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LA REVERSIBILITA’ DELLA SCELTA: LACUNE NORMATIVE E PRIME OSSERVAZION

3.1. LA REVERSIBILITA’ DELLA SCELTA

Il Legislatore delegato, agli articoli 3 comma III (bilancio consolidato) 11,e

articolo 4 comma VII (bilancio d’esercizio) 12, ha introdotto una previsione

11 Art. 3 del D.Lgs. n.38/2005 Bilancio Consolidato

1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

2. Le società di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

3. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 2 non e' revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

12 Art.4 del D.Lgs. n. 38/2005 Bilancio d’esercizio

Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

4. Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

5. Le società di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

6. Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

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di revocabilità della facoltà, anche se unicamente nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate in nota integrativa, unitamente agli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In più, il bilancio d’esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta va, comunque, redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

A sostegno di quanto sopra detto anche il Codice Civile detta regole precise circa il comportamento da assumere in caso di mutamento dei principi contabili fino a quel momento utilizzati. L’art. 2423 comma I n.6 bis

del Codice Civile 13, stabilisce infatti che i criteri di valutazione del bilancio

non possono essere modificati da un esercizio all’altro e ciò e previsto anche per consentire la comparabilità dei bilanci di esercizi successivi. Tuttavia lo stesso articolo al secondo comma prevede che deroghe al

7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non e' revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

13 Art. 2423 C.C. Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

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comma I sono consentite solo in casi eccezionali, che andranno adeguatamente motivate in nota integrativa.

La nota integrativa, nel fornire le informazioni richieste dall’art. 2423 bis del codice civile, deve indicare, comunque:

- la distinzione tra la componente “corrente” e la componente

“retrospettiva” degli effetti economici del cambiamento di principio contabile;

- l’effetto su tutti i conti patrimoniali interessati

- l’effetto sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto sia al netto

che al lordo dell’incidenza fiscale.