P ARTE I, ALLEGATA AL D.P.R 131 DEL
14. Il principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro nell’ambito della tassazione degli atti giudiziari, sub nota 2 dell’art 8 Tariffa.
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Il principio dell’alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro è contemplato nell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, in virtù del quale gli atti soggetti ad Iva scontano l’imposta di registro solo in misura fissa.
Tale disciplina è applicabile anche agli atti giudiziari in materia di controversie civili ed ai provvedimenti di giurisdizione amministrativa, che prevedano il pagamento di corrispettivi o l’esecuzione di prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
L’alternatività tra le dette imposte si verifica nel momento in cui un atto rientra nella sfera di imposizione dell’Iva, anche prescindendo dalla sua concreta applicazione e, quindi, in via generale tale principio si applicherà non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma con riferimento alle operazioni Iva non imponibili, anche a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e alle operazioni esenti301
Pertanto, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, per tutte le operazioni esenti, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa
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300 Cass. civ., Sez. V, 21 febbraio 2003, n. 2696, in Dir. e Prat. Trib., 2003, 2, 1080, la Corte
afferma che: “In caso di registrazione di decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma emesso a carico del debitore principale e del fideiussore è applicabile una sola imposta sull’unica somma dovuta da entrambi i debitori, costituendo una inammissibile duplicazione la pretesa dell’Amministrazione tributaria di applicare l’imposta sia sulla ingiunzione rivolta al debitore principale sia su quella rivolta al fideiussore”…” Pertanto, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell’art. 8 della relativa Tariffa, deve essere applicata la tassa fissa di registro, senza che rilevi l’indirizzarsi dell’ingiunzione contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro entrambi. Il carattere unitario dell’obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell’imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, che dell’obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori, senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione”;
301 Circ. Agenzia Entrate, 29 maggio 2013, n. 18. 302 A. MONTESANO,B.IANNIELLO, op. cit., 535.
; fanno eccezione le operazioni previste all’art. 10, comma 2, n. 8), 8 bis) e 27 quinquies), del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché la disciplina delle locazioni di immobili esenti, di cui all’art. 6, Legge n. 133 del 13 maggio 1999.
Il rapporto di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro implica, inoltre, un
“processo di contaminazione” tra le menzionate imposte, a causa della
sovrapposizione, pratica e concettuale, dei relativi presupposti giuridici e fattuali303
Qualora, invece, il detto provvedimento contempli la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento sulle stesse, si applicherà l’imposta proporzionale di registro nella misura del 3%, poichè l’art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede che gli interessi moratori siano esclusi dal campo di applicazione dell’Iva
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Dall’esame delle fattispecie concrete ed applicative si rileva che in caso di adozione di un decreto ingiuntivo, che preveda la condanna al pagamento dei corrispettivi soggetti ad Iva, si farà luogo all’applicazione dell’imposta fissa di registro.
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Con riferimento, invece, all’ipotesi in cui un istituto di credito ottenga una pronuncia giudiziale avente ad oggetto il recupero delle somme derivanti da finanziamento, la sentenza di condanna “(...) alla luce del principio di
alternatività con l’Iva, consacrato nell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, a norma dell’art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalla base imponibile Iva, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della detta tariffa, ma siano (come nella specie) gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall’operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’Iva”
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303 G.FRANSONI, Commento all’art. 1 D.P.R. n. 131 del 1986, in Codice delle Leggi tributarie, a
cura di A.FEDELE, Torino, 2014, 16; G.FRANSONI, Tipologia e struttura della norma tributaria, in
Manuale di diritto tributario, a cura di A.FANTOZZI, Torino, 2012, 235 ss.
304 Circ. min. n. 34.E.201.11814.
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305 Cass., 3 marzo 2006, n. 4748, in Mass. Giur. It., 2006; Cass., 16 marzo 2011, n. 6125, in CED
Cassazione, 2011; Cass., Sez. V, 01 giugno 2007, n. 12906, in Foro It., 2008, 3, 1, 887, secondo
cui: “Le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che esse - ove formino oggetto di condanna contenuta in un
Nell’ipotesi in cui un istituto di credito ottenga un decreto ingiuntivo esecutivo, gli importi ingiunti in virtù di un finanziamento, sono soggetti all’Iva e, quindi, all’imposta di registro in misura fissa306
Pertanto, così come precisato dalla giurisprudenza: “(...) ai sensi dell’art. 4 del
D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell’art. 8 Tariffa, deve essere applicata la tassa fissa di registro, senza che rilevi l’indirizzarsi dell’ingiunzione contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro entrambi. Il carattere unitario dell’obbligazione alla base di un siffatto provvedimento monitorio ed il conseguente carattere unitario dell’imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, che dell’obbligazione per il capitale costituiscono meri accessori, senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione”
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15. Nota 2 bis: la tassazione dei provvedimenti che accertano l’acquisto per