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trattamento dei dati 307 , con specifica attenzione per la problematica relativa all’accesso ad atti ed informazioni in possesso dell’amministrazione 308 Rilevano, sotto tale profilo

gli artt. 59 e 60

309

. Il primo articolo citato conferma il rinvio alla Legge 241/1990 ed

alle “altre disposizioni di legge in materia”, per la disciplina dei presupposti, delle

modalità, dei limiti e della tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti

amministrativi contenenti dati personali, “anche per ciò che concerne i tipi di dati

sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una

richiesta di accesso”

310

e contestualmente ribadisce “il rilevante interesse pubblico”

delle attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina. Mediante tale precisazione, il

legislatore ha, dunque, coordinato l’art. 59, con i precedenti articoli 20 e 21 che

individuano una disciplina generale differenziata per i dati sensibili e giudiziari a mente

della quale i soggetti pubblici possono trattare tali dati solo in presenza di una

disposizione di legge che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le

operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

311

. Per

                                                                                                                         

307 Anzitutto, nella Parte I, Titolo III, Capo II (artt. 18- 22), S. RODOTÀ, Persona, riservatezza, identità.

Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, cit., 583. I riferimenti ai soggetti pubblici si trovano, invero, anche in molte altre parti del Codice. Così, ad esempio, nella Parte II del Codice, si vedano il Titolo I (trattamenti in ambito giudiziario), il Titolo II (trattamenti da parte di forze di polizia), il Titolo III (difesa e sicurezza dello Stato). Si veda altresì l’art. 39, c. 1, lett. a), del Codice, che assoggetta la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento ad una previa comunicazione al Garante. Solo qualora siano decorsi 45 giorni dalla comunicazione, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante, è possibile iniziare il trattamento dei dati.

308 Nella Parte II, Titolo IV (artt. 59-74). Riferimenti ai soggetti pubblici si trovano, invero, anche in

molte altre parti del Codice.  

309 S. CIMINI, Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi

equilibri , in Il codice del trattamento dei dati personali, a cura di V. Cuffaro , R. D'Orazio e V. Ricciuto, Giappichelli, Torino, 2007, 325  

310 In quanto in base all’art. 59 DLgs 30 giugno, n. 196 “le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di

accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”. Sotto tale profilo, infatti, l’art. 59 ha disposto che il diritto di accesso ai documenti contenenti dati personali o sensibili e le operazioni di trattamento eseguibili in conseguenza di una domanda di accesso restino disciplinati dalla legge n. 241/90 e dalle altre disposizioni in materia, riconfermando, inoltre, che le attività di accesso e di trattamento si dovevano considerare di rilevante interesse pubblico.

311 Si vedano le norme citate. Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili 1. Il trattamento

dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al

quanto riguarda, invece, l’art. 60 del codice privacy, confermando l’abrogato comma 2°

dell’art. 16 del D.Lgs. 135/1999

312

, la norma consente il trattamento dei dati idonei a

rivelare lo stato di salute o la vita sessuale “se la situazione giuridicamente rilevante

che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di

rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”

313

. In merito, ad

esempio, la giurisprudenza ha valutato di “pari rango”: l’interesse ad ottenere una

sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico-concordatario rispetto a quelli

di riservatezza dei dati contenuti in una cartella clinica del coniuge affetto da disturbi

psichici

314

; l’interesse ad approntare terapie preventive a protezione dello stato di salute

del richiedente, nei confronti del diritto alla riservatezza di dati sanitari relativi ad un

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente. Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari. 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. Con tale richiamo, dunque, l’art. 59 del codice privacy permette all’amministrazione pubblica di poter porre in essere un’attività, quella relativa all’accesso ai documenti amministrativi, altrimenti interdetta.

312L’art. 60 del dlgs n. 196/2003 nel sostituire l’art. 16 del dlgs n. 135/1999 riproduce sostanzialmente il

precetto della norma abrogata (bilanciamento dei diritti alla trasparenza e alla riservatezza, nel caso di dati inerenti alla salute e alla vita sessuale), ma aggiunge significativamente che, a prescindere da ogni vaglio comparativo, l’accesso è direttamente consentito quando trattasi di diritto della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. F. GAVERINI, Accesso(e accessi) ai documenti amministrativi: linee guida per le p.a. a garanzia del diritto alla privacy, in Il Foro amministrativo - TAR, 2005, 8,2283.

 

313Il Garante per la protezione dei dati personali,con parere del 9 luglio 2003, in www.garanteprivacy.it ,

oltre a sottolineare che “il destinatario della richiesta, al fine di stabilire se il diritto dedotto dal richiedente vada considerato ‘di pari rango’ rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati, deve fare riferimento non al diritto di azione e di difesa – che pure è costituzionalmente garantito – quanto alla situazione giuridica soggettiva sottostante che il terzo intende far valere”, configura – aderendo alla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cons. Stato, VI, 30 marzo 2001, n. 1882, cit.) – il rinvio ad un “elenco aperto di posizioni soggettive individuabile in chiave storico evolutiva” e la necessità di operare una “valutazione in concreto, in modo da evitare…il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa”.  

314 Tar Campania, Salerno, 10 novembre 2005, n. 2448; sentenza confermata da Cons. di Stato, V, 14

novembre 2006, n. 6681, ove si sottolinea che “il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità”  

parente defunto

315

; l’interesse alla tutela dell’incolumità pubblica, rispetto alla