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2.4.4) Il terzo pacchetto infrastrutture – Prospettive di sviluppo

LE REGOLE DI ACCESSO ALLA RETE

Uno degli aspetti più complessi della liberalizzazione del mercato ferroviario è la regolamentazione degli accessi alla rete. Per esercire un trasporto l’Impresa Ferroviaria deve ottenere un’apposita licenza e una certificazione di sicurezza, entrambe rilasciate da appositi Enti; queste hanno lo scopo di garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici, economici e di sicurezza previsti dai regolamenti europei.

Se in possesso della licenza e della certificazione di sicurezza, l’Impresa Ferroviaria può concludere gli accordi necessari con il o i Gestori dell’Infrastruttura in base alla normali regole del diritto pubblico o privato ovviamente le condizioni alla base di detti accordi devono essere non discriminatorie e trasparenti.

Anche i raccordi ferroviari di accesso ai terminali o ai porti e i servizi di movimentazione mezzi sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide per ferrovia a condizioni di mercato.

Sempre per garantire l’equo accesso all’infrastruttura, gli Stati attribuiscono ad enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario, alcune funzioni essenziali quali:

8 La preparazione e l’adozione delle decisioni relative alle licenze delle imprese ferroviarie, compresa la concessione di licenze individuali,

8 adozione di decisioni relative all'assegnazione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la valutazione della

disponibilità, nonché l'assegnazione di singole linee ferroviarie,

8 adozione di decisioni relative all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura,

8 controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti nella prestazione di taluni servizi.

Lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale è di competenza dello Stato eventualmente tenendo conto delle esigenze generali della Comunità; lo Stato lo può tuttavia delegare al Gestore dell'Infrastruttura, concedendo un finanziamento sufficiente per far fronte a nuovi investimenti oltre a quello eventualmente necessario per svolgere l’ordinaria amministrazione.

Il gestore dell'infrastruttura applica alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria da lui gestita un canone di utilizzazione dell'infrastruttura stessa. Il canone di utilizzazione è calcolato in modo da evitare discriminazioni tra le imprese ferroviarie e può tenere in particolare conto del totale dei chilometri percorsi, della composizione del treno e di fattori quali la velocità, il carico per asse e il grado o il periodo di utilizzazione dell'infrastruttura.

Il controllo della corretta applicazione dei principi della direttiva è svolto da un apposito organismo indipendente dal Gestore dell’Infrastruttura e dalle Imprese Ferroviarie sulla base della normativa comunitaria e nazionale. Questo può eventualmente essere il ministero dei trasporti, come in Italia.

In questo modo se un Impresa Ferroviaria ritiene di essere stato oggetto di trattamento iniquo o di una discriminazione o leso in altro modo ha diritto di proporre ricorso dinanzi a tale organismo. L'organismo di regolamentazione decide quanto prima, sulla base di un

ricorso o eventualmente d'ufficio, in merito alle misure volte a correggere sviluppi negativi in detti mercati.

La rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci consta delle linee ferroviarie indicate nelle carte allegate alla direttiva e dagli itinerari alternativi, se necessario, in particolare nei pressi di un'infrastruttura a capacità limitata, salvaguardando, per quanto possibile, i tempi di viaggio complessivi. Sono inoltre comprese le linee di accesso a terminali che servono o che potrebbero servire più di un cliente finale e ad altri siti e impianti, comprese le linee affluenti e defluenti e le linee di accesso da e verso i porti elencati.

3.5) L

A LICENZA

Per svolgere il servizio ferroviario, tutte le imprese devono ottenere da uno Stato membro dell’Unione un’autorizzazione che attesti il rispetto dei requisiti tecnico – economici prescritti dalla legislazione. Questa autorizzazione è detta “licenza” ed è rilasciata da un’apposita autorità che non presta direttamente i servizi di trasporto ed è indipendente dagli organismi o dalle imprese che prestano tali servizi. In genere questa funzione è svolta dai ministeri dei trasporti delle varie Nazioni.

Un'Impresa Ferroviaria ha diritto di richiedere il rilascio di una licenza nello Stato membro in cui ha sede e se ricorrono i requisiti fissati nella direttiva ha diritto di ottenere il rilascio della licenza anche limitatamente alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto.

Nessuna impresa ferroviaria è autorizzata a prestare i servizi di trasporto ferroviario se non le è stata rilasciata la licenza conforme al tipo di servizi da prestare. Tuttavia detta licenza non dà diritto di per sé stessa all'accesso all'infrastruttura ferroviaria.

Sebbene rilasciata da uno Stato membro, poiché si basa su una legislazione comune, una licenza è valida in tutto il territorio della Comunità.

Gli Stati membri possono escludere dall’obbligo della licenza: 8 le imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per

passeggeri sull'infrastruttura ferroviaria locale e regionale autonoma;

8 le imprese ferroviarie che effettuano esclusivamente servizi ferroviari urbani o suburbani per passeggeri10;

8 le imprese ferroviarie la cui attività è limitata alla prestazione di servizi ferroviari regionali di trasporto merci non contemplati nell'ambito di applicazione della direttiva 91/440/CEE;

8 le imprese che effettuano solo operazioni di trasporto merci su un'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le operazioni di trasporto delle sue merci.

Per ottenere il rilascio della licenza ogni impresa ferroviaria deve essere in grado di dimostrare alle autorità preposte al rilascio delle licenze, già prima di iniziare le sue attività, che ricorrano in qualsiasi momento i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale nonché di copertura della propria responsabilità civile.

I requisiti in materia di onorabilità richiedono che l'impresa ferroviaria richiedente la licenza o le persone responsabili della gestione non siano stati condannati per illeciti penali gravi, anche di natura commerciale, per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai

10 I «servizi urbani ed extraurbani», sono i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, e i trasporti fra centro e le zone periferiche; i

trasporti, per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, e non siano stati oggetto di una procedura fallimentare

Ricorrono i requisiti in materia di capacità finanziaria quando l'impresa ferroviaria richiedente la licenza può provare che potrà far fronte ai suoi obblighi effettivi e potenziali, per un periodo di dodici mesi, dandone idonea documentazione.

Per soddisfare i requisiti in materia di competenza professionale l’impresa ferroviaria che richiede la licenza deve disporre di un’organizzazione gestionale dotata delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per esercitare un controllo operativo e una supervisione sicuri ed efficaci sulle operazioni del tipo specificato nella licenza.

Un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate e i terzi.

Le licenze restano valide fintantoché l'impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti. Tuttavia, l'autorità preposta al rilascio della licenza può prescrivere che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari della durata di cinque anni al massimo.

Le licenze possono essere oggetto di sospensione o di revoca in caso di inadempienze.

Qualora un'impresa ferroviaria intenda estendere o mutare in misura considerevole le proprie attività, la licenza deve essere sottoposta, per una revisione, all'autorità preposta al rilascio delle licenze.

«servizi regionali», sono i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una regione.

L'impresa ferroviaria è inoltre tenuta a osservare anche la legislazione nazionale e le varie disposizioni regolamentari recepiti dalla legislazione comunitaria. In modo particolare devono essere rispettati i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari, i requisiti di sicurezza relativamente al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa, oltre alle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza, alle condizioni sociali e ai diritti dei lavoratori e dei consumatori.

3.6) L

A RIPARTIZIONE DELLA CAPACITÀ DI