• Non ci sono risultati.

Il primo atto legislativo riguardante la liberalizzazione del mercato ferroviario è stata l’emissione della Direttiva n° 440 nel 1991, intesa a favorire l'adeguamento delle ferrovie comunitarie alle esigenze del mercato unico e ad accrescere la loro efficienza. Per la prima volta veniva introdotto il concetto di separazione fra la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'esercizio di servizi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie. Queste devono essere gestite da Società diverse prevedendo una separazione contabile obbligatoria e in modo completamente autonomo, mentre è solo facoltativa la separazione organica ed istituzionale. Il loro patrimonio e la loro contabilità devono essere distinte da quelle statali così da configurasi al pari di qualunque azienda privata.

Viene inoltre garantito per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, nonché per le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci il diritto d'accesso alle reti ferroviarie degli Stati membri.

Sono così introdotti i concetti di:

8 “impresa ferroviaria”, ovvero qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico la cui attività principale è rappresentata dalla fornitura di prestazioni di trasporto ferroviario di merci e/o di persone e che ne garantisce obbligatoriamente

8 “gestore dell'infrastruttura”, qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati soprattutto della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza

L’apertura del mercato è per ora limitata al solo trasporto merci combinato internazionale; le imprese ferroviarie godono di un diritto di accesso, a condizioni eque, all'infrastruttura degli altri Stati membri, per l'esercizio dei servizi di trasporti combinati internazionali di merci. Esse devono concludere con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli aspetti di controllo e di sicurezza del traffico inerenti ai servizi di trasporti internazionali sulla base di condizioni non discriminatorie.

Il gestore dell'infrastruttura applica alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria da lui gestita un canone o un pedaggio di utilizzazione dell'infrastruttura stessa. Il canone deve essere calcolato sulla base di regole definite in modo da non creare discriminazioni tra le varie imprese ferroviarie e sulla base di una molteplicità di parametri quali il totale dei chilometri percorsi, la composizione del treno, la velocità di percorrenza, il carico per asse e il grado di saturazione della linea. Le modalità di calcolo del canone sono definite dagli Stati membri sentito il parere del gestore.

Le successive direttive ni 18 e 19 del 1995 chiariscono ulteriormente le modalità di accesso alla rete transeuropea delle imprese ferroviarie, in particolare la direttiva n°18 del 19 giugno 1995 è relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e fissa le modalità e i requisiti per ottenere la licenza. La licenza viene rilasciata dallo Stato membro in cui ha sede l’Impresa ferroviaria in base all’analisi di una serie di requisiti morali, finanziari e tecnici ed è valida in tutta l’Unione. La direttiva n°19 del 19 giugno 1995 definisce, invece, i

principi e le procedure per la ripartizione delle capacità della rete ferroviaria e per la riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie. Ogni Stato membro designa l'organo preposto alla ripartizione della capacità, che è a conoscenza di tutte le linee ferroviarie disponibili e garantisce che la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su base equa e non discriminatoria. I diritti dovuti al gestore dell'infrastruttura sono fissati secondo la natura del servizio, il tempo del servizio, la situazione di mercato nonché il tipo e l'usura dell'infrastruttura. La procedura di ripartizione deve permettere un uso efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria. Gli Stati membri dispongono, inoltre, che le imprese ferroviarie presentino obbligatoriamente un certificato

di sicurezza che garantisca gli standard imposti alle imprese ferroviarie

in materia di sicurezza per un servizio sicuro sui percorsi interessati. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria, imposte in modo non discriminatorio per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti in materia di sicurezza che si applicano al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa.

Essa deve in particolare fornire la prova che il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei treni, che effettuano i servizi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, possieda la formazione richiesta per conformarsi alle norme in materia di circolazione applicate dal gestore dell'infrastruttura e per rispettare le disposizioni in materia di sicurezza impostegli nell'interesse del traffico ferroviario. L'impresa deve inoltre provare che il materiale rotabile che compone i treni è stato autorizzato dall'autorità pubblica o dal gestore dell'infrastruttura ed è stato controllato in base al regolamento di

esercizio in vigore sull'infrastruttura utilizzata. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'organo designato dallo Stato membro in cui si trova l'infrastruttura utilizzata.

Nel 1996 è emessa dal Consiglio Europeo con il numero 48, la prima Direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Questa è volta a stabilire le condizioni da soddisfare per realizzare nel territorio comunitario l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità una cui descrizione è fornita negli allegati alla direttiva. Le condizioni fissate interessano la parte infrastrutturale, tecnologica e d’esercizio del sistema AV che sarà messa in esercizio dopo il 30 Aprile 2004; nel dettaglio riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio delle linee, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale d'esercizio. Inoltre la Direttiva introduce per la prima volta il concetto di specifica tecnica di interoperabilità (STI8) per ora limitatamente al

sistema ferroviario ad alta velocità e le rende cogenti per i paesi membri. Il mandato per l’elaborazione dei progetti di STI, da sottoporre poi alla Commissione per l’adozione in quanto cogenti, è

8 Il concetto di specifica tecnica deriva dalla Direttiva 1993/38 riporta “8) “Specifiche tecniche”: i requisiti tecnici menzionati in particolare nei capitolati oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un’opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzare oggettivamente un’opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio in modo che essi rispondano all’uso cui sono destinati dell’ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o le proprietà d’uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d’accettazione delle opere stesse nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l’ente aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate o in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere.“

stato conferito alla neonata Associazione europea per l’interoperabilità ferroviaria (AEIF), costituita da UIC (Unione delle ferrovie), UNIFE (Unione delle industrie ferroviarie europee) e UITP (Unione delle imprese di trasporto pubblico).