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Sotto altro profilo, il nuovo art 22, come novellato dalla legge n 15/2005, definisce per la prima volta in una norma di rango primario 117 le caratteristiche dell’interesse

all’accesso

118

, il quale deve essere diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una

situazione giuridicamente tutelata

119

e collegata al documento al quale è chiesto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

dai soggetti liberamente intervenuti, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento . Si veda M. CIAMMOLA, La legittimazione ad accedere ai documenti amministrativi (prima e dopo la l. 11 febbraio 2005, n. 15), in Foro amm., Tar, n. 3 del 2007, p. 1181.  

115 Tale tipologia si differenzia dal c.d. accesso partecipativo o endoprocedimentale, che “si esplica,

nell’ambito del procedimento amministrativo, ad opera degli interventori necessari e volontari e rappresenta una modalità di partecipazione del privato al procedimento”. Si veda A. SANDULLI, Il procedimento, in Trattato di diritto amministrativo, cit., 1156. A differenza dell’istituto regolato dagli artt.22 ss., dunque, l’accesso ex art.10 è consentito soltanto a procedimento in corso ed è preordinato all’acquisizione di conoscenze in funzione partecipativa del privato alla futura determinazione amministrativa. Gli articoli 10, lett. a) e 22 l. 7 agosto 1990 n.241, infatti, prevedono due distinte forme di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, e cioè un accesso partecipativo ed un accesso informativo: “la prima forma di accesso ha la finalità principale di assicurare la pienezza del contraddittorio e della partecipazione ai soggetti coinvolti in un procedimento amministrativo che li riguarda, mentre la seconda forma ha la finalità di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale”. Si veda Tar Lazio, sez. I, 15 dicembre 2000 n.12144, in TAR, n.1, gennaio 2001, 97.  

116 M.A. SANDULLI, in Accesso ai documenti amministrativi, Enc. del diritto, IV, 2000, 6.  

117 Infatti, il precedente testo dell’art. 22 non recava alcun riferimento alla qualificazione dell’interesse ad

accedere, mentre l’art. 2 del precedente regolamento di cui al DPR n.352/92, precisava solamente che l’interesse doveva essere “personale e concreto” M. OCCHIENA, La necessaria riforma del diritto di accesso, in L.R.PERFETTI, Le riforme della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra garanzia di legalità e amministrazione di risultato, Padova, 2008, 127.  

118 È stato osservato dalla dottrina come la legge n.15/2005 abbia operato una correzione in senso

restrittivo dell’area dei possibili legittimati. La nuova formula appare potenzialmente più restrittiva rispetto alla precedente, soprattutto in riferimento alla valutazione relativa alla concretezza ed all’attualità dell’interesse, ed alla sostituzione, in riferimento alla situazione giuridica, del termine ‘rilevante’ con il lemma ‘tutelata’. Si veda A. SANDULLI, L’accesso ai documenti amministrativi, Giorn. dir. amm.,2005, n.5.  

119 Tali requisiti sono stati esaminati dalla giurisprudenza che -come vedremo -ha chiarito che l’interesse

deve essere inerente alla sfera giuridica dell’interessato e tangibile, ovvero suscettibile di arrecare un vantaggio attuale e concreto per il richiedente. Non è sufficiente, ad esempio, un generico interesse alla trasparenza amministrativa. L’interesse all’accesso deve, peraltro, essere “serio”, e quindi meritevole di tutela, non potendo trattarsi di un interesse emulativo, fatto valere al solo scopo di recare molestia o nocumento ad altri, né riconducibile a mera curiosità; esso và quindi “adeguatamente motivato”, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso. Si veda F. CARINGELLA –

l’accesso

120

. In maniera speculare anche il nuovo regolamento per l’accesso ai

documenti amministrativi, approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, all’art. 2,

dispone che “il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile … da

chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto

l’accesso”

121

. In ragione di quanto sopra, l’interesse dev’essere, in primo luogo,

attuale

122

. L’attualità dell’interesse deve, tuttavia, essere intesa in un senso più ampio

rispetto a quello meramente letterale

123

. L’interpretazione della norma delineata dalla

giurisprudenza considera, infatti, legittimati ad esercitare il diritto d’accesso anche i

soggetti titolari di posizioni di interesse che si attualizzeranno solamente a seguito

dell’acquisizione degli elementi di conoscenza che si otterranno attraverso gli atti ai

quali si accede.

124

Il requisito dell’attualità, pertanto, deve riferirsi alla possibilità attuale

di tutela in senso ampio del bene della vita cui l’accesso è ricollegato, ammettendo

anche la possibilità di avanzare richieste di accesso “preventive”

125

. Sul punto, peraltro,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

R.GAROFOLI – M.T.SEMPREVIVA, L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007, 92. Si veda, in giurisprudenza, Cons. Stato, Sez.V, 14.2.1998, n.1477.  

120 Pertanto, diversamente dall’accesso endoprocedimentale, in cui il soggetto per legittimare l’actio ad

exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, non deve dimostrare altro che la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, nell’accesso extraprocedimentale, è necessario che si dimostri specificatamente la titolarità di un interesse giuridicamente tutelato, correlato agli atti di cui si chieda l’esibizione. Si veda Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068.

 

121 Con il “Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi” (D.P.R. 12 aprile 2006,

n.184) la nuova disciplina prevista dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 è entrata pienamente in vigore e ed è stata operata l’abrogazione del d.P.R. n. 352/1992.

 

122 In base a tale requisito l'istante deve dare un principio di prova dell'attualità dell'utilità dei documenti

di cui chiede l'accesso, per le finalità conoscitive che persegue, senza poter piegare questo procedimento a strumento di ricerca «di eventuali illegalità degli organi della p.a.», con finalità di vigilanza sull'azione amministrativa. TAR 4155 del 9.05.2007, in Urb App., n. 9/2007.

 

123 Cioè riconoscendo la legittimità alle sole istanze di accesso volte a curare un interesse attualmente

esistente o attualmente minacciato e bisognoso di protezione.  

124 La giurisprudenza infatti ha , anche prima della novella, sempre rilevato che vanno “legittimati ad

esercitare il diritto di accesso anche i soggetti titolari di posizioni di interesse non attuali, o almeno non rilevabili con immediatezza, ma che possano concretizzarsi e specificarsi proprio a seguito degli elementi di conoscenza acquisibili attraverso l’iter procedimentale all’uopo previsto dal legislatore”. Si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 1996 n.820, in Giust. civ., 1997, I, 835. Le ragioni per agire potrebbero emergere, infatti, proprio a seguito della visione del contenuto dei documenti amministrativi di cui si chiede l’accesso. È stato infatti, osservato che l’anticipazione del momento della conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti, l’interessato potrebbe convincersi della correttezza dell’operato della P.A. e rinunciare all’azione giurisdizionale. In tal senso si è espressa Tar Campania- Napoli, 3 maggio 2007, n. 4702 .  

125 L’attualità, pertanto, non può essere riferita all’interesse ad agire in giudizio per la tutela della

posizione sostanziale vantata. L’accesso, invero, deve ritenersi consentito anche a coloro che vantano un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive anche soltanto future, a prescindere

qualora si compisse un’interpretazione più restrittiva si verificherebbe un regresso