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Apertura del procedimento e denuncia

Nel documento Dumping: aspetti economici e sociali (pagine 87-106)

Stati soggetti alle inchieste antidumping

CAPITOLO TERZO: PROCEDURA ANTIDUMPING NELL’UE

3.1 Apertura del procedimento e denuncia

L’inchiesta per accertare l’esistenza del dumping viene aperta a seguito di “una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell’industria dell’Unione e deve essere presentata alla Commissione o ad uno stato membro che la fa pervenire alla Commissione stessa”67.

In casi straordinari l’inchiesta può essere avviata d’ufficio dalla Commissione (anche senza aver ricevuto una denuncia scritta dall’industria dell’Unione o per suo conto) a condizione che esistano gli elementi di prova relativi all’esistenza del dumping.

Inoltre se uno stato membro, in mancanza di una denuncia formale, possiede elementi di prova circa l’esistenza del dumping o del pregiudizio generato può comunicarli direttamente alla Commissione (che dispone del potere d’ufficio sopra detto).

La denuncia si ritiene presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione e quest’ultima deve inviarne una copia a ciascun stato membro.

Il regolamento specifica che la denuncia deve contenere tutti gli elementi di prova relativi all’esistenza (elementi senza i quali non è possibile avviare un’inchiesta poiché fondamentali all’applicazione delle misure antidumping):

- del dumping; - del pregiudizio; e

- del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping. È inoltre importante che il denunciante fornisca informazioni riguardanti:

1. Identità del denunciante;

2. Descrizione completa del prodotto oggetto di dumping; 3. Paese di origine e identità dell’esportatore;

4. Valore normale e prezzo di esportazione;

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5. Variazioni del volume delle importazioni oggetto di dumping.

In primo luogo la denuncia deve contendere tutte le informazioni relative all’identità del denunciante come ad esempio:

- Il nome; - La residenza; - Il numero di fax; - La residenza;

- Il recapito telefonico

- La descrizione del volume e del valore della produzione dell’Unione del prodotto simile realizzato dal denunciante stesso.

Come già precisato in precedenza la denuncia può essere presentata autonomamente da ciascuna impresa o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da associazioni prive di personalità giuridica o appositamente create, per conto e nell’interesse dell’industria dell’Unione; a tal proposito il regolamento specifica che: “se viene presentata per conto dell'industria dell'Unione, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori dell'Unione noti (oppure delle associazioni dei produttori dell'Unione) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile attribuibile a tali produttori”68

.

Una delle informazioni più importanti che il denunciante deve fornire è la quota di mercato che esso rappresenta; la Commissione deve infatti verificare se la denuncia è stata presentata da un soggetto che agisce per conto di una proporzione maggioritaria dell’industria.

Il regolamento afferma che: “la denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori dell'Unione che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia

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effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione”69.

Quindi i produttori dell’Unione che sostengono la denuncia devono rappresentare almeno il 25% della produzione totale del prodotto preso in esame.

Altro elemento che deve essere necessariamente fornito all’interno della denuncia è la descrizione completa del prodotto oggetto di dumping; infatti una misura antidumping può essere applicata solo se viene accertato che il bene importato è simile a quello prodotto dall’industria dell’Unione.

Per quanto riguarda la descrizione del prodotto la denuncia dovrà fornire indicazioni:

- Sui codici della nomenclatura combinata del prodotto in questione;

- Sulla sintesi del processo di produzione e, ove occorra, sulla coesistenza di processi diversi nell’Unione e nei paesi esportatori;

- Sulle caratteristiche fisiche e sulle altre proprietà del bene; - Sugli impieghi e sul mercato del prodotto;

- Sui canali di vendita.

Il denunciante, se ne ha conoscenza, deve inoltre indicare i dazi doganali che possono essere applicati sulle importazioni del prodotto in esame.

Il regolamento richiede che il denunciante fornisca tutte le informazioni in suo possesso relative al paese d’origine del bene importato nell’Unione e all’identità dell’esportatore (ad esempio la ragione sociale, il numero di telefono, la sede legale ecc.).

Se i prodotti oggetto di dumping vengono importati attraverso un altro paese è necessario fornire informazioni anche su quest’ultimo.

Al denunciante viene poi chiesto di fornire informazioni:

I. sui prezzi ai quali il prodotto è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione oppure, se del caso, sui prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore costruito del prodotto;

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II. sui prezzi all'esportazione oppure, se del caso, sui prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell'Unione70.

Per quanto riguarda il primo punto è sicuramente importante che la denuncia comprenda tutti quegli elementi sui quali si fonda il calcolo del valore normale (visto nel capitolo precedente) nonché le date e le fonti di tali dati (ad esempio studi di mercato, fatture, ecc.).

Il denunciante, se non è possibile determinare il valore normale franco fabbrica, deve fornire alla Commissione le informazioni relative ai costi e alle imposte sostenute dopo l’uscita del prodotto dalla fabbrica.

Dopo il valore normale il denunciante nella denuncia deve fornire informazioni in merito al prezzo di esportazione del prodotto (ricavabili ad esempio dalle fatture) o, se non è attendibile, i dati necessari per determinare tale prezzo (come già visto nel capitolo precedente).

Il regolamento prevede inoltre che alla Commissione devono essere fornite informazioni relative “alle variazioni del volume delle importazioni ritenute oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e all’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione”.

Ai fini dell’apertura di un’indagine è necessario dimostrare alla Commissione che l’industria dell’Unione subisce un grave pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping; le informazioni relative ai prodotti pregiudizievoli devono riguardare il volume ed il valore dei prodotti oggetto di dumping nonché i relativi livelli di prezzo e la loro incidenza sull’industria denunciante.

Il periodo di tempo che normalmente è preso in considerazione per determinare il pregiudizio è di 3/5 anni.

“Gli indici di valutazione del pregiudizio previsti dalla Commissione sono:

 il consumo nell’Unione Europea;

 il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping;

 il prezzo delle importazioni in dumping;

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 le sottoquotazioni dei prezzi dei denuncianti ;

 la produzione, la capacità e l’utilizzazione degli impianti dei denuncianti;

 le vendite nell’Unione Europea, la quota di mercato e le esportazioni dei denuncianti;

 il prezzo delle vendite dei denuncianti nell’Unione Europea;

 il costo dei beni venduti nell’Unione Europea dai denuncianti;

 la redditività dei denuncianti nell’Unione Europea;

 la situazione occupazionale dei denuncianti;

 gli investimenti dei denuncianti;

 le giacenze delle rimanenze.

Ai fini della determinazione del pregiudizio non è necessario che tutti gli elementi relativi all’industria dell’Unione presentino una tendenza effettivamente negativa.

È bene sottolineare che l’elencazione effettuata dalla Commissione è da considerarsi puramente indicativa e che i denuncianti, nella denuncia, possono evidenziare anche altri indicatori non compresi in tale elenco nel caso in cui li ritengano indicativi ai fini dell’evidenziazione del pregiudizio.

Il denunciante deve fornire i dati riguardanti l’andamento della produzione, del volume delle vendite e delle quote di mercato che dovranno essere confrontati con il consumo nell’Unione Europea.

Il consumo, come precisato dalla Commissione, può essere determinato sulla base di indagini di mercato, di statistiche ecc. e può anche essere calcolato secondo le modalità indicate in tale tabella:

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Anno 1 2 3 4 5

A produzione tale di tutti i produttori della CE (denuncianti e altri)

b Totale delle importazioni da paesi terzi

C Totale delle esportazioni (vendite a paesi terzi) d Consumo apparente della CE (a + b - c)

E Variazione totale delle scorte nella CE F Consumo effettivo della CE (d - e) Fonte: Commissione

Per produzione totale di tutti i produttori dell’Unione Europea deve intendersi la produzione dei denuncianti più la produzione degli altri produttori dell’UE compresi i produttori collegati.

Per totale delle importazioni da paesi terzi si intende la somma di tutte le importazioni del prodotto nell’Unione Europea (comprese quelle in dumping) mentre per totale delle esportazioni verso paesi terzi si intende il totale delle esportazioni del prodotto verso paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. Per variazione totale delle scorte si deve intendere la differenza tra le scorte iniziali e quelle finali complessive di tutti i produttori dell’Unione Europea (denuncianti e non denuncianti).

Il consumo nell’UE può inoltre essere indicato sulla base dei seguenti dati:

- totale delle vendite fatte nell’UE di beni prodotti nell’UE (denuncianti, non denuncianti e altri); al quale deve essere sommato il

- totale delle importazioni da paesi terzi.

La Commissione ha precisato che il totale delle vendite fatte nell’UE di beni prodotti nell’UE da tutti i produttori UE si riferisce alle vendite dei denuncianti ai quali si devono aggiungere quelle di altri produttori nell’UE; il totale delle importazioni da paesi terzi è la somma di tutte le importazioni del prodotto nell’UE (comprese quelle in dumping).

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Questi dati sono ricavabili dalle statistiche Eurostat71.

Il volume riguardante esclusivamente il prodotto oggetto di indagine proveniente dai paesi indicati nella denuncia deve essere espresso nella stessa unità di misura utilizzata per il consumo; la quota di mercato di ogni singolo esportatore deve invece essere espressa in percentuale rispetto al consumo nell’Unione Europea. Con riferimento al prezzo delle importazioni in dumping la Commissione ha precisato che a seconda del tipo di informazioni disponibili si suggeriscono tre metodi alternativi per la presentazione dell’andamento dei prezzi delle importazioni in dumping; oltre a questi tre metodi se ne possono utilizzare altri per dimostrare l’andamento dei prezzi dei prodotti importati.

È opportuno sottolineare che:

- di regola Eurostat indica il prezzo medio unitario CIF che non comprende i dazi doganali;

- è anche possibile valutare l’andamento dei prezzi di vendita sul mercato dell’Unione prendendo in considerazione specifici tipi di prodotto rappresentativi. Tale metodo può essere utile nel caso in cui il prodotto non sia omogeneo e/o sia venduto in vari tipi o varietà;

- inoltre per indicare i prezzi delle importazioni in dumping possono essere utilizzate anche altre fonti quali ad esempio testi di studi pubblici o privati, indagini di mercato, rendiconti dei rappresentanti o statistiche dei paesi interessati relativi alle esportazioni.

Per verificare se vi sia stata una sottoquotazione oppure se i prezzi delle importazioni in dumping abbiano un effetto negativo sui prezzi nell’UE si rende necessario il confronto fra i prezzi di vendita delle importazioni in dumping con quelli praticati dai denuncianti nel caso di una vendita del prodotto simile sul

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L'Ufficio Statistico dell'Unione Europea (Eurostat) è una Direzione Generale della Commissione europea; raccoglie ed elabora dati dagli Stati membri dell'Unione europea a fini statistici, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati membri. La sua missione è quella di fornire all'Unione Europea un servizio informativo statistico di elevata qualità, con dati comparabili tra Paesi e regioni. L'Istituto coopera con altre Organizzazioni Internazionali come le Nazioni Unite (ONU), l'OCSE ed altri paesi che non appartengono all'UE nella definizione degli standard statistici internazionali. Importante è inoltre la sua attività di cooperazione per il miglioramento della capacità statistica dei paesi candidati e di quelli in via di sviluppo del Mar Mediterraneo, dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e dell'America Latina e Asia (ALA).

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mercato dell’Unione; tale confronto deve essere effettuato fra gli stessi prodotti o prodotti simili.

Il confronto deve poi essere supportato da altri elementi di prova; a tale proposito la Commissione consiglia di:

- avvalersi di prove documentali (listini prezzi, fatture, rendiconti ecc.) idonee a dimostrare che un prodotto importato è stato venduto, sul mercato dell’Unione, ad un prezzo inferiore rispetto a quello venduto dall’industria dell’Unione denunciante;

- confrontare, ove opportuno, solo alcuni tipi rappresentativi della gamma di prodotti in oggetto. A tal fine è preferibile fare riferimento agli stessi tipi scelti per il calcolo del dumping, fornendo prove documentali e indicando i motivi per i quali i tipi scelti si ritengono rappresentativi; - basare il confronto su statistiche relative alle importazioni, con una media

ponderata del prezzo CIF e il prezzo franco fabbrica72 dei denuncianti. La Commissione, una volta calcolato il margine di sottoquotazione, richiede che nella denuncia sia indicato anche il prezzo di vendita praticato dai denuncianti sul mercato dell’Unione (in percentuale).

Per quanto riguarda la produzione, capacità e utilizzazione degli impianti in primo luogo la Commissione specifica che per produzione si intende “il volume di produzione totale dei denuncianti nell’UE, espresso nella stessa unità di misura usata per i volumi già menzionati, con specificazione della produzione effettuata per uso vincolato”; in tale caso si ritiene opportuno che nella denuncia

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Clausola contrattuale di trasporto che specifica la ripartizione economica delle spese e il luogo dove avviene il trasferimento di proprietà delle merci. Le clausole contengono in generale la parola ‘franco’ seguita dall’indicazione del posto in cui la merce è liberata dal venditore per il compratore, con conseguente trasferimento della proprietà e, di norma, anche della competenza economica, circa le spese di trasporto (spesso si usa la modalità f. magazzino). Esistono differenti clausole tipiche dei contratti di compravendita. Si parla di f. f. partenza (o anche f. magazzino venditore) quando le spese di trasporto sono a carico del compratore. Quest’ultimo provvede alla rilevazione del costo per le spese di trasporto, sulla base della fattura di trasporto. Si definisce f. f. destinazione (o anche f. magazzino compratore) la situazione in cui le spese di trasporto sono a carico del venditore che, tipicamente, formula un prezzo più elevato per i beni, al fine di recuperare le spese. Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore indipendente, che esercita l’attività in proprio, si può dividere l’aspetto della ripartizione economica dell’onere di trasporto rispetto a quella finanziaria relativa al pagamento del vettore. Le clausole sopra indicate si possono, quindi, affiancare anche a quelle di porto assegnato e porto affrancato, a seconda che – rispettivamente – il vettore sia pagato all’arrivo (compratore) o alla partenza (venditore), indipendentemente dalla persona a cui si emetterà la fattura per il servizio di trasporto.

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sia indicato se i denunciati abbiano acquistato volumi significati del prodotto in questione da altri produttori dell’UE, dai paesi interessati dalla denuncia o da altri paesi terzi. Se risulta che tali acquisti costituiscono una pratica abituale, la Commissione richiede che il denunciante fornisca ogni utile spiegazione.

Altro dato utile per accertare l’esistenza del pregiudizio subito è la diminuzione delle vendite e la perdita di quote di mercato; a tal fine la Commissione richiede al denunciante di fornire informazioni sul volume delle vendite effettuate in favore di clienti indipendenti nell’UE precisando lo stadio commerciale al quale i prodotti sono venduti nonché le vendite per uso vincolato cioè quelle relative alla parte della produzione che è stata trasferita o venduta internamente all’interno della compagnia o a un’entità dipendente per trasformazione ulteriore.

Altro dato dal quale può essere accertata l’esistenza di pregiudizio è quello relativo alle esportazioni o alle vendite effettuate fuori dall’UE in quanto consentono di mostrare la competitività dell’industria dell’Unione in altri mercati in cui sussistono condizioni di concorrenza normale.

Inoltre, al momento della denuncia, alla Commissione devono essere fornite informazioni sul prezzo al quale i denuncianti vendono il prodotto similare a quello importato in dumping sul mercato dell’UE o su mercati rappresentativi. Altro elemento è poi il costo dei beni venduti nell’UE da parte dei denuncianti. Per la Commissione esso rappresenta la somma degli oneri finanziari e dei costi di fabbricazione fissi e variabili (spese, generali, amministrative e di vendita) connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in questione; la Commissione raccomanda di indicare i costi nel modo più possibile simile a quello utilizzato per la contabilità finanziaria dell’impresa e di descrivere i relativi calcoli.

Per indicare la redditività media dei denuncianti in relazione al prodotto in questione venduto nell’UE, la Commissione suggerisce di avvalersi del metodo della percentuale del fatturato generato dal prodotto in questione.

Per quanto riguarda la situazione occupazionale dei denuncianti, la Commissione precisa che il denunciante può limitarsi a fornire indicazioni sul numero delle persone impiegate nella realizzazione, nell’amministrazione e nella distribuzione del prodotto in questione.

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La denuncia deve poi contenere informazioni circa gli investimenti effettuati dal denunciante; per investimenti si intende la somma (o una stima) dell’importo totale degli investimenti individuali dei denuncianti.

La Commissione richiede inoltre di indicare nella denuncia i dati relativi alle quantità e ai valori delle giacenze del prodotto in questione nonché di dare utili indicazioni sulle tendenze stagionali del prodotto in questione.

Come precisato in precedenza l’elencazione di tali elementi è indicativa e non esaustiva pertanto è utile inserire nella denuncia qualsiasi altro dato che consenta di dimostrare l’esistenza del pregiudizio subito dal denunciante; tra i dati la Commissione indica, ad esempio, quelli relativi:

 all’aumento delle scorte;

 alla diminuzione dell’utile sul capitale investito;

 agli effetti negativi sul flusso di cassa;

 all’incapacità di raccogliere capitali”73

.

Come già precisato nel sottoparagrafo 2.3.5 un’indagine antidumping può essere avviata anche se il pregiudizio per l’industria dell’Unione non è attuale ma c’è la probabilità che si manifesti in un futuro prossimo; a tale proposito, per evitare un abuso del procedimento, la Commissione identifica una serie di elementi in presenza dei quali la minaccia di un pregiudizio può ritenersi effettivamente valida74:

- Tasso di incremento delle importazioni in dumping: a giudizio della Commissione l’aumento tendenziale delle importazioni di prodotti oggetto di dumping può costituire un utile indice di (probabile) sostanziale incremento futuro di tali importazioni.

- Capacità di produzione degli esportatori: per la Commissione anche le oggettive capacità di produzione degli esportatori dei predetti beni possono costituire indice di reiterazione, in futuro, di pratiche commerciali aggressive. Le informazioni in ordine alla capacità produttiva

73 Tratto dal libro Dumping e antidumping – una guida per le imprese di fronte alle sfide della

globalizzazione; autori: Paolo Farah, Roberto Soprano.

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La descrizione di tali elementi è tratta dal libro Dumping e antidumping – una giuda per le imprese di fronte alle sfide della globalizzazione; autori: Paolo Farah, Roberto Soprano; pag. 140

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dell’esportatore possono essere tratte da studi di settore, da articoli di stampa o da ogni altra fonte utile.

- Mutamenti nella struttura del mercato di esportazione: a giudizio della Commissione anche i cambiamenti strutturali nel mercato interno degli esportatori (il calo della domanda, gli investimenti, lo sviluppo tecnologico ecc.) possono costituire, ove adeguatamente documentati, indici di intensificazione delle esportazioni a prezzi di dumping.

- Ostacoli all’esportazione verso altri paesi terzi: anche ostacoli tecnici o doganali al commercio attuati in paesi terzi possono costituire utili elementi di valutazione per prevedere che gli esportatori riverseranno i loro prodotti sul mercato comunitario.

Sempre nel paragrafo 2.3.6 è stato precisato che il pregiudizio possa essere riconducibile anche al grave ritardo nella creazione dell’industria dell’Unione (cioè il caso in cui le importazioni in dumping causino un pregiudizio ad un’industria non ancora sviluppata ma potenzialmente interessata a produrre il bene causando così un ritardo nella sua produzione).

Anche tale ipotesi, così come la minaccia di pregiudizio, non è facile da dimostrare allora la Commissione (per evitare che vengano presentate denunce non valide) richiede che il denunciante fornisca sufficienti elementi di prova

Nel documento Dumping: aspetti economici e sociali (pagine 87-106)

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