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Le altre operazioni sotto copertura

Nel documento LE INDAGINI SOTTO COPERTURA (pagine 33-36)

Successivamente all’introduzione della prima figura di agente undercover nelle materie relative alla repressione del traffico di stupefacenti, si è avuta una estensione avente ad oggetto altri settori criminali, che, sulla spinta emotiva ed emergenziale, è sfociata nell’introduzione di diverse previsioni normative.

Con l’art. 7 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 conv. nella l. 15 marzo 1991, n. 82, è stata introdotta la possibilità di compiere operazioni controllate di pagamento del riscatto, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori in ordine al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili di tale delitto: il pubblico ministero potrà così richiedere al giudice l’autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilità al fine, appunto, dell’esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto. Agli stessi fini il pubblico ministero può, con proprio decreto motivato, ritardare l’esecuzione, o disporre che venga ritardata sia l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, sia dell’arresto o del fermo dell’indiziato del delitto o dei provvedimenti di sequestro110.

In seguito, con il d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, all’art. 10, è stata prevista la possibilità di ritardare con decreto motivato l’esecuzioni di analoghi provvedimenti qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori in ordine ai delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili di tali delitti, ai quali poi, con l’art. 8 della legge n. 238/2003 sono stati aggiunti quelli di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi (artt. 600, bis, ter, quater,

600-110 Vedi per le caratteristiche peculiari dell’attività consentita nelle indagini per i sequestri di persona a scopo di estorsione cap. III, par. 4.

quinquies, 601 e 602 c.p.) e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (art. 3

l. 20 febbraio 1958, n. 75). Allo stesso fine e per gli stessi motivi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza con immediato avviso al pubblico ministero e susseguente trasmissione di un “rapporto” motivato nelle successive quarantotto ore111.

Con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356, all’art.

12-quater, sono state disciplinate le ipotesi di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro

illecito simulati112. Destinatari della norma sono gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia e dei Servizi centrali ed interprovinciali di cui all’art. 12 del d.l. n. 152/1991, i quali possono compiere simulatamene le suddette attività illecite al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti che le sanzionano. In tali casi l’autorità giudiziaria, se richiesta dai menzionati ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato differire il sequestro del denaro, dei beni, delle altre utilità riciclate o impiegate ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi. Dal testo della norma, non risulta la possibilità di omettere o ritardare l’arresto o il fermo dell’indiziato del delitto o dell’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, sicché, mentre tale possibilità, da parte del pubblico ministero o ad iniziativa della polizia giudiziaria, era stata già prevista per i delitti di riciclaggio e reimpiego di denaro “sporco” dal menzionato d.l. 419/1991, per quelli in materia di armi deve, al contrario, ritenersi esclusa113.

In un secondo tempo, trascorsi ormai alcuni anni dall’introduzione della prima figura di agente undercover, con la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di

111 Nel dettato normativo non è previsto alcun intervento di ratifica dell’autorità giudiziaria, ma, ad opinione di chi scrive, dovrebbero comunque trovare applicazione le norme generali per cui, tutte gli atti “eccezionali” compiuti dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto o a causa dell’urgenza, devono ricevere una legittimazione postuma del pubblico ministero, perché - anche laddove l’operato della p.g. non perpetrasse lesioni alcuna nei confronti dei soggetti privati coinvolti nel procedimento - la sua mancanza potrebbe dar luogo a responsabilità di carattere penale o disciplinare.

112 Questa norma, per quanto riguarda i reati di riciclaggio ed impiego di denaro illecito, ha completato la disposizione del citato d.l. n. 419/1991 che aveva previsto la sola possibilità di omettere o ritardare gli atti di competenza del p.m. e della p.g. Si tratta, invero, dell’unica norma del nostro ordinamento che, seppur limitatamente a questi reati, autorizza la Direzione investigativa antimafia (DIA) allo svolgimento di operazioni sotto copertura.

113 C. MOTTA, I poteri della polizia giudiziaria nel contrasto del traffico delle sostanze stupefacenti: consegne controllate, ritardo od omissione di atti investigative e altre tecniche speciali di investigazione, in Profili sostanziali e processuali del traffico di stupefacenti. Le azioni simulate, incontro di studi organizzato dal CSM, Roma 14-16 marzo 2005, in www.csm.it; si vedrà meglio nel cap. III par. 2.1 come a tale omissione si possa comunque ovviare se si considera il potere discrezionale del pubblico ministero nella presentazione della richiesta di emissione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare.

minori, è stata prevista, all’art. 14, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali, o per la tutela dei minori, ovvero quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, di procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico ed alle relative attività di intermediazione, nonché di partecipare alle iniziative turistiche illecite al fine di acquisire elementi di prova in ordine a tali delitti. L’autorità giudiziaria, immediatamente informata dell’acquisto, ha la possibilità di differire il sequestro con decreto motivato.

L’articolo 14 l. 269/1998 presenta degli aspetti del tutto peculiari rispetto alle altre operazioni sotto copertura previste nel nostro ordinamento, difatti risulta del tutto assente l’inciso “fermo l’art. 51 c.p.” ed è inoltre espressamente prevista la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria: come dire che il potere di quest’ultimo di disporre atti investigativi si configura come una vera e propria riserva relativa all’esecuzione delle attività di contrasto, “in quanto deputata a risolvere, tramite l’autorizzazione, l’ostacolo che impedisce alla polizia di agire direttamente”114

Inoltre, di particolare rilievo è la facoltà, attribuita dalla stessa norma al personale addetto all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, su richiesta motivata dell’autorità giudiziaria nell’ambito del contrasto dei delitti suddetti – quando siano essi commessi mediante l’impiego di sistemi informatici, o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico – di impiegare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato può anche svolgere per via telematica le attività scriminate di acquisto simulato, di intermediazione, di partecipazione a iniziative turistiche illecite. In linea con quanto disposto dal legislatore per le altre operazioni sotto copertura, in tutti questi casi l’autorità giudiziaria può differire, con decreto motivato, l’emissione o l’esecuzione dei provvedimenti di cattura o sequestro quando sia necessario per

114 C. DI BUGNO, L’art. 14 l. 269/98, in LP, 1998, 149, il quale, riprendendo le tesi di Pagliaro osserva come in questo caso “il provocatore agirebbe senza dolo [ed esclusivamente] per l’acquisizione di elementi di prova”; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Padova, 2000, 555; Per un’analisi più dettagliata delle particolarità di questa disposizione vedi cap. III. Par. 1.3.

acquisire rilevanti elementi probatori in ordine ai delitti suddetti ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili di essi115.

L’ultima disposizione introdotta prima della reductio ad unum della disciplina relativa alle indagini mascherate è il d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, contenente “disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”. Il disposto dell’art. 4 di questa legge prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l’individuazione della provenienza o ne consentono l’impiego. Agli stessi ufficiali, nonché agli agenti di polizia giudiziaria, è consentito di utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all’inizio dell’attività.

Questa disposizione, pur essendo stata emanata anche’essa sull’onda emotiva degli attentati dell’11 settembre 2001, ha predisposto una disciplina che ha tenuto conto dei problemi interpretativi ed operativi emersi nei dieci anni trascorsi dall’introduzione del primo agente undercover nel nostro ordinamento e, difatti, nonostante sia stata essa stessa abrogata dall’art. 9 l. 146/2006, ne ha costituito il modello di riferimento.

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