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Articolo 9 Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

3. S TATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

3.1 Articolo 9 Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico

L’articolo 9 si occupa delle disposizioni generali, prevedendo: ● la costanza della struttura degli schemi utilizzati;

● l’iscrizione separata delle voci di bilancio previste dagli schemi della Direttiva; ● il vincolo di seguire l’ordine delle voci previsto dagli schemi della Direttiva; ● la comparazione dei valori di bilancio dell’esercizio con quelli dell’esercizio

precedente;

● il possibile adattamento degli schemi di bilancio, per includere il trattamento delle perdite e la destinazione dell’utile;

● la possibilità di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. La costanza nell’utilizzo degli schemi di stato patrimoniale e conto economico è derogabile solo in casi eccezionali, se necessario per una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e del risultato economico dell’esercizio; in nota integrativa vanno indicate le motivazioni del cambiamento. In tema di voci di bilancio è prevista per gli Stati membri la possibilità di una suddivisione più particolareggiata, nel rispetto degli schemi della Direttiva, e l’aggiunta di nuove voci che non rientrino in quelle già previste dagli schemi della normativa europea. A ciò si aggiungono la possibilità di adattare la struttura, il nome e la terminologia delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, precedute da numeri romani, qualora lo richieda la natura dell’impresa e la facoltà di raggruppare le voci, se l’operazione dovesse risultare favorevole alla chiarezza, senza andare a scapito della

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rappresentazione veritiera e corretta; in quest’ultimo caso le voci riunite devono essere indicate separatamente in nota integrativa.

Con riguardo alla comparabilità temporale dei valori di bilancio, per ciascuna voce deve essere possibile effettuare un confronto tra il valore dell’esercizio e quello dell’esercizio precedente. Nei casi di difficile comparabilità, gli importi dell’esercizio precedente vanno adattati e di tale modifica va data esposizione in nota integrativa.

1. La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico non può essere modificata da un esercizio all'altro. Tuttavia deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Ogni eventuale deroga, corredata delle relative motivazioni, è indicata nella nota integrativa.

2. Nello stato patrimoniale nel conto economico si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste negli allegati da III a VI. Gli Stati membri consentono una suddivisione più particolareggiata di tali voci, fatto salvo il rispetto degli schemi previsti. Gli Stati membri consentono l'aggiunta di totali parziali e nuove voci, purché il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o totali parziali o nuove voci.

3. La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi sono adattate quando la particolare natura dell'impresa lo richieda. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi qualora esse rappresentino un importo irrilevante al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio, o

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qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nella nota integrativa le voci raggruppate siano presentate distintamente.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo gli Stati membri possono limitare la capacità dell'impresa di discostarsi dagli schemi di cui agli allegati da III a VI nella misura in cui ciò sia necessario per poter depositare elettronicamente il bilancio.

5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo dell'esercizio a cui si riferiscono lo stato patrimoniale e il conto economico e l’importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando tali importi non sono comparabili, gli Stati membri possono prescrivere l'adattamento dell’importo dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento degli importi sono segnalati nella nota integrativa con le relative spiegazioni.

6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l’adattamento degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di includere la destinazione dell’utile o il trattamento della perdita.

7. Per quanto riguarda il trattamento delle partecipazioni nei bilanci d’esercizio: a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni siano contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto dall'articolo 27, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci d’esercizio rispetto ai bilanci consolidati;

b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione figuri nel conto economico solo nella misura in cui corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili;

c) ove la frazione dell'utile attribuibile alla partecipazione e rilevata nel conto economico superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza è iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.

121 3.2 Articoli 10 e 11 - Presentazione dello stato patrimoniale e

presentazione alternativa dello stato patrimoniale

Gli articoli 10 e 11 si occupano degli schemi dello stato patrimoniale, consentendo agli Stati membri la possibilità di adottare uno o entrambi gli schemi previsti dalla Direttiva; in caso ne vengano adottati due la scelta di quale utilizzare è demandata alla volontà delle singole imprese.

Per lo Stato patrimoniale sono previsti gli stessi schemi della normativa europea previgente in tema di bilancio: uno a struttura orizzontale e uno a struttura verticale (allegati III e IV, riportati alla fine del capitolo), entrambi a sezioni contrapposte.

Si precisa inoltre che, a prescindere dello schema o degli schemi prescelti, nello Stato patrimoniale si devono iscrivere i costi di sviluppo, mentre i costi di ricerca devono essere imputati al Conto economico; per i costi di impianto e di ampliamento la possibilità di capitalizzarli in Stato patrimoniale è invece demandata alla previsione normativa nazionale. Le indicazioni di questa parte sono riconducibili ad una novità rispetto alla IV Direttiva. Un altro fondamentale cambiamento nello schema è rappresentato dall’introduzione tra le “altre riserve” della “riserva intestata al valore equo”, determinata dalla valutazione degli strumenti finanziari al valore netto.

Così come indicato tra le premesse, è inoltre consentito predisporre lo stato patrimoniale secondo uno schema che suddivide le voci correnti e non correnti, a condizione che le informazioni fornite siano almeno equivalenti a quelli degli schemi classici.

10. Per la presentazione dello stato patrimoniale gli Stati membri impongono di utilizzare uno o entrambi gli schemi di cui agli allegati III e IV e possono prescrivere l'uso di entrambi. Se uno Stato membro prescrive entrambi gli schemi, consente alle imprese di scegliere quale dei due adottare.

11. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione delle voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui agli allegati III e IV, secondo

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uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti o non correnti, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quelle da fornire altrimenti in conformità degli allegati III e IV.85