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Le problematiche relative al rimborso dell’imposta.

I L TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DELL ’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA ALLA LUCE DEL D.P.R 131/

12. Le problematiche relative al rimborso dell’imposta.

L’art. 37, comma 2, D.P.R. n. 131 del 1986 disciplina le modalità di rimborso per il contribuente che ne abbia diritto, prevedendo che questi possa richiederlo all’Ufficio che ha riscosso l’imposta, con le modalità indicate nell’art. 77 del D.P.R. n. 131 del 1986195

Dunque, all’esito di un’eventuale sentenza passata in giudicato ed emessa in sede di impugnazione ovvero nei casi di intervenuta conciliazione giudiziale o transazione stragiudiziale, in cui è parte l’Amministrazione dello Stato, l’imposta di registro potrà essere rimborsata o conguagliata, poichè sino a quel momento tale imposizione deve considerarsi provvisoria

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Il principio ispiratore della disposizione citata è quello dell’unicità della tassazione, in base alla quale l’atto giudiziario è soggetto ad imposizione anche se impugnato o impugnabile al momento della registrazione.

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L’esercizio del diritto al rimborso da parte del contribuente, ex art. 77 del D.P.R. n. 131 del 1986, avviene attraverso la presentazione di un’istanza all’Ufficio, che ha riscosso l’imposta entro un termine di tre anni, dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero, se posteriore, al giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione

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195 D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 - Decadenza dell’azione del contribuente - [1] Il rimborso dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. [2] Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell’imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell’art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione. [3] La domanda di rimborso deve essere presentata all’ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.[4] Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

196 A. MONTESANO,B.IANNIELLO, Imposte di registro ipotecaria e catastale, Milano, 2009, 196;

Ris. Min. 7.10.1995, n. 250.E.IV.787648. .

197 Cass., Sez. V, 17 giugno 2011, n. 13329, in CED Cassazione, 2011, la Corte afferma che: “In

tema di imposta di registro, in applicazione dell’art. 7 della direttiva CEE n. 335 del 1969 (mod. dall’art. 1 della direttiva n. 303 del 1985), il contribuente può chiedere al giudice nazionale - nel concorso di tutte le condizioni di fatto e di diritto richieste per l’applicazione dell’esenzione o della riduzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 7 della citata direttiva del 1969 - la restituzione delle somme già pagate, con l’azione di ripetizione nel termine triennale di decadenza; in mancanza, la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti è preclusa, anche nella forma dell’azione risarcitoria nei confronti dello Stato”; Cass., Sez. V, 21 luglio 2009, n. 16896, in

Anche in presenza di una sentenza non ancora passata in giudicato, l’Ufficio procede alla liquidazione dell’imposta ed emette il relativo avviso198

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nell’ipotesi in cui, nel corso del giudizio e fino alla formazione del giudicato, una sentenza sia totalmente o parzialmente riformata, tale evenienza non incide sull’avviso di liquidazione emesso dall’Amministrazione finanziaria, facendo, invece, sorgere in capo al contribuente un autonomo diritto al conguaglio o al rimborso dell’imposta, da far valere nelle forme di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 131 del 1986

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secondo quanto espressamente dispone l’art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - all’ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale è, pertanto, anche il legittimato passivo della domanda giudiziale di impugnativa del conseguente silenzio-rifiuto”.

198 A. URICCHIO, Attività giudiziaria ed imposizione tributaria, cit., 91; l’A. precisa che

“…l’imposta di registro viene liquidata nei limiti delle effettive attribuzioni fra i vari aventi diritto quali risultano dal provvedimento giudiziale di condanna; nel caso di sentenza di condanna della parti con reciproca compensazione, l’imposta è dovuta sulla somma che resiuda dopo le compensazioni”; v. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2002, n. 5859, in Mass. Giur. It., 2002, 700, che scosì statuisce: “In sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato - nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, con iscrizione in un registro di cancelleria delle somme dovute dall’amministrazione a tale titolo - riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al versamento delle somme iscritte nel predetto registro”.

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199 Cass., Sez. V, 29 maggio 2006, n. 12757, in Mass. Giur. It., 2006, secondo cui: “In tema di

imposta di registro dovuta sugli atti dell’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 37 e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la riforma totale o parziale (nel successivo corso del giudizio e fino alla formazione del giudicato) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso, il quale non può essere fatto valere nel corso del giudizio insorto a seguito del ricorso avverso l’avviso di liquidazione, ma dev’essere azionato nei modi e nei tempi previsti dall’art. 77 citato”;

Cass., Sez. V, 15 ottobre 2001, n. 12551, in Dir. e Prat. Trib., 2003, 2, 382, la Corte statuisce che:

“In tema di imposta di registro, ai sensi del disposto degli art. 37 e 77 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio (e fino alla formazione del giudicato) della sentenza tassata non si riflette sull’avviso di liquidazione relativo a detta sentenza, ma fa sorgere un (autonomo) diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso. Tale diritto non può essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito di ricorso avverso l’avviso di liquidazione, ma deve essere azionato nelle forme ed entro i termini di decadenza di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la presentazione di un’apposita domanda di rimborso all’ufficio che ha eseguito la registrazione. Pertanto la sola riforma della sentenza tassata non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio insorto a seguito di ricorso avverso l’avviso di liquidazione summenzionato, trattandosi di evento che non incide “ex se” sulla legittimità e sulla fondatezza della pretesa tributaria azionata con l’avviso stesso. Detto sistema delineato dal citato art. 37 - e cioè: assoggettamento ad imposta di registro (nella misura fissata per le diverse ipotesi previste dall’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi, perchè impugnati od ancora impugnabili, salvo esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso sulla base di successiva sentenza passata in giudicato - non può ritenersi in contrasto con gli art. 3, 53 e 97 cost. … E’ assoggettabile all’imposta proporzionale di registro (ai sensi degli art. 1 d.P.R. 131 del 1986 e 8, lett. a, e 1, comma 1, della allegata tariffa, parte prima) la sentenza, ancorchè non ancora definitiva, che pronuncia sulla domanda di riscatto di immobile urbano destinato ad uso non abitativo formulata ex art. 39 l. n. 392 del 1978; nè il fatto che la sentenza subordini il

CAPITOLO III

IL REGIME FISCALE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

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