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Politiche Contabili

Sezione 4 – Altri aspetti

Opzione per il Consolidato Fiscale Nazionale

Iccrea BancaImpresa e le società controllate dell’ex Gruppo Bancario Iccrea hanno adottato il c.d. “Consolidato Fiscale Nazionale”, disciplinato dagli artt. 117-129 del TUIR, introdotto nella legislazione fiscale dal D.Lgs. n. 344/2003. Esso consiste in un regime opzionale, in virtù del quale il reddito complessivo netto o la perdita fiscale di ciascuna società controllata partecipante al consolidato fiscale – unitamente alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di imposta – sono trasferiti alla società controllante, in capo alla quale è determinato un unico reddito imponibile o un’unica perdita fiscale riportabile (risultanti dalla somma algebrica dei redditi/perdite propri e delle società controllate partecipanti) e, conseguentemente, un unico debito/credito di imposta. In virtù di questa opzione le imprese dell’ex Gruppo Bancario Iccrea che hanno aderito al “consolidato fiscale nazionale” determinano l’onere fiscale di propria pertinenza ed il corrispondente reddito imponibile viene trasferito alla Capogruppo. Qualora una o più partecipate presentino un reddito imponibile negativo, in presenza di reddito consolidato nell’esercizio o di elevate probabilità di redditi imponibili futuri, le perdite fiscali vengono trasferite alla Capogruppo.

Costituzione e avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 si sono compiuti i passaggi fondamentali che hanno portato alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea cui la Banca ha aderito.

In esito alla riforma del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993; di seguito TUB) compiuta con la Legge 49/2016 e con le relative disposizioni attuative della Banca d’Italia, Iccrea Banca, con il costante supporto delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) aderenti, ha avviato il 27 aprile 2018 la fase autorizzativa del Gruppo innanzi la BCE e la Banca d’Italia mediante la predisposizione e la trasmissione della relativa istanza corredata dalla documentazione.

Il 24 luglio 2018, la BCE ha rilasciato a Iccrea Banca il provvedimento di accertamento di cui all’art. 37-ter, comma 2, del TUB. Nel settembre 2018, con il consolidamento del quadro normativo inerente la riforma con la Legge 108/2018, si è quindi avviato il processo di adesione al Gruppo, attraverso la definizione - d’intesa tra le BCC aderenti e la Capogruppo - e la successiva adozione da parte delle assemblee dei soci, delle modifiche allo statuto delle BCC sulla base del testo dello statuto tipo delle BCC aderenti al Gruppo, nonché del nuovo Regolamento elettorale ed assembleare del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Le BCC aderenti hanno quindi sottoscritto il contratto di coesione e l’accordo di garanzia che sono stati, con lo statuto modificato, trasmessi alla Banca d’Italia e alla BCE il 18 gennaio scorso in allegato all’istanza di iscrizione all’Albo dei gruppi bancari.

Con l’iscrizione nell’Albo dei Gruppi Bancari del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito GBCI), avvenuta lo scorso 4 marzo 2019, si è completato l’iter autorizzativo previsto dalla riforma del Credito Cooperativo.

Il “fulcro” del gruppo bancario cooperativo è costituito dal contratto di coesione (art. 37-bis del TUB), attraverso il quale le banche affiliate conferiscono alla Capogruppo poteri di direzione e coordinamento esercitabili, secondo un principio di proporzionalità, in funzione dello stato di salute delle banche stesse (approccio risk-based).

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Il contratto di coesione del GBCI declina i rispettivi e reciproci diritti e doveri delle componenti del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e dà atto, inoltre, del complesso dei poteri di direzione e coordinamento attribuiti alla Capogruppo.

Il contratto di coesione prevede, quale necessario e ulteriore elemento fondante e costitutivo del GBCI, la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile ai gruppi bancari e alle singole banche aderenti; tale garanzia costituisce parte integrante del contratto di coesione: la partecipazione all’accordo relativo costituisce, infatti, condizione imprescindibile per l’adesione al contratto di coesione e quindi al Gruppo bancario cooperativo. La garanzia tra la Capogruppo e le Banche Affiliate è reciproca (cross-guarantee) e disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della Capogruppo e delle Affiliate come obbligazioni in solido di tutte le aderenti all’accordo; in altri termini, tutte le Banche Affiliate e la Capogruppo sono obbligate - sia internamente, sia esternamente - per tutte le obbligazioni contratte dalla Capogruppo o da qualsiasi Affiliata. La garanzia prevede, inoltre, meccanismi di sostegno finanziario infragruppo con cui le aderenti allo schema si forniscono reciprocamente sostegno finanziario per assicurare la solvibilità e la liquidità; in particolare, per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’Autorità di Vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al D.lgs. n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 80 e seguenti del TUB.

Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU) - Contabilizzazione del contributo al Single Resolution Fund Dal 1° gennaio 2016 gli intermediari dell'area Euro sono chiamati a partecipare al Fondo di Risoluzione Unico (Single Resolution Fund - SRF) mediante contribuzioni annuali ex-ante, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014.

Le regole per la determinazione delle quote di contribuzione al SRF sono definite nel Regolamento delegato della Commissione Europea n.

2015/63 e nel Regolamento di esecuzione del Consiglio n. 2015/81. Nel mese di maggio la Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, ha come di consueto reso destinatarie le banche italiane, assoggettate alla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive 2014/59/EU), della comunicazione con cui viene indicato il contributo ordinario ex ante dovuto per l’esercizio 2019, calcolato ai sensi dei Regolamenti Delegati citati.

Stante quanto sopra, la Banca ha contabilizzato il contributo a Conto economico alla voce 160.b “Altre spese amministrative”.

Come avvenuto negli anni precedenti, anche per l'anno 2020, gli intermediari dovranno procedere al versamento di un ottavo del target level complessivo del SRF, come determinato dal Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board - SRB).

A tale fine, sono state avviate le attività funzionali alla rilevazione dei dati per il calcolo delle contribuzioni 2020, che verrà eseguito dal SRB sulla base delle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio.

Cessioni portafoglio NPL

Nel corso dell’esercizio 2019 la Banca, nell’ottica di efficientare il processo di gestione del credito deteriorato, ottimizzando allo stesso tempo sia gli effetti in termini di assorbimento patrimoniale che di costi legali, ha provveduto ad effettuare cessioni di crediti non performing (sia portafogli sia singole cessioni) - per un ammontare lordo di € 167 milioni, provvedendo alla relativa derecognition dal bilancio.

Gli effetti delle operazioni di cessione sono stati opportunamente registrati nella voce 100 a) del conto economico (utile/perdite da cessione o riacquisto di attività valutate al costo ammortizzato) e sono rappresentativi dell’effetto netto tra il valore lordo dei crediti ceduti, il prezzo percepito e l’utilizzo dei presidi posti a copertura del rischio di credito stanziati fino all’esercizio precedente.

Tra le altre, nel mese di dicembre la banca ha aderito ad un’operazioni di cartolarizzazione multioriginator di portafogli di crediti in sofferenza ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999. La cessione è avvenuta a favore di una società veicolo appositamente costituita che ne ha finanziato l’acquisto mediante l’emissione di titoli asset-backed, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge 130, articolati nelle classi Senior, Mezzanine, Junior. L’operazione è stata strutturata in modo tale da avere caratteristiche idonee per poter beneficiare della garanzia dello Stato sulle passività emesse (c.d. “GACS”) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con Legge n. 49 dell’8 aprile 2016, successivamente implementata con Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 3 agosto 2016, con Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 21 novembre 2017 e con Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 10 ottobre 2018.

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. - RELAZIONI E BILANCIO DELL’IMPRESA 2019

Al fine di adempiere all’obbligo di mantenimento dell’interesse economico netto del 5% nelle Operazione di cui (i) all’art. 405, par. 1, lett. a) del Regolamento EU 575/2013 (la “CRR”), (ii) all’art. 51, par. 1, lett. a) del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 (il “Regolamento AIMFD”) e (iii) all’art. 254, par. 2, lett. A) del Regolamento Delegato (UE) 35/2015 (il “Regolamento Solvency II”), la Banca si è impegnata al mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranche di Titoli emesse nel contesto dell’operazione.

Altri aspetti

La legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha introdotto (art. 1, commi da 125 a 129) nuove misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche. Tale provvedimento introduce obblighi di trasparenza anche sui soggetti che ricevono erogazioni pubbliche, disponendo che le imprese che hanno ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni e altri soggetti simili debbano – a partire dall’esercizio 2018 – dare indicazione delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Nelle more dei necessari chiarimenti interpretativi della norma, la Circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 ritiene esclusi dall’obbligo di disclosure quei corrispettivi che trovino giustificazione in prestazioni dell’impresa e comunque in rapporti tipici dell’attività del percipiente, nonché quelli rivolti alla generalità delle imprese, quali le misure agevolative fiscali e contributive.

Al fine di semplificare l’adempimento informativo a carico delle imprese, l’articolo 3-quater, comma 2, del Decreto Legge n. 135/2018 ha previsto la possibilità per le stesse di fare rinvio al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Sulla base di quanto sopra, si segnala che, alla data di riferimento del presente bilancio, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato sono presenti e pubblicamente consultabili i contributi ricevuti da Iccrea BancaImpresa per l’anno 2018 a fronte dell’attività di formazione erogata per complessivi € 3 mila.

Al 31 dicembre 2019 il saldo negativo dei differenziali legati ai derivati di copertura degli impieghi a tasso fisso è contabilizzato tra gli interessi attivi, in coerenza quindi con la rilevazione contabile del flusso di interessi della forma tecnica che i contratti derivati vanno a modificare. Per una migliore rappresentazione si è proceduto alla medesima esposizione per quanto riguarda i saldi relativi all’esercizio 2018 riclassificando dalla voce interessi passivi alla voce interessi attivi € 3,9 milioni.

Sempre per una migliore rappresentazione di alcune componenti di costo si è proceduto a una riclassifica dalla voce “commissioni passive”

alla voce “altri oneri di gestione” di € 1,7 milioni.

La Banca non ha esposizioni in strumenti ad alto rischio (quali “collateral debt obbligations”, titoli garantiti da ipoteca su immobili, titoli garantiti da ipoteca commerciale, altri veicoli “special purpose”, esposizioni a mutui “subprime” e finanza a leva). L’operatività posta in essere dalla Banca in strumenti derivati che trova rappresentazione tra le attività e passività detenute per la negoziazione è, come specificato nelle apposite sezioni della nota integrativa, prevalentemente riconducibile all’operatività nel settore dei servizi di investimento, finalizzata alla vendita di strumenti derivati alla clientela, pareggiata con speculari operazioni contrattate con Iccrea Banca.

Il bilancio d’esercizio è soggetto a revisione contabile da parte della società EY S.p.A. alla quale è stato conferito l’incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, per il novennio 2010-2018 in esecuzione della delibera assembleare del 22 aprile 2010 e prorogato con delibera dell’assemblea del 29 aprile 2019 per il biennio 2019-2020 in accordo a specifica delibera Consob N. 20894 del 17 aprile 2019.

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