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Il Patto Internazionale sui diritti civili e politic

STRUMENTI GIURIDICI INTERNAZIONALI CHE VIETANO LA PENA DI MORTE

4. Il Patto Internazionale sui diritti civili e politic

Le proposte di definizione del diritto alla vita continuarono all’interno della procedura di creazione del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, evoluzione e completamento della Dichiarazione Universale in quanto prevede la limitazione della pena di morte. Il progetto che cominciò all’interno della Commissione per i Diritti Umani nella primavera del 1947, non venne

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The Commission on Human Rights E/CN.4/SR.47, par. 43. Third Committee of the General Assembly A/4045, par. 43-49.

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J.N. KIESILÄINEN, Article 9, in The Universal Declaration of Human Rights: A

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completato fino al 1966, anno della sua adozione. Molti membri delle Nazioni Unite si videro coinvolti ma i maggiori artefici della sua stesura furono la Commissione per i Diritti Umani e il Terzo Comitato dell’Assemblea Generale. Il documento durante la sua stesura veniva annualmente presentato al Consiglio Economico e Sociale e all’Assemblea Generale i quali applicavano aggiunte o variazioni, come quella di creare due patti separati, l’uno riguardante i diritti civili e politici, l’altro i diritti economici e sociali. Il diritto alla vita rimase all’interno del primo patto nonostante tocchi anche temi di carattere economico e sociale. Servirono la seconda, la quinta, la sesta e l’ottava sessione per raggiungere l’adozione del testo del Patto nel 1954. Ma ci vollero ancora dodici anni perché anche l’Assemblea Generale terminasse la sua procedura. Il risultato fu una convenzione suddivisa in sei parti. La prima e la seconda parte indicano i diritti generali descritti nel testo, mentre la terza parte si occupa di specificare i diritti individuali. Nelle parti finali invece si trovano la descrizione e le funzioni del Comitato per i Diritti Umani73.

Il dibattimento riguardante il diritto alla vita fu quello che prese più tempo, e ci vollero dodici sessioni per apportare modifiche alle materie relative alla pena capitale, che portarono infine all’aggiunta della nozione di abolizione della pena di morte. L’articolo 6 del Patto, la cui creazione si concluse nel 1957, non fu soggetto ad ulteriori cambiamenti. La versione finale del diritto alla vita della convenzione, vale a dire l’art. 6, è composto da sei paragrafi, quattro dei quali fanno diretto riferimento alla pena capitale74.

1.Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2.Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu

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D. MCGOLDRICK, The Human Rights Committee, Clarendon Press, Oxford 1991, pp. 3- 23.

74

B.G. RAMCHARAN, The Right to Life in International Law, Martinus Publishers, Boston 1985, pp. 1-32.

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commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3.Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato Parte del Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4.Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L’amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5.Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi da minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6.Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l’abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato Parte del presente Patto75.

I dibattiti nel Terzo Comitato dell’Assemblea Generale si concentrarono su tre parti fondamentali dell’articolo: sull’abolizione della pena di morte, sul termine “arbitrariamente” e sulla proibizione di esecuzioni su minori. Iniziando dal primo, l’emendamento abolizionista venne presentato dai delegati dell’Uruguay e della Colombia e avrebbe dovuto sostituire l’intero articolo sul diritto alla vita come segue:

every human being has the inherent right to life. The death penalty shall not be imposed on any person.76

Secondo questi Stati infatti la pena di morte era anacronistica e, ancora più importante, nemmeno la Dichiarazione Universale avrebbe mai supportato la pena capitale e le sue circostanze eccezionali77. Questa presa di posizione incontrò ampio supporto da parte di alcuni paesi (Finlandia, Perù, Panama, Ecuador), mentre molti altri espressero il loro favore solo in parte, in quanto

75

Patto Internazionale sui diritti civili e politici, art. 6.

76

UN Doc. A/C.3/SR.810, Commission on Human Rights.

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consideravano prematuro creare una misura così restrittiva che avrebbe escluso dalla ratifica della convenzione gli Stati che ancora applicavano la pena capitale. In seguito a ciò, Stati (Israele, Bulgaria) che avevano appena abolito la pena di morte o che avevano intrapreso da poco un processo di abolizione si dimostrarono contrari perché ritenevano dovesse essere un percorso statale, non imposto dall’alto, e progressivo. Contemporaneamente, vi erano anche delegati di paesi (Messico, Arabia Saudita) che preferivano non venisse fatta menzione della pena capitale nella convenzione, portando come argomento di supporto il fatto che non ancora tutti gli Stati erano così fortunati da poter fare a meno della pena di capitale per salvaguardare l’ordine statale. Successivamente, si arrivò ad una compresso, il cui risultato si può trovare al paragrafo 2 dell’articolo 678

.

Un altro importante picco durante i negoziati si incontrò sull’uso del termine “arbitrariamente” usato all’interno del primo paragrafo dell’articolo 6, in quanto rappresentava e rappresenta ancora oggi un problema di interpretazione. Molti studiosi concordano sul fatto che, arbitrariamente, significhi “senza giusto processo” ma è esattamente da questa espressione che si dipanano i problemi; perché ogni singolo Stato ha la sua visione di giustizia e di cosa sia un giusto processo79.

L’ultimo punto dell’articolo sul diritto alla vita oggetto di modifiche fu l’aggiunta dell’abolizione delle esecuzioni sulle persone giovani. Argomento che venne alla luce molte volte durante le sessioni, ma che non venne mai seriamente affrontato, anche se già presente nelle norme internazionali facenti parte della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione dei civili. Numerose furono le proposte e altrettanto numerose le obiezioni sul termine corretto da utilizzare per riferirsi alla fascia d’età da non sottoporre alla pena. Il vocabolo “minori” non indicava un’età precisa in quanto ogni Stato pone la propria soglia per la maggiore età; e il termine “bambini e

78

W.A. SCHABAS, The abolition of the death penalty in international law, Grotius, Cambridge 1993, pp.79-171.

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giovani” era decisamente troppo vago. Ulteriore problema che pose il Regno Unito, fu l’esecuzione di un maggiorenne per un reato compiuto durante la minore età, ma il problema venne accantonato come una decisione prettamente interna all’ordinamento statale80

. Vista la lunghezza del dibattito e l’impossibilità di arrivare ad una conclusione si decise di trascrivere l’articolo già esistente e presente nella Convenzione di Ginevra:

La pena di morte non potrà in nessun caso essere pronunciata contro una persona protetta che, al momento dell’infrazione, abbia meno di 18 anni81.

Da ultimo la Danimarca osservò che oltre ai minori di 18 anni e alle madri in attesa vi erano anche altre classi da escludere dalla pena di morte come le persone affette da problemi mentali, ma l’obiezione cadde nel vuoto82

.

Il Patto Internazionale venne adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966 ed entrò in vigore il 23 marzo 1976. Secondo il Patto sono ammesse riserve all’articolo 6, premesso che rimangano compatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato83

. Tre Stati presentarono queste ultime; la Norvegia perché la sua corte militare prevedeva ancora la pena capitale anche se in disuso, l’Irlanda perché riteneva la convenzione inconsistente con la sua legislazione ma si impegnò a tenere conto del Patto prima di prendere qualsiasi decisione e gli Stati Uniti che si riservarono il diritto di poter mantenere l’esecuzione su ogni persona, senza distinzione d’età ma fortunatamente escludendo le donne incinte84.

80

Ibid.

81

Convenzione di Ginevra, art. 68.

82

UN Doc. A/C.3/SR.819.

83

Convenzione sul diritto dei trattati, art. 19.

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4.1 Secondo Protocollo Opzionale relativo al Patto

Internazionale sui diritti civili e politici, volto ad abolire la