiano come fine la commissione di uno dei delitti menzionati nel testo normativo (art. 2 n. 4 ley organica 5 del 13 gennaio 1999). Si vedano Gonzales Rus-Palma Herrera, Trattamento penale della criminalità organizzata nel diritto penale spagnolo, in Fornasari, op. cit., 95 ss..
Esempi di innovazione, i codici penali d’Austria e Svizzera contengono apposite disposizioni incriminatrici l’organizzazione criminale.
L’art. 278 a) del c. p. austriaco definisce tale quella i cui membri, anche se non esclusivamente, mirano, attraverso la pianificazione e ricorrente commissione di gravi reati201
, a ottenere arricchimenti illeciti di grande portata o a esercitare un rilevante influsso sulla politica o sul mercato economico.202
Con la novella del 1994, il § 260 c. p. svizzero, persegue quelle formazioni, anche di fatto, che presentino una struttura stabile e oggettivamente verificabile, avente come oggetto un programma sistematico e pianificato che ne rende evidente la particolare pericolosità.
2. Possibili risposte dell’ordinamento italiano: riformulazione del dato