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L’applicazione retroattiva degli IAS/IFRS: utilizzo del Patrimonio netto

LA REVERSIBILITA’ DELLA SCELTA: LACUNE NORMATIVE E PRIME OSSERVAZION

3.3. PROBLEMATICHE DEL PASSAGGIO DAI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI ALLE REGOLE NAZIONAL

3.3.1. L’applicazione retroattiva degli IAS/IFRS: utilizzo del Patrimonio netto

La risoluzione delle problematiche operative non è stata ancora evidenziata ufficialmente, tuttavia interessante è l’approccio tenuto da

alcuni studiosi e professionisti16.

In questo senso potrebbe essere razionale “ripercorrere a ritroso la strada fatta per arrivare all’applicazione degli IAS/IFRS”. Un cammino inverso che consideri sia gli aspetti contabili che eventualmente quelli fiscali. È utile soffermarsi su due principi contabili internazionali ovvero l’IFRS 1 e

lo IAS 817.

Per quanto richiesto nella prima applicazione dei principi contabili internazionali, hanno trovato applicazione le disposizioni del documento contabile internazionale IFRS 1 al quale hanno fatto seguito alcune doverose indicazioni dell’OIC, attraverso un’apposita Guida operativa, indicante, sostanzialmente, gli adempimenti necessari. Per l’IFRS 1, il primo bilancio IAS deve essere redatto come se l’impresa avesse sempre

16 E. FUSA (a cura di), “Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS”; Quaderno n.41- Commissione Diritto Tributario Nazionale. SAF- Scuola di alta formazione Luigi Martino; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano - 2012.

17 E. ABATE, R.ROSSI, A. VIRGILIO (a cura di); P. GNUDI (prefazione di) “ IAS/IFRS- US GAAP- Principi contabili italiani; Confronto e differenze” Ernst & Young; EGEA Editore 2008.

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applicato i principi contabili internazionali; si tratta quindi di un’applicazione retroattiva dei nuovi standard.

Lo IAS 8, principio contabile di riferimento per i cambiamenti di principi contabili, nello stabilire il metodo del Patrimonio Netto, prevede che i componenti di reddito derivanti dal cambiamento di principio contabile vadano imputati a rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto (in particolare nella voce “Utili portati a nuovo”). Il saldo del patrimonio netto iniziale va rettificato come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato nei bilanci precedenti,e tutte le informazioni comparative riguardanti gli esercizi precedenti vanno, per quanto possibile, rideterminate. Ampia informazione a riguardo deve essere fornita nella note al bilancio, con particolare riferimento a:

• I motivi del cambiamento;

• L’ammontare della rettifica per l’esercizio corrente e per ciascun

esercizio comparativo presentato;

• L’ammontare della rettifica relativa agli esercizi precedenti a quelli

inclusi nell’informazione comparativa;

• Il fatto che l’informazione comparativa sia stata iscritta o che ciò

non sia stato possibile.

Si ricorda che il metodo benchmark, secondo il documento interpretativo SIC 8, è anche quello da utilizzarsi in sede di passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali.

Gli effetti relativi alla conversione del bilancio alle regole previste dai principi contabili internazionali, alla data di transizione, dovrebbero generalmente influenzare direttamente il patrimonio netto.

Le differenze tra i principi contabili internazionali e le disposizioni del Codice Civile in merito alla predisposizione del bilancio possono essere sinteticamente dovute a:

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- Applicazione del principio della “prevalenza della sostanza di ogni

operazione rispetto alla sua forma giuridica18”;

- Valutazioni al “Fair Value” rispetto al costo;

- Altre differenze sostanzialmente relative a concetti gestionali e

finanziari che regolano gli IAS 19.

Queste differenze sono la principale causa delle difficoltà pratiche che caratterizzano il momento in cui il bilancio è riprodotto seguendo i principi contabili internazionali. La transizione ai principi contabili internazionali ha prodotto per le aziende soggette importanti impatti sul bilancio,

18 Il Framework afferma che è necessario che le operazioni e gli eventi, al fine di una loro rappresentazione fedele siano rilevati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale. Il contrasto fra sostanza economica e forma giuridica di un’operazione è normalmente legato all’eventuale non coincidenza tra titolarità giuridica dei beni e disponibilità dei medesimi, o fra titolare giuridico di un’operazione e soggetto cui vengono imputati gli effetti economici della medesima. Tale principio impone di verificare l’effettiva titolarità delle attività e passività dell’impresa sulla base dell’individuazione del soggetto cui ricadono i benefici economici. Il paragrafo 53 del Framework individua il beneficio economico compreso in un’attività come potenziale contributo diretto o indiretto ai flussi finanziari e mezzi prevalenti che arriveranno all’impresa. Pertanto, al fine di individuare il soggetto titolare di un’attività occorrerà far riferimento non tanto al titolo giuridico di proprietà bensì al soggetto il quale conseguirà in futuro il beneficio economico dell’operazione o del bene stesso.

P. PISONI, F. BAVA, P.P. BIANCONE, E.M. BRAJA, D. BUSSO, M. CANE, M. CISI, M. CAMPRA, F. CULASSO, L.M. MANZI, S. SCAGNELLI; “Il Bilancio d’esercizio ed i Principi contabili internazionali” Gruppo Euroconference Editore, Edizione 2004.

GRUPPO 24 ORE; “Principi Contabili Internazionali 2012; Testo completo e integrato dei Principi Contabili IAS/IFRS e Interpretazioni SIC/IFRIC secondo i Regolamenti (CE)- Il Sole 24 ore Editore, 2011.

A. GIUSSANI, P. NAVA, A. PORTALUPI “ Principi Contabili Internazionali” Memento pratico Ipsoa-Francis Lefebure; Ipsoa-Francis Lefebure Editore, 2004.

19 (Come il mancato ammortamento di beni immateriali a vita indefinita, l’imputazione immediata a Conto economico degli oneri pluriennali e dei costi di ricerca, l’applicazione del costo ammortizzato per valutare i crediti e debiti a lungo termine, il diverso modo di rilevare le operazioni di aggregazione aziendale, di concepire gli strumenti finanziari ecc.)

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comportando significative variazioni sia del reddito che del patrimonio

netto, e non meno considerevoli effetti gestionali e organizzativi 20.

Per meglio gestire le difficoltà operative dovute al passaggio ai principi contabili internazionali, l’IFRS 1 ha previsto delle “esenzioni” alla regola generale dell’applicazione retroattiva, esenzioni facoltative, per alcune operazioni, obbligatorie per altre. Così la possibilità per le società di utilizzare una o più esenzioni facoltative relative a:

1) Operazioni di aggregazione di imprese;

2) Fair Value (valore equo) o rideterminazione del valore equo

sostituto del costo;

3) Benefici per i dipendenti;

4) Differenze cumulative di conversione;

5) Strumenti finanziari composti;

6) Attività e passività di società controllate, collegate e join venture;

7) Classificazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati;

8) Operazioni con pagamento in azioni;

9) Contratti assicurativi;

10) Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti

e macchinari;

11) Leasing;

12) Valutazione al Fair Value di attività o passività finanziarie al

momento della rilevazione iniziale.

20 “L’adozione dei principi contabili internazionali non può essere considerata una mera variazione di regole formali per la redazione del bilancio, con effetti limitati alla sfera contabile, bensì rappresenta una radicale svolta verso un diverso concetto di bilancio, fondato su differenti concetti di reddito e di capitale e su nuove logiche di valutazione. Tali innovazioni generalmente implicano una revisione profonda dei processi amministrativi e contabili, dei sistemi informativi, delle procedure organizzative e dei sistemi di controllo interno.” M. ALLEGRINI (a cura di),L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: Impatti sostanziali formali sul bilancio. Operazioni di leasing e fondi per rischi e oneri. G. Giappichelli Editore – Torino 2007

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L’IFRS 1 ha quindi ulteriormente previsto anche deroghe di natura obbligatoria che, sostanzialmente, vietano l’applicazione retroattiva di alcune disposizioni previste dai principi contabili internazionali, quali:

1) La cancellazione di attività e passività finanziarie;

2) La contabilizzazione delle operazioni di copertura;

3) Le stime;

4) Le attività classificate come possedute per la vendita e le attività

operative cessate.

Il ritorno alle regole nazionali, potrebbe pertanto prevedere le stesse esenzioni, facoltative e obbligatorie, che hanno caratterizzato il passaggio agli IAS/IFRS. Non si deve dimenticare che alcune operazioni siano comunque di complicata ricostruzione, tipico esempio le aggregazioni aziendali . In questi casi la possibilità di prevedere le stesse esenzioni disposte per il passaggio ai principi contabili internazionali potrebbe risultare la soluzione più pratica. Nel caso delle aggregazioni, tra l’altro, l’applicazione retroattiva, data la rappresentazione al fair value voluta dai principi contabili internazionali, potrebbe portare a rettifiche sostanziali volte a decurtare pesantemente il patrimonio aziendale e potrebbero portare a eventuali ricapitalizzazioni dovute a diverse regole contabili. Se quindi per alcune operazioni si potrebbe pensare a delle esenzioni facoltative anche per il ritorno alle regole nazionali nella redazione del bilancio, allo stesso modo si potrebbero prevedere casi in cui venga necessariamente previsto il divieto all’applicazione retroattiva.

In merito alle operazioni in essere relative ai contratti derivati, nella considerazione che la loro rappresentazione contabile, attuata seguendo le disposizioni previste dai principi contabili internazionali, richiede specifici adempimenti più articolati di quanto previsto dai principi contabili nazionali. Per quanto riguarda le stime va tuttavia osservata la diversa impostazione dello IAS 37, rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, normativa il cui principio di prudenza è posto a tutela essenzialmente dell’integrità del capitale a favore dei terzi.

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In base a quanto appena detto, il patrimonio rilevabile dall’ultimo bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS potrebbe essere rettificato, anche in modo solo parziale, con specifico effetto sulle riserve ancora presenti, eventualmente originatesi a seguito del passaggio iniziale ai principi contabili internazionali. Naturalmente per quei soggetti che hanno sempre utilizzato i principi contabili internazionali si tratterebbe di un ritorno “virtuale” al passato, in quanto dovrebbero procedere, ove possibile, alla ricostruzione delle operazioni in essere in base alle disposizioni della normativa nazionale come se queste fossero sempre state applicate.

3.3.2.

Le riserve dovute all’applicazione dei principi contabili