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EVIDENZIARE LE DIFFERENZE DEL CAMBIAMENTO

4.3. TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: IL BILANCIO D’ESERCIZIO

4.3.1. Forma e contenuto del Bilancio

Il Bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, fino al 31 dicembre 2008, venivano redatti secondo le regole degli International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS).

L’adozione degli IAS/IFRS ai fini della predisposizione sia del bilancio d’esercizio che di quello consolidato, ai sensi del D.Lgs. 38/2005, derivava dal fatto che ATAC Spa, nel corso del 2003, aveva emesso un prestito obbligazionario di 150 milioni di euro, quotato presso il mercato telematico della Borsa Valori del Lussemburgo.

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In data 28 febbraio 2008 ATAC Spa, aveva rimborsato in favore dell’Agente finanziario Krediet Bank S.A. Luxembourgeoise, tale prestito obbligazionario.

Con questo evento, risulta venuto meno l’originario presupposto per

l’applicazione dell’art. 2, comma I, lettera a) del citato D.Lgs. 38/200533,

riguardante l’obbligo di applicazione dei principi contabili IFRS sia al bilancio consolidato sia a quello d’esercizio.

In assenza di una specifica previsione normativa circa le modalità di redazione del bilancio nella fattispecie sopra descritta, la società già in sede di predisposizione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, aveva richiesto diversi pareri, al fine di chiarire se già, per la redazione del bilancio d’esercizio 2008, fosse necessario il ritorno all’applicazione della normativa civilistica, interpretata ed integrata dai principi contabili nazionali (OIC).

Il parere espresso, acquisito dalla società in data 23 gennaio 2009, evidenziava che, essendo venuto meno il presupposto che aveva reso obbligatoria l’adozione degli IAS/IFRS per la redazione del bilancio d’esercizio e consolidato di ATAC Spa, risultava necessario il ritorno all’applicazione della normativa nazionale, qualora la Società non avesse esercitato la facoltà di adozione degli IAS/IFRS.

Tale ritorno non avrebbe richiesto il verificarsi di una “circostanza eccezionale” (richiesta invece nel caso di ritorno all’applicazione della normativa nazionale successivamente all’esercizio dell’opzione facoltativa di adozione degli IAS/IFRS) e non erano quindi applicabili alla fattispecie

in esame le disposizioni degli artt. 3 comma III34 e 4 comma VII35 del

D.Lgs. 38/2005.

33 Art. 2 comma I, lettera a) D.Lgs. 38/2005: “Ambito di applicazione” “Il presente decreto si applica a:

a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);”

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Per quanto riguarda invece l’esercizio a partire dal quale il bilancio consolidato e il bilancio d’esercizio di ATAC Spa dovevano essere redatti secondo le regole stabilite dai principi contabili nazionali, in assenza di disposizioni sulla circostanza, essendo venuto meno l’obbligo di redigere i bilancio secondo gli IAS/IFRS in data 28 febbraio 2008 ed essendo, ancora obbligatorio utilizzare i medesimi principi almeno per la frazione dell’esercizio anteriore a quella data (01/01/2008-28/02/2008), è stato ritenuto dalla Società più opportuno che il passaggio alle norme giuridiche e contabili nazionali avvenisse non nell’esercizio 2008 ma in quello successivo, ovvero il 2009.

Pertanto in relazione al Bilancio Consolidato e al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009, gli Amministratori di ATAC Spa, tenuto conto delle osservazioni sopra esposte e del fatto che le società controllate redigevano già i propri bilanci secondo la normativa nazionale, hanno deliberato l’abbandono degli IAS/IFRS ed il ritorno ai Principi contabili nazionali.

Inoltre come già evidenziato in precedenza, nel corso del 2009 il Comune di Roma ha posto in essere un processo di riassetto organizzativo del Trasporto Pubblico Locale, attraverso varie operazioni straordinarie, alcune delle quali con decorrenza dal 01 gennaio 2009.

La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non e' revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformità ai principi contabili internazionali.”

35 Art. 4 comma VII del D.Lgs. 38/2005: “Bilancio d’esercizio”

La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non e'

revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformità ai principi contabili internazionali.”

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Le società del TPL che sono state coinvolte nel citato riassetto posto in essere dal Comune di Roma sono le seguenti:

- ATAC Spa

- Trambus Spa

- Met.Ro Spa

- Trambus Electric Srl

- Trambus Engineering Srl

- ATAC Patrimonio Spa

- ATAC Parcheggi Spa

- Roma Patrimonio Srl

Al fine di assicurare la comparabilità del bilancio al 31 dicembre 2009, che risente sia delle operazioni straordinarie intervenute che del passaggio ai principi contabili nazionali, il bilancio è stato integrato:

i) Relativamente agli schemi di stato patrimoniale e conto economico,

quelli previsti dagli art. 2424 C.c. e 2425 C.c. e dai principi contabili nazionali, ponendo a raffronto i saldi al 31 dicembre 2009 post-operazioni straordinarie con quelli al 31 dicembre 2008 rettificati secondo i principi contabili nazionali;

ii) Relativamente alla riconciliazione delle voci di stato patrimoniale e

di conto economico, sono stati posti a confronto dei saldi patrimoniali ed i saldi economici al 31 dicembre 2008 secondo gli IAS/IFRS con i saldi patrimoniali ed economici alla stessa data secondo i principi contabili nazionali;

iii) Relativamente alle variazioni nei saldi dal 31 dicembre 2008 al 31

dicembre 2009 riportate in Nota Integrativa, sono state predisposte tabelle che evidenziano il saldo al 31 dicembre 2008 secondo i principi contabili nazionali, gli apporti con efficacia 01 gennaio 2009 delle singole società fuse coinvolte nel riassetto, le variazioni dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, gli effetti delle singole scissioni derivanti dal riassetto stesso e il saldo finale al 31 dicembre 2009.

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Ai fini di questo lavoro, l’analisi si concentrerà sul prospetto di riconciliazione dei saldi al 31 dicembre 2008 delle voci di stato patrimoniale e conto economico sulla base dei due diversi standard di regole contabili.

Quindi il bilancio d’esercizio chiudo al 31 dicembre 2009, costituito da stato patrimoniale (predisposto secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C. ), dal conto economico ( predisposto secondo lo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis C.C. ), entrambi strutturati secondo quanto previsto dall’art. 2423 ter C.C. e dalla nota integrativa, è stato redatto in osservanza delle norme in materia contenute nel Codice Civile, integrate ed interpretate dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

4.3.2. Riconciliazione dei saldi di Stato Patrimoniale e Conto