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dell’azione amministrativa A tal fine la Commissione svolgeva, originariamente, compiti di controllo dell’attività amministrativa, di cooperazione con essa, nonché

ulteriori compiti di riflessione ed elaborazione strumentali alla proposizione di

eventuali interventi legislativi

427

.

Oggi le leggi 11.2.2005 n. 15 e 14.5.2005 n. 80 hanno modificato profondamente la

disciplina normativa relativa alla Commissione per l’accesso, mutandone l’aspetto

organizzativo, la composizione ma soprattutto le funzioni

428

. Attualmente, infatti, il

potere di nomina dei singoli membri viene esercitato non più dal Presidente della

Repubblica, bensì dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed il numero dei componenti

la Commissione viene ridotto da sedici a dodici.

429

La Commissione mantiene, anche a

seguito novella del 2005

430

, un generale potere di vigilare «affinché sia attuato il

principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione» (art. 27,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Primo Ministro partecipa alla Commissione e assiste alle sue deliberazioni. Per garantire il funzionamento della CADA, il presidente fa appello a dei relatori la cui l'attività è coordinata da un relatore generale ed un relatore generale aggiunto. Per compiere la sua missione, la Commissione si appoggia su un segretariato generale messo a sua disposizione dai servizi del Primo ministro. Si veda I. CARAMAZZA, Relazione al convegno tenutosi presso l’Università degli Studi Roma Tre il 10 novembre 2010, sul tema “Il diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a vent’anni dalla legge 241 del 1990”. Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi “Roma Tre” il 10 novembre 2010, Roma, 2010.  

427 La legge attribuiva alla Commissione tre funzioni fondamentali di vigilanza, di referto e di proposta .

P.MERIGHI, Procedimento amministrativo e diritto di accesso, Roma, 164.  

428 Le competenze della Commissione per l’accesso sono state rideterminate dal predetto novellato

articolo 27 della legge n. 241/90 ed individuate in: - adozione delle determinazioni previste dall’articolo 25 comma 4 ( come vedremo una nuova competenza da riferire ai ricorsi alla Commissione per l’accesso in caso di diniego di accesso agli atti nei confronti di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato); - vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fi ssati dalla legge n. 241/90; - redazione di una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, da comunicarsi alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; - proposta al Governo di modifiche di testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso.  

429 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri, ai sensi dell’art. 27, della legge 7 agosto 1990, n. 241, é composta - oltre che dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede - dai seguenti ulteriori dodici membri: - due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere; - quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai rispettivi organi d’autogoverno; - due fra i professori di ruolo in materia giuridico - amministrativa, designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; - uno fra i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, designati dal Dipartimento della funzione pubblica; - il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione (Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo).  

comma 5, L. 241/90)

431

, ma viene investita di nuovi poteri consultivi. Il novellato art.

25, comma 4, L. 241/90, prevede infatti, la necessità di un parere obbligatorio, ma non

vincolante che il Garante per la protezione dei dati personali deve richiedere alla

Commissione, qualora i procedimenti specificati dallo stesso art. 25, comma 4, relativi

al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,

interessino l’accesso ai documenti amministrativi

432

. Nell’ambito della generale

funzione di vigilanza deve ricondursi anche il compito propulsivo-correttivo di cui

all’art. 27, comma 5, L. 241/90, che attribuisce alla Commissione il potere di proporre

al Governo la modifica di leggi e regolamenti al fine di «realizzare la più ampia

garanzia del diritto di accesso»

433

. La Commissione, inoltre, resta titolare del potere di

emanare direttive su problematiche ricorrenti, finalizzate al coordinamento dell’attività

amministrativa in materia di accesso.

434

A tale ampia gamma di funzioni il Regolamento

                                                                                                                         

431 la funzione di vigilanza è esercitata nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni. Questa

attribuzione è volta a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto d’accesso. Posto che l’accesso ai documenti è stato qualificato dall’art. 22, comma 2, L. 241/90 come attinente ai «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione». Si veda Consiglio di Stato parere 13 febbraio 2006 n. 3586/2005.

 

432 Altri compiti consultivi sono previsti in sede regolamentare. In particolare, riproponendo quanto già

disposto dall’art. 10, d.p.r. 352/1992, l’art. 11, comma 1, d.p.r. 184/2006, statuisce che nell’esercizio della vigilanza, per finalità di coordinamento dell’attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei principi, la Commissione: a) esprime pareri sugli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 24, comma 2, L. 241/90;b) rilascia pareri, allorché ne sia richiesta, sugli atti attinenti all’esercizio e all’organizzazione del diritto di accesso; c) adotta il parere che il Governo può richiederle in vista dell’adozione del regolamento di specificazione dei casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 24,comma 6, L. 241/90. Si veda R. Panozzo, La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in Lo Stato civile italiano, 2005 7, pagg. 516-523.

 

433 Si veda I. CARAMAZZA, Relazione al convegno tenutosi presso l’Università degli Studi Roma Tre il

10 novembre 2010, sul tema “Il diritto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a vent’anni dalla legge 241 del 1990”. Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi “Roma Tre” il 10 novembre 2010, Roma, 2010.  

434 Invariata la funzione di referto e di proposta si assiste ad una innovazione di tipo sistemico in relazione

a quella di vigilanza e ad una innovazione sostanziale consistente nell’attribuzione di una nuova funzione giustiziale. La innovazione sistematica è stata introdotta dal regolamento (D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 che ha sostituito ed abrogato il d.P.R. 27.6.92 n. 352). Il relativo art. 11, infatti, riconduce al potere di vigilanza della Commissione ogni suo potere consultivo, così come ridefinito per adeguarlo alla mutata disciplina dei casi di esclusione dall’accesso e di sottrazione dall’accesso come elencati dalla novella nella nuova stesura dell’art. 24 della legge, senza peraltro introdurre innovazioni sostanziali. Rimane fissa, infatti, la previsione di parere, a richiesta del Governo, sul regolamento governativo che prevede i casi di sottrazione all’accesso e sulla predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso. Altresì fermo rimane il parere obbligatorio sugli atti delle singole amministrazioni che prevedono i casi di sottrazione dall’accesso “per finalità di coordinamento dell’attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei principi”. Viene, da ultimo, confermata la consulenza facoltativa sugli atti adottati dalle singole amministrazioni in materia di

del 2006 aggiunge il potere c.d. “giustiziale”, oggi conferito alla Commissione dal

novellato art. 25. All’organo di garanzia viene, infatti, attribuito, in parallelo con quanto

accadeva già per il difensore civico, il potere di decidere, in via amministrativa, i ricorsi

alla stessa presentati, contro i dinieghi di accesso, espressi o taciti, e avverso i relativi

provvedimenti di differimento

435

. Tuttavia, occorre puntualizzare che, a differenza della

funzione di vigilanza e dei connessi poteri, la funzione giustiziale della Commissione è

esercitabile soltanto nei confronti delle amministrazioni statali centrali e periferiche. La

corrispondente tutela contro il diniego o il differimento dell’accesso negli altri casi

spetta invece al difensore civico territorialmente competente

436

.

B. IL RICORSO ALLA COMMISSIONE EX ART. 12 D.P.R. N. 184 DEL

2006: NATURA DEL RIMEDIO, OGGETTO, SOGGETTI E MODALITÀ

DI PRESENTAZIONE

Il procedimento dinanzi alla Commissione è regolato in maniera dettagliata dal d.P.R.