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L’imposizione fiscale del provvedimento che dichiara esecutivo il lodo arbitrale.

I L TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DELL ’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA ALLA LUCE DEL D.P.R 131/

9. L’imposizione fiscale del provvedimento che dichiara esecutivo il lodo arbitrale.

L’arbitrato rituale è un istituto avente struttura e funzione propria del giudizio ordinario, che si realizza attraverso un procedimento sostitutivo rispetto a quello giurisdizionale di diritto ovvero d’equità.

Tale istituto è posto a disposizione dei privati per affidare, attraverso un negozio giuridico, ad uno o più arbitri la definizione dei propri rapporti giuridici.

Nel lodo arbitrale, infatti, ci si avvale di soggetti estranei al rapporto giuridico dedotto in causa e tale procedimento ha la funzione di essere un mezzo di risoluzione dei conflitti e degli interessi delle parti specialmente nel settore delle controversie commerciali nazionali, laddove vi è un preminente interesse alla rapida soluzione della lite176, nonché al contenimento degli oneri tributari, che

sarebbero dovuti in un giudizio ordinario177

Il legislatore tributario, inoltre, ha inteso assicurare una neutralità fiscale tra il giudizio promosso innanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria e quello devoluto agli arbitri, in ragione di una medesima omogeneità di effetti

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178

6158, in Fisco, 1987, 6405, statuisce che: “Il decreto ingiuntivo è soggetto ad imposta di registro

ai sensi dell’art. 35 d. p. r. 26 ottobre 1972, n. 634 e l’art. 55, stesso d. p. r., sul piano soggettivo, estende il vincolo della solidarietà a tutte le parti in causa, mentre l’art. 36, stesso d. p. r. n. 634/1972, obbliga al pagamento del tributo anche se l’atto è nullo, annullabile o inefficace; le sopraindicate disposizioni non sono applicabili quando il decreto ingiuntivo è inefficace perché la notifica è stata fatta al debitore oltre il termine stabilito dalla legge (40 gg.), per cui non può attrarre quest’ultimo nell’ambito procedurale, lasciandolo estraneo e coinvolgendo solo il creditore ingiungente”.

176 A. FANTOZZI.,G.TINELLI, op. cit., 209 e nota 8. Gli A. ritengono che “l’arbitrato costituisca un sistema flessibile e, in qualche modo, gestibile dalle parti, consente la risoluzione della controversia con le garanzie proprie del rito processuale, rinviandosi il costo fiscale alla fase, eventuale, dell’esecuzione della sentenza arbitrale. La possibilità di spostare in avanti nel tempo un onere fiscale, specie nella prassi dei rapporti commerciali, rappresenta comunque un vantaggio per le parti in causa, per cui una simile eventualità, al pari di quella, altrettanto rilevante, che si sostanzia nella possibilità di evitare totalmente l’onere fiscale a seguito della spontanea adesione delle parti al lodo non dichiarato esecutivo, finisce per condizionare in concreto l’opzione a favore della giustizia privata…. Un sistema flessibile e, in qualche modo, gestibile dalle parti, consente la risoluzione della controversia con le garanzie proprie del rito processuale, rinviandosi il costo fiscale alla fase, eventuale, dell’esecuzione della sentenza arbitrale”.

177 A tale riguardo v., R. NOBILI,I costi fiscali dell’arbitrato in Italia: sviluppi recenti, in Dir. prat. Trib., 1987,1, 618 ss.

, poiché il lodo

178 Cass. civ., Sez. V, 20 luglio 2011, n. 15918, in CED Cassazione, 2011, secondo cui: “In tema

di imposta di registro, quando l’atto da registrare sia una sentenza o un lodo arbitrale, per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, occorre - in conformità al disposto degli artt. 20 del d.P.R. 26 aprile 1985 n. 131 e 8 sub c) della tariffa allegata - far riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato. Ne consegue

arbitrale possiede un’efficacia del tutto equiparabile a quella di un atto giurisdizionale ed è vincolante nei rapporti inter partes; tuttavia, non può attribuirsi allo stesso lodo un’efficacia esecutiva, nonché l’idoneità all’iscrizione di ipoteca e alla trascrizione179

L’emissione del decreto di esecutività del lodo da parte del Tribunale, determina il realizzarsi della fattispecie imponibile di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, ragion per cui se il lodo arbitrale non viene dichiarato esecutivo, lo stesso potrà essere registrato solo in caso d’uso

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A tal fine ciascuna parte potrà chiedere al Tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato, ai sensi dell’art. 825 c.p.c., di vagliare la regolarità formale del lodo e di conferirgli l’efficacia di titolo esecutivo.

Il lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 825, comma 3, c.p.c., è dotato di una definitività di effetti, poiché: “contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è

ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello …”.

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L’imposta di registro è, invece, dovuta nel caso in cui il decreto, che dichiara esecutivo il lodo, nel momento della registrazione sia stato impugnato o sia ancora impugnabile

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La ratio di tale disposizione è di incentivare il ricorso alla giustizia privata e di contribuire all’esecuzione spontanea dei lodi, in quanto il lodo non omologato non è un atto soggetto ad imposizione.

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Tutte le parti in causa, a norma dell’art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, sono tenute al pagamento del tributo per la registrazione del decreto di esecutività del lodo arbitrale e non solo coloro nel cui interesse il decreto è stato richiesto

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che, qualora sia stato registrato un lodo arbitrale che abbia accertato il maggior valore di un appalto rispetto al corrispettivo pattuito nel contratto, l’Ufficio non potrà calcolare l’imposta sul complessivo valore dell’appalto, in considerazione del fatto che del contratto in questione non si era avuta prima notizia, ma potrà farlo solo sul maggior valore individuato nel provvedimento arbitrale”.

179 C.M.V.ANDRIOLI, III, cit., 411 ss.

180 L.NASTRI, L’imposta di registro e le relative agevolazioni, Milano, 1990, 93, 201.

181 A. VOZZA, Profili fiscali del nuovo arbitrato, in Fisco, 2006, 28, 4348.

182 Cass. civ., Sez. Unite, 21 agosto 1990, n. 8533, in Corr. Trib., 1991, 888, secondo cui: “In tema

d’imposta di registro inerente ad arbitrato rituale, nella disciplina di cui al d. p. r. 26 ottobre 1972, n. 634, il principio della solidarietà delle parti contendenti, discendente dall’equiparazione del lodo rituale alla sentenza del giudice, è applicabile indipendentemente dal fatto che una soltanto di esse abbia chiesto l’esecutività del lodo medesimo, atteso che nessuna norma autorizza una deroga al riguardo (né, in particolare, l’ultima parte dell’art. 55, d. p. r. cit.)”.

Nel caso di annullamento del lodo, le parti hanno diritto al rimborso dell’imposta di registro, che deve essere richiesta, ai sensi dell’art. 77 D.P.R. n. 131 del 1986, mediante istanza da presentarsi all’Agenzia delle Entrate nel termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

L’arbitrato irrituale, invece, è disciplinato dal nuovo art. 808 ter c.p.c. e di esso non v’è menzione nell’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986.

La pronuncia emessa dagli arbitri “liberi” possiede la forma di un negozio giuridico e determina la costituzione di un nuovo rapporto tra le parti dell’arbitrato e come tale è soggetta all’obbligo ed ai termini di registrazione previsti per il contratto.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro assumono particolare importanza il ruolo e la responsabilità degli arbitri, ai fini dell’assolvimento dell’obbligazione tributaria.

La prassi amministrativa, infatti, ha ritenuto che l’arbitrato irrituale deve essere assoggettato all’obbligo di registrazione, in ragione degli effetti che è in grado di produrre, solo all’atto della sottoscrizione da parte di tutti gli arbitri e cioè nel suo momento perfezionativo183

Anche in questo caso, così come per la sentenza resa dal giudice ordinario, viene in rilievo l’effettivo contenuto della pronuncia arbitrale, sia essa di accertamento o di condanna, con riferimento sia alle statuizioni formali del dispositivo, che alle enunciazioni della motivazione

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10. Analisi del trattamento tributario della sentenza che dichiara efficace

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