I L TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DELL ’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA ALLA LUCE DEL D.P.R 131/
2. Analisi del D.P.R n 131 del 26 aprile 1986.
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Con l’adozione del D.P.R. n. 131 del 1986112, il legislatore ha introdotto delle
sostanziali modifiche rispetto alla previgente disciplina della tassazione degli atti giudiziari, prevista dal D.P.R. n. 634 del 1972, giungendo ad una sistemazione organica dell’intera materia e superando le questioni, che attanagliavano la vecchia disciplina113, quali ad esempio, quelle relative alla distinzione tra la fase
di formazione dell’atto giudiziario, della sua pubblicazione ovvero dell’emanazione, che attribuiva rilevanza giuridica allo stesso provvedimento114
110 N.IZZO, Pregiudiziale fiscale per lo sfratto di immobili: la fine dell’ennesimo “incubo”, in
Giust. Civ., 2001, 2595. In giur. v. Corte Cost., 05 ottobre 2001, n. 333 in GT Riv. Giur. Trib.,
2002, 297, secondo cui: tale onere, imposto al locatore a pena di improcedibilità dell’azione
esecutiva, ha fini esclusivamente fiscali e risulta privo di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare, sicchè esso so traduce in una preclusione o in un ostacolo all’esperimento della tutela giurisdizionale, in violazione dell’art. 24 Cost.”; Corte Cost. 3 luglio 1963 n. 113, in Giur. It., 1963, I, 1175, in base alla quale: “un adempimento di carattere fiscale del tutto estraneo alle esigenze di un processo diretto a porre in esecuzione un titolo giudiziale” e che risulta particolarmente corretto anche sotto il profilo del soggetto direttamente onerato, ma che il giudice delle leggi non ha potuto prendere in considerazione perché estraneo alla fattispecie concreta del giudizio a quo. Infatti, deve osservarsi che, in generale, l’obbligo della registrazione incombe solidalmente su entrambi i contraenti - secondo le specifiche norme fiscali non derogate da quelle dettate in materia di locazione - mentre, nei rapporti interprivati, l’adempimento in concreto di curare tale registrazione poteva essere accollato contrattualmente anche esclusivamente al conduttore, pur nella vigenza dell’art. 79 Legge n. 392 del 1978 non essendo configurabile alcun contrasto con le disposizioni della legge c.d. “sull’equo canone”.
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111 L.COMOGLIO, (Voce) Oneri fiscali del processo, in Digesto CD-rom, 1995. L’A. sostiene che:
“Sui principi, la giurisprudenza costituzionale si mantiene coerente, postulando la soppressione di qualsiasi onere fiscale residuo, o di qualsiasi altro limite tributario alle possibilità di azione e di prova in giudizio, il cui impatto sul processo sia irrazionale o “sproporzionato”.
112 In G.U. n. 99 del 30 aprile 1986, entrato in vigore il 1° luglio 1986.
113 Sul punto G. TESAURO, Il procedimento applicativo dell’imposta di registro sugli atti
giudiziari, in Boll. trib., 1977, 1496 ss; P.PENCO, Sulla disciplina del tributo di registro per gli atti giudiziari, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1980, I, 152; A. LACAGNINA, In tema di registrazione dei provvedimenti giudiziari e di applicazione delle penalità, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1977, 11, 255.
Dunque, l’attuale disciplina dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, enunciata nel combinato disposto degli art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 e art. 8 della Tariffa I, Parte I, allegata al citato D.P.R., rinviene il proprio fondamento nel principio di tassativa elencazione degli atti soggetti alla formalità del registro, ragion per cui i provvedimenti non menzionati nelle categorie impositive normativamente previste, non sono soggetti ad imposta, né per essi vi è obbligo di registrazione115
Per espressa previsione normativa, deve evidenziarsi che alcuni atti giudiziari sono esenti dall’imposizione, mentre per altri è stato previsto un trattamento agevolativo, in virtù delle finalità cui sono diretti ed in ragione della materia devoluta nel processo
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3. Il rapporto tra l’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 e l’art. 8, Tariffa I, Parte I, all. al D.P.R. n. 131 del 1986.
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In via generale, l’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 enuclea i principi generali per l’applicazione dell’imposta, nonché le regole fondamentali che consentono l’individuazione degli atti giudiziali soggetti a registrazione in termine fisso. L’art. 8 della Tariffa, invece, prevede un’elencazione dettagliata degli atti soggetti ad imposizione, distinguendo i provvedimenti in base all’oggetto o alla natura della controversia e prevedendo per essi una differente misura del tributo.
L’analisi dell’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, impone ai fini della sua interpretazione testuale e teleologica, di esser posto in correlazione con l’art. 8, Tariffa I, Parte I, allegata al citato D.P.R.
Una parte della dottrina ha sostenuto che l’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 costituisce una norma fondamentale, ai fini dell’individuazione del presupposto di fatto e dell’assoggettamento degli atti giudiziari all’applicazione ed al prelievo del tributo, ossia all’an dell’imposizione.
L’art. 8 Tariffa I, Parte I, invece, avrebbe uno scopo complementare e di mera specificazione della norma di carattere generale, ex art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto diretta a stabilire il quantum ed il quomodo della tassazione,
115 Sul punto v., Cass. 26 maggio 1990, n. 4923, in Corr. trib., 1990, 2307; Cass. 22 giugno 1983,
n. 4277, in Boll. trib., 1983, 1550.
poiché in essa vi è l’esatta specificazione ed individuazione delle singole tipologie di atti giudiziari soggetti ad imposizione117
Secondo un altro orientamento dottrinario, invece, tra le due disposizioni vi sarebbe una reciproca complementarietà, volta a realizzare l’applicazione del tributo, nonché ad evitare una tassazione generalizzata sui provvedimenti giudiziari, anche privi del carattere della definitorietà
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Deve ulteriormente registrarsi l’orientamento assunto da altra parte della dottrina, che ha ritenuto del tutto sterile la disputa sulla natura esplicativa o tassativa dell’elencazione di atti di cui all’art. 8, Tariffa I, Parte I, in rapporto all’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986
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Per contro, altra parte della dottrina ha affermato che all’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 andrebbe attribuita una funzione integrativa e chiarificatrice dell’art. 8 Tariffa I, Parte I, al quale dovrebbe essere riconosciuta una funzione primaria di individuazione degli atti tassabili.
119, poiché l’imponibilità degli atti giudiziari sarebbe da
ricollegare alla natura della controversia dedotta in giudizio. Infatti, l’art. 2 della Tabella, prescrive che non vi è obbligo di registrazione per tutti quei i provvedimenti diversi da quelli elencati nelle categorie indicate dall’art. 8 della Tariffa120