• Non ci sono risultati.

L’art.41 del Codice antimafia: la relazione dell’amministratore giudiziario

CAPITOLO I - L’IMPRESA IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

2. La figura dell’amministratore giudiziario: nomina e doveri dell’incarico

2.1. L’art.41 del Codice antimafia: la relazione dell’amministratore giudiziario

Fra gli obblighi dell'amministratore giudiziario rientra, principalmente, quello di informare costantemente il giudice delegato mediante il deposito di relazioni.

Fondamentali sono le relazioni introduttive: la relazione ex art.36 Codice antimafia che fornisce un quadro sullo stato e la consistenza dei beni sequestrati, e la relazione ex art.41 Codice antimafia che illustra la sussistenza o meno di prospettive di continuazione dell’impresa.28 Tali relazioni, seppure intervengano in due fasi procedimentali diverse, risultano strettamente correlate: infatti il legislatore, nella nuova formulazione dell'art.36, prevede che l'amministratore giudiziario individui i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati, in virtù soprattutto degli obiettivi su cui è incentrato il programma di intervento, ai sensi dell'art.41.

Dovendo individuare anche la conseguente redditività, l'amministratore giudiziario è chiamato a compiere scelte non solo di carattere professionale ma anche di tipo manageriale. Questo perché le indicazioni riportate all'interno della relazione saranno prese a base nella successiva fase in camera di consiglio, in cui sarà assunta la decisione di proseguire o riprendere l'attività

26 Il giudice delegato è infatti il principale interlocutore dell’amministratore giudiziario, con il quale intrattiene un vero e proprio rapporto di fiducia, ma rispetto al quale ricopre meramente una generale funzione di direzione dell’amministrazione, attraverso il potere c.d. ‘’autorizzativo’’, cfr. A.Palazzolo, 2020,, ‘’L’impresa in amministrazione giudiziaria tra Stato e mercato.’’, Torino, Giappichelli Editore.

27 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ‘’Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati’’, Roma, 2015.

28 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post-riforma’’, Roma, 2018.

economica, nonché sempre in camera di consiglio verrà discussa la modalità di ripresa e verrà discusso il relativo programma di attuazione.29

La relazione di cui all'art.41 prevede al suo interno: a) ulteriori dati acquisiti, integrativi della relazione già presentata ex art.36; b) l'esposizione della situazione patrimoniale, con lo stato analitico delle attività; c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda; e) l'indicazione delle attività esercitabili solo su autorizzazione. 30

Deve indicarsi anche l'elenco dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni oggetto di sequestro, con la specificazione dei crediti che originano dai rapporti pendenti ex art.56 del medesimo Codice, dei crediti legati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e dei crediti che riguardano rapporti esauriti.

Dovrà essere allegato l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o aver prestato attività lavorativa in favore dell’impresa. 31

Alla luce di quanto appena elencato, mi pare evidente la difficoltà che l'amministratore giudiziario spesso incontri nella stesura della relazione, soprattutto in ordine alla specificità richiesta dalla stessa rispetto al punto inerente all’analisi circa la sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale.

La legge di riforma ha inserito all'art.41 il comma 1-sexies, il quale prevede che il tribunale esamini la proposta di prosecuzione o ripresa alla presenza non solo del PM e dell’ANBSC (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati), ma anche dei difensori delle parti che vengono sentiti se compaiono.

Così facendo il legislatore ha assimilato il procedimento di prevenzione alle procedure concorsuali, anziché provare a dettare una disciplina peculiare, unicamente indirizzata alla procedura in esame. 32

Particolare attenzione merita la novella dell'ultima parte del punto c) dell’art.41 Codice antimafia. La riforma prevede che il programma, contenente la descrizione analitica delle

29 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post-riforma’’, Roma, 2018.

30 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post-riforma’’, Roma, 2018.

31 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post-riforma’’, Roma, 2018.

32 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post-riforma’’, Roma, 2018.

modalità e dei tempi di adempimento della proposta, debba essere corredato, ‘’previa autorizzazione da parte del giudice’’, dalla relazione di un professionista, che attesti la veridicità dei dati aziendali.

Un primo orientamento sarebbe propenso nel prevedere l'obbligatorietà di anzidetta relazione in tutte le ipotesi in cui si prospetti la prosecuzione dell'attività. Un altro orientamento, guardando all'inciso ‘’previa autorizzazione del giudice delegato’’, ritiene che spetti allo stesso giudice il potere di decidere se acquisire o meno detta relazione (potere di amministrazione straordinaria).

Una lettura più vicina alle dinamiche della procedura di prevenzione lascia intendere che quest'ultima interpretazione possa essere la più applicata, in quanto la richiesta della relazione di un esperto debba essere limitata alle sole ipotesi di gestione di impresa che coinvolgano un elevato valore economico.

Altra criticità riguarda la consapevolezza che per predisporre il programma di prosecuzione o ripresa dell'attività economica e rilasciare poi l'attestazione, si dovrebbe procedere in primo luogo ad una revisione di tutta la contabilità aziendale, e poi costruire un programma di intervento sulla base dei dati aziendali raccolti. Solo individuando l'obiettivo specifico, l'amministratore giudiziario potrà delineare il percorso tecnico ed economico per arrivare al risultato concordato.33

In ultimo va stimato il profilo delle responsabilità personali dell'amministratore rispetto al programma e al conseguente raggiungimento dei risultati prefissati: l’esperienza mi fa credere che la giusta soluzione al problema sia che il programma di prosecuzione o di ripresa possa subire un iter di molteplici controlli, che fosse più volte approvato in camera di consiglio, così da poter prevedere i necessari aggiustamenti in corso di esecuzione, ed evitando il passaggio

‘’meccanico’’ che prevede la presentazione al Tribunale e l’approvazione da parte di questo con decreto motivato e indicazione delle direttive per la gestione d’impresa.

Alla luce dei dati normativi sembra che una riforma di questo tipo rischi di aumentare le statistiche di immediata cessazione dell'attività, così generando, in seno all'opinione pubblica, sfiducia nell’intervento di bonifica quale si presenti essere l'amministrazione giudiziaria.

33 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post-riforma’’, Roma, 2018.

2.2. L’operato dell’amministratore giudiziario: scissione o fusione tra amministratore di