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Articolo 4 sul diritto alla vita e il Protocollo addizionale per l’abolizione della pena di morte

all’abolizione della pena di morte

7. Convenzione Interamericana dei Diritti dell’Uomo

7.1 Articolo 4 sul diritto alla vita e il Protocollo addizionale per l’abolizione della pena di morte

Guardando il testo della Convenzione, il diritto alla vita è uno dei primi ad essere riconosciuti. Infatti, già nel Titolo II, dopo l’indicazione dei diritti civili e politici e alla garanzia della personalità giuridica, viene garantito il diritto alla vita. L’articolo 4 si suddivide in sei commi, di cui ben cinque si occupano della pena di morte per circoscriverne l’utilizzo.

1.Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, dal momento del concepimento. Nessuno sarà arbitrariamente privato della vita. 2.Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa può essere imposta solo per i crimini più gravi e a seguito di una sentenza definitiva emessa da un tribunale competente e in base ad una disposizione di legge che preveda tale punizione, adottata prima della commissione del crimine. L’esecuzione della pena capitale non si estende ai crimini per i quali essa non è attualmente prevista.

3.La pena di morte non sarà reintrodotta negli Stati che l’hanno abolita.

4.In nessun caso la pena capitale sarà inflitta per reati politici o per reati comuni connessi a reati politici.

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Attualmente fanno parte della Convenzione Interamericana: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Messico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay e Venezuela. http://www.oas.org.

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5.La pena capitale non sarà inflitta a persone che, al momento in cui il crimine è stato commesso, erano minori di 18 anni o di età superiore ai 70anni; non sarà applicata alle donne incinte.

6.Ogni persona condannata a morte ha diritto di chiedere l’amnistia, la grazia o la commutazione della pena; tale diritto sarà garantito in ogni caso. La pena di morte non sarà eseguita durante il tempo in cui la decisione su tale petizione pende davanti all’autorità competente.170

La maggior parte delle decisioni sul diritto alla vita riguardano la violazione del primo comma dell’articolo 4, riguardante l’uso arbitrario della forza da parte dello Stato. Le pronunce che si occupano del diritto naturale alla vita sono legate a gravi violazioni dei diritti umani come sparizioni forzate, massacri ed esecuzioni stragiudiziali.171 Su questo tema si possono ricordare le decisioni della Corte Interamericana sulla morte di cittadini che si trovavano in prigione o in stato di fermo. In queste ipotesi, in cui vi è il coinvolgimento diretto dello Stato, si analizzarono i comportamenti dei suoi agenti. Nelle sentenze Neira Alegría v. Perù172 e Durand v. Perù173 la corte venne chiamata a pronunciarsi sull’uso della forza da parte di agenti di sicurezza nel corso della repressione di una ribellione penitenziaria. La Corte condannò lo Stato per la mancanza di una giustificazione del volume della forza dispiegata che condusse i detenuti alla morte.

170

Convenzione Interamericana dei Diritti dell’Uomo, art. 4.

171 L. CAPUCCIO, La Corte Interamericana e la protezione dei diritti fondamentali, in Le Corti

Regionali tra Stati e Diritti: i sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano e africano a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, p. 133-144.

172Il caso riguarda le sommosse armate che ebbero luogo all’interno del carcere San Juan

Bautista, anche noto come “El Frontòn”, nel giugno 1986; e la violenta repressione eseguita da un’unità dell’esercito militare peruviano che distrusse con dell’esplosivo il carcere. In totale 111 persone persero la vita durante l’accaduto, comprese le tre vittime di questo caso, le quali fecero richiesta alla Corte di esaminare i fatti e trovare le eventuali violazioni. Lo Stato proibì ai giudici di investigare sul territorio del carcere in quanto ritenuta zona militare. La sentenza ha previsto la riparazione dei danni materiali attraverso un compenso da dividere tra i familiari delle vittime perché sono stati violati i seguenti articoli: art. 4 (diritto alla vita), art. 5 (diritto al trattamento umano) e art. 8 (diritto ad avere un giusto processo in quanto lo Stato si rifiutava di sottomettere il fatto alla Corte ma voleva fosse esaminato dalla corte militare).Corte interam. Dir. Uomo, sent. 19 gennaio 1995, Neira Alegría c. Perù.

173 Anche in questo caso la Corte si occupa di due delle 111 vittime che persero la vita nel

carcere di San Juan Bautista il 18 giugno 1986. I punti risolutivi della sentenza dichiararono che lo Stato violò i diritti fondamentali della Convenzione Interamericana e obbligò lo stesso a localizzare e identificare i resti delle vittime per consegnarli ai familiari, impegnandosi a punire i responsabili. Corte interam. Dir. Uomo, sent. 16 agosto 2000, Durand v. Perù.

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Analizzando l’articolo, nel secondo comma, si incontrano gli elementi procedurali volti ad assistere l’imposizione della pena di morte nei paesi che ancora non l’hanno abolita, e continua nei commi seguenti, enunciando i principi in base al quale la pena deve essere inflitta solo in casi eccezionali e con le dovute esclusioni. Leggendo l’articolo si può quindi evincere una tendenza limitativa della pena capitale, sia nell’imposizione che nell’applicazione, la quale manifesta un processo irreversibile verso una graduale soppressione.174

L’articolo 4 può avere una multiforme applicazione, infatti oltre a garantire il diritto alla vita e a delimitare l’uso della pena capitale, può essere interpretato ,secondo una lettura evolutiva, come il garante del diritto ad una vita degna e al godimento dei diritti sociali. Ne è un chiaro esempio la pronuncia Vera

Vera ed altri v. Ecuador175 riguardante la detenzione di un giovane arrestato in gravi condizioni e successivamente deceduto a causa delle scarse cure ottenute in carcere. La Corte ha in questo caso voluto sottolineare che il diritto alla vita implica, a carico degli Stati, l’obbligo di garantire le condizioni necessarie per il suo pieno godimento ed esercizio. Questi obblighi derivano dal diritto alla vita e all’integrità personale. Nel caso della detenzione, gli Stati non possono invocare la scarsa disponibilità di risorse economiche per giustificare condizioni contrarie alla dignità umana.

Come nel continente europeo si è arrivati alla creazione di protocolli che aboliscono definitivamente la pena di morte, anche nel continente sudamericano, il 6 agosto 1990,è stato adottato il Protocollo sull’abolizione della pena di morte. Nel caso interamericano però, i paesi che hanno

174

Ibid.

175

Il 19 maggio 2011 la Corte Interamericana dei diritti umani ha emesso una sentenza con la quale dichiarò la responsabilità internazionale della Repubblica dell’ Ecuador per la violazione del diritto alla vita, all’integrità personale e alla sicurezza, per la mancanza dell’attenzione medica adeguata del signor Pedro Miguel Vera Vera, che morì dieci giorni dopo il suo arresto; senza che lo Stato indagasse sulle circostanze. Corte interam. Dir. Uomo, sent. 19 maggio 2011, Vera Vera ed altri v. Ecuador.

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ratificato il protocollo non sono tutti paesi aderenti alla Convenzione176. Gli Stati parte del Protocollo si impegnano a non applicare la pena di morte su persone all’interno dei territori di loro giurisdizione.177

Fanno eccezione i casi di natura militare, su cui è comunque obbligatorio informare prima il Segretario Generale dell’OAS riguardo l’inizio e il termine dello stato di guerra.178