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I L DIBATTITO SUL FUTURO DEL BILANCIO IN I TALIA

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

8. I L DIBATTITO SUL FUTURO DEL BILANCIO IN I TALIA

Dopo il lungo iter, iniziato con le prime proposte nel 2011, che ha portato alla luce della Direttiva europea 2013/34/UE, si è aperta una fase di discussione sulle norme in essa contenute, con gli esperti in materie economiche che si sono schierati pro e contro ad alcuni aspetti.

Dal dibattito sono emersi diversi dubbi sulla corrispondenza della norma con le sue finalità. Se, ad esempio, il tentativo di rendere meno gravoso l’obbligo informativo contabile delle piccole e micro imprese può essere interpretato in maniera positiva, c’è anche chi ritiene che possa essere messa a rischio la funzione informativa del bilancio d’esercizio: la riduzione eccessiva delle informazioni contenute nello stesso e l’assenza di un adeguato sistema di controlli, rischiano di non fornire ai portatori di interesse gli elementi informativi necessari a valutare lo stato di salute delle imprese e il loro grado di rischio. L’indicazione di fornire maggiori informazioni, se rilevanti o indispensabili alla rappresentazione veritiera e corretta, inoltre, appare soggetto ad un grado di soggettività troppo ampio.

Altri dubbi sono sorti sulla suddivisione delle società in quattro categorie ovvero micro, piccole, medie e grandi in quanto si sospetta che la determinazione di più numerose e ampie soglie dimensionali rispetto alla disciplina previgente possa sconfinare in maggiori possibilità per le imprese di mettere in atto stratagemmi finalizzati a ridurre i loro parametri al solo scopo di poter usufruire delle semplificazioni previste per le società di dimensioni minori.

Infine si è temuto che il possibile avvicinamento agli IAS/IFRS per tutte le tipologie di imprese, attraverso l’inserimento di normative comuni a quelle dei principi

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internazionali, potesse comportare un aggravio degli oneri amministrativi per le imprese, rischiando inoltre di cozzare contro l’obbiettivo di modulazione degli stessi. In secondo luogo, l’entrata in vigore della Direttiva 2013/34/UE, ha fatto scattare il conto alla rovescia per il suo recepimento da parte degli Stati membri, che sarebbe dovuto avvenire entro il 20 luglio 2015 (per poi essere applicato ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati degli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016) e con tale countdown si è aperto quindi un lungo dibatto tra giornalisti, economisti, docenti universitari, ed altri esperti del settore sui possibili impatti derivanti del recepimento della Direttiva europea nella nostra nazione.

Partendo dal presupposto che la normativa europea in diversi punti lasciava ai legislatori nazionali la possibilità di scegliere tra più alternative consentite, l’analisi dei cambiamenti possibili è stata eseguita anche in considerazione della prassi nazionale e dalle indicazioni che l’Organismo Italiano di contabilità aveva fornito nelle versioni dei principi contabili del 2006 e del 2008 (che tuttavia non avevano mai ottenuto un riconoscimento legislativo, rimanendo pure indicazioni dell’OIC stesso) e delle più recenti del 2014.

Essendo ora già avvenuto il recepimento della Direttiva nel nostro Paese non approfondiremo tale tema, ritenendo più significativo riportare un esempio per evidenziare come la portata della norma europea lasciasse spazio ad interpretazioni molto diverse in merito alla sua attuazione.

Particolare interessante riteniamo l’opera92 della Professoressa Avi, Docente universitaria dell’Università Cà Foscari di Venezia. La considerazione che più colpisce, afferisce ai documenti che compongono il bilancio, poiché la norma comunitaria consentiva agli Stati membri di autorizzare o prescrivere l’inclusione nel bilancio di ulteriori documenti oltre allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa.

92 Tra le altre opere si suggerisce: Sottoriva Claudio e Cerri Andrea, Verso il recepimento della Direttiva 34/2013/UE: l’esame da parte delle Commissioni parlamentari dello schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva, luglio 2015,

http://www.academia.edu/14212575/Verso_il_recepimento_della_Direttiva_2013_34_UE_l_esame_da _parte_delle_Commissioni_parlamentari_dello_schema_di_Decreto_Legislativo_per_il_recepimento_ della_Direttiva.

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Considerato l’orientamento dell’OIC, secondo il quale sarebbe opportuno includere nel bilancio anche il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario, unitamente l’obbligo, esistente da diverso tempo, di redazione di tali prospetti da parte delle società che redigono il bilancio, secondo i principi contabili nazionali, ci si sarebbe aspettati la previsione di inclusione di tali prospetti anche nel bilancio redatto secondo la nostra normativa nazionale.

Tuttavia, in considerazione della facoltà di aggiungere altri prospetti ai tre già previsti anche nel nostro Paese, lasciata dal legislatore comunitario ai singoli Stati membri, la prof.ssa Avi riteneva l’aggiunta di tali documenti improbabile93. A rafforzare la sua

ipotesi due elementi oggettivi94:

1. Le precedenti direttive europee davano già la possibilità di inserire nuovi documenti nel bilancio, ma l’Italia non si è mai avvalsa di tale opportunità; 2. Lo stesso OIC 10 del 2014 raccomandava la predisposizione del rendiconto

finanziario, senza però aprire ad elementi che portassero a pensare alla sua futura obbligatorietà.

Vedremo nel prossimo capitolo quali saranno le effettive opzioni adottate in Italia e i relativi effetti sui bilanci delle società redatti secondo le regole previste dal nostro codice civile, che sarà modificato con il Decreto di recepimento della Direttiva europea nel nostro Paese.

93 Parlando della possibile previsione del rendiconto finanziario nel nostro ordinamento afferma: «Se ciò

avvenisse, sarà, comunque, un atto volontario dello Stato che, come è ovvio, si realizzerà nei Paesi in cui, fin d’ora si reputa indispensabile la diffusione di una simile informativa. Per quanto riguarda l’Italia, si ritiene estremamente improbabile che, in un futuro prossimo, si possano creare le condizioni affinchè il rendiconto finanziario sia fatto rientrare nei documenti costituenti il bilancio o, quantomeno, fra i prospetti alla cui redazione e divulgazione saranno obbligate tutte le società». Avi Maria Silvia, Direttiva

UE 34/13: come cambierà il bilancio d’esercizio nel 2016, Cafoscarina, Venezia, 2015, pagg. 17-18. 94 Per approfondimenti si rimanda ad Avi Maria Silvia, Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d’esercizio nel 2016, Cafoscarina, Venezia, 2015

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Capitolo III

I

NTRODUZIONE

Nel capitolo I, dedicato alla storia della ragioneria e del bilancio, avevamo ripercorso i cambiamenti normativi più importanti che si sono susseguiti nell’ambito della legislazione europea e di quella italiana. In merito alla situazione del nostro Paese, si era in conclusione trattato delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 127/1991 e dal Decreto Legislativo n. 6/2003. Il secondo ha rivoluzionato il diritto societario, ma ha non ha apportato stravolgimenti nella disciplina del bilancio, che è stata modificata con prevalente riferimento al bilancio in forma abbreviata e alla separazione netta tra reddito civilistico e reddito fiscale. Il Decreto Legislativo n. 127/1991 è quindi rimasto il punto di riferimento dell’impianto normativo della materia bilancistica. A distanza di circa venticinque anni è giunta una nuova riforma, quella introdotta dal Decreto Legislativo n. 139/2015, che non pare essere di portata minore di quella introdotta dal citato Decreto Legislativo 127/1991. Va comunque considerato che dallo stesso 2003 sono passati più di dieci anni e che essi sono stati caratterizzati da una sostanziale stabilità normativa.

In questo capitolo approfondiremo il contenuto del Decreto Legislativo 139/2015, con riguardo ai cambiamenti che ha apportato al codice civile; nel corso della trattazione cercheremo di evidenziare le principali analogie e differenze con la Direttiva 2013/34/UE e daremo spazio all’analisi comparata della nuova disciplina del bilancio d’esercizio in Italia con la previgente.