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STRUMENTI GIURIDICI REGIONALI CHE VIETANO LA PENA DI MORTE

5. La Convenzione Europea dei Diritti Uman

Nella primavera del 1949 venne costituito il Consiglio d’Europa, un’organizzazione politica di dimensione europea che riunisce al suo interno 47 paesi membri. Al Comitato dei Ministri, organo esecutivo dell’organizzazione, venne consegnato nel luglio seguente il progetto elaborato dal Movimento Federalista.108 Nella prima sessione dell’Assemblea Parlamentare, secondo il Comitato dei Ministri, il tema dei diritti umani doveva essere accantonato per non interferire con il lavoro che le Nazioni Unite stavano svolgendo per creare la Dichiarazione Universale, ma l’Assemblea reagì presentando tre mozioni e ottenne l’introduzione del tema diritti umani nell’ordine del giorno. Per creare una nuova Europa era necessario rivendicare la libertà come valore fondamentale e limitare la ragion di Stato che negli anni aveva dato seguito a molte atrocità. Per salvaguardare i diritti umani non era sufficiente creare una Carta dei diritti e delle libertà ma occorreva anche istituire un apparato giurisdizionale internazionale in grado di far rispettare agli stati il trattato. Venne istituita così una Commissione delle questioni giuridiche ed amministrative incaricata di studiare un progetto di Convenzione dei diritti dell’uomo in cui inserire tutto questo, che venne in seguito sottoposto all’esame dell’Assemblea Parlamentare. Il testo fu oggetto di numerose discussioni a partire dal diritto di proprietà privata, passando per il diritto all’istruzione e terminando con l’introduzione della facoltà del singolo individuo di adire un giudice internazionale in grado di condannare gli Stati.109

La CEDU venne adottata a Roma il 4 Novembre 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953, come risultato di un relativamente breve periodo di stesura

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Il Movimento Federalista Europeo, formato da alcuni paesi europei che volevano creare un meccanismo sovranazionale che garantisse la pace in Europa, si riunì nel Maggio del 1948 e nominò una Commissione ad hoc che elaborasse un primo progetto di Dichiarazione di diritti dell’uomo e di istituzione di una Corte Europea.

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C. RUSSO, P. QUAINI, La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la giurisprudenza

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che era iniziato nel 1949110. Questa Convenzione rappresentò il modello per strumenti successivi, come il Patto Internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione Americana, che adottarono i concetti del testo europeo per riadattarli alle nuove sfide presentate nel campo dei diritti umani111.

La Convenzione si occupa di garantire un insieme di diritti qualificati come fondamentali. La lista di questi comprende il diritto alla vita (art.2), alla libertà e alla sicurezza della persona (art.5); il diritto ad un’equa amministrazione della giustizia in tempo ragionevole (art.6); il diritto al rispetto della sfera privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza (art. 8); il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.9), di espressione ed opinione (art. 10); il diritto alla libertà di riunione ed associazione (art. 11); il diritto di contrarre matrimonio e formare una famiglia (art. 12).112 Attraverso la successiva adozione di protocolli addizionali sono stati poi garantiti il diritto di proprietà, di istruzione ed educazione (Prot. I); il diritto alla libertà di movimento e di entrare o abbandonare qualunque paese compreso il proprio (Prot. IV).113 Accanto ai diritti sono stati posti anche alcuni divieti come il divieto delle tortura e di pene o trattamenti disumani o degradanti (art. 3), della schiavitù e del lavoro forzato (art.4), il divieto di retroattività delle leggi penali (art. 7), della discriminazione nel godimento delle libertà garantite dalla Convenzione (art.14), ed infine di espulsione (Prot. IV).114

Numerose nazioni dell’Europa occidentale come Austria , Germania, Olanda, Regioni Scandinave, Spagna, Portogallo e Italia giocarono un ruolo fondamentale nell’avanzare la proposta per l’abolizione della pena di morte all’interno del sistema delle Nazioni Unite e come conseguenza riuscirono a

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W.A. SCHABAS, The abolition of the death penalty in international law, Grotius, Cambridge 1993, pp. 211-306.

111

T. BUERGENTHAL, The American and European Convention on Human Rights:

Similarities and Differences, 1980, in American University Law Review, vol. 30, p. 155.

112 C. RUSSO, P. QUAINI, p. 15. 113 C. RUSSO, P. QUAINI, p. 16. 114 C. RUSSO, P. QUAINI, p. 20.

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proporlo anche a livello europeo dove il tema venne maggiormente analizzato e approfondito.

5.1 Articolo 2: il diritto alla vita

1.Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2.La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;

(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.115

Nonostante il periodo in cui venne stesa fosse caratterizzato dalle recenti esecuzioni compiute dai nazisti e da Stati che ancora utilizzavano la pena capitale, le linee riguardanti la pena di morte appaiono molto conservative. La Convenzione all’interno dell’articolo 2 paragrafo 1 presenta la pena di morte come unica eccezione al diritto alla vita senza esporre ulteriori limitazioni come per esempio la restrizione al solo tempo di guerra o campo militare116. Nel paragrafo 2 invece emergono altre restrizioni al diritto alla vita come la legittima difesa di una persona da una violenza ingiusta, l’arresto o la prevenzione di un’evasione e la soppressione di moti o insurrezioni. Questo testo è l’unico trattato sui diritti umani che espone chiaramente ogni tipo di eccezione al diritto alla vita oltre la pena di morte117.

115 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 2. 116

W.A. SCHABAS, p. 213.

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Il diritto alla vita non ha occupato un grande spazio durante i lavori preparatori della Convenzione, infatti nel progetto dell’Assemblea Parlamentare nell’articolo 2 ci si limita a garantire la sicurezza della persona osservando gli articoli 3, 5, 8 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite. All’interno del testo da proporre al Comitato degli esperti del marzo 1950 erano state indicate due alternative: l’alternativa A) secondo le linee guida dell’Assemblea e l’alternativa B) che nella formulazione del Regno Unito prevedeva:

« 1) La morte non può essere inflitta intenzionalmente se non in

esecuzione di una sentenza capitale pronunziata da un tribunale in caso di un delitto che preveda tale pena;

2) la morte non è considerata come inflitta intenzionalmente nel caso in cui risulti da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a) per assicurare la difesa di ogni persona contro una violenza illegale;

b) per effettuare un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona detenuta regolarmente;

c) per reprimere in modo conforme alla legge una rivolta o una insurrezione o per impedire a chiunque di penetrare in un luogo chiaramente determinato, il cui accesso è interdetto per ragioni di sicurezza nazionale ».

Nel giugno 1950, il Comitato degli Alti Funzionari utilizzò questa formulazione eliminando dalla lettera c) il riferimento all’intromissione in un locale interdetto per ragioni di sicurezza nazionale, vi apportò alcune modifiche formali e venne in seguito accettato con parere favorevole anche dall’Assemblea Parlamentare.118

Durante i dibattiti un parlamentare italiano, il senatore Giovanni Persico, fece la proposta di aggiungere un comma all’articolo 2 che sosteneva : « il

genocidio commesso in tempo di pace, o in tempo di guerra, è un crimine

118

S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione Europea

per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova 2001, pp. 35-

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contro il diritto delle genti, che deve essere prevenuto e punito, secondo la Convenzione approvata dalle Nazioni Unite 9 dicembre 1948 ». Il relatore

della Commissione giuridica non ritenne necessario, in quel momento, di introdurre l’emendamento nella Convenzione, ma apprezzò che un argomento così importante fosse stato sollevato.119

Il testo dell’articolo 2 venne cosi definito su proposta del Comitato degli Alti Funzionari, con le modiche del Comitato dei Ministri. Nel testo non viene interdetta la pena di morte in esecuzione di una sentenza di pena capitale pronunziata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito per legge con questa pena. Ad una prima superficiale osservazione, può sembrare che lo scopo della norma sia quello di legittimare la pena capitale e sottolinearne la compatibilità con la Convenzione. Potrebbe allora sorgere il dubbio riguardo la coerenza di un documento dedicato alla difesa dei diritti umani. Nella realtà, la ratio della norma deve essere letta e interpretata in rapporto al periodo storico in cui è stata elaborata. In quel periodo infatti, la pena di morte era prevista e sovente applicata negli ordinamenti nazionali dei paesi membri del Consiglio d’Europa. Questo inserimento all’interno della Convenzione vuole arginare o almeno regolamentare un istituto che al tempo era utilizzato spesso al pari di ogni altra pena.120 I limiti della CEDU con riferimento alla pena capitale non hanno posto seri problemi, perché la pena era stata impiegata dal 1950 solo raramente dagli Stati parte della Convenzione e nessuna delle sue imposizioni ad uno Stato è mai stata messa in discussione davanti alla Commissione Europea o alla Corte dei Diritti Umani. Nonostante questo uno Stato parte della Convenzione, la Turchia, continua ad imporre la pena di morte. A questo numero si potevano aggiungere altre nazioni dell’Europa orientale, inizialmente socialiste, come la Repubblica Democratica della Germania, la Romania, l’Ungheria e la

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Ibid.

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Cecoslovacchia che abolirono la pena di morte solo in seguito, a partire dal 1987121.

Gli sforzi in questo senso del Consiglio d’Europa sono confluiti dopo anni nel sesto Protocollo addizionale alla Convenzione che limitatamente agli stati che l’hanno ratificato abolisce in maniera definitiva la pena di morte.

5.2 Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei

Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo