• Non ci sono risultati.

Attrezzature industriali e commerciali, materie prime sussidiarie e di consumo

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

1. I L DECRETO LEGISLATIVO N 139/

1.7.10 Attrezzature industriali e commerciali, materie prime sussidiarie e di consumo

Nel caso delle voci in oggetto, il cambiamento consta nell’eliminazione di uno dei tre criteri consentiti prima della riforma sul bilancio. I beni in oggetto sono rappresentati solitamente da «valori modesti in relazione all’attività dell’impresa per cui si poteva iscriverli» nell’attivo «ad un valore costante109, ed in questo caso rappresentavano una classe di rimanenze ad hoc110». Il punto 12 dell’art. 2426 c.c. prevedeva infatti che:

«le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza

109 «Il metodo del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano

costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio. Tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell’ entità, valore e composizione di tali rimanenze» (documento OIC 13, versione 2014, paragrafo 49).

110 Bauer Riccardo, Sergiacomo Andrea, Il nuovo bilancio d’esercizio e consolidato. Tutte le novità applicabili dal 2017,Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017, pagg. 62-63.

163

in rapporto all’attivo di bilancio, semprechè non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.»

Ora tale disposizione è stata abrogata per previsione del Decreto Legislativo 139/2015, per cui a regolare la valutazione di tali voci rimangono solo le altre due modalità111:

● spesare gli acquisti di attrezzature industriali e commerciali a conto economico; ● determinare le rimanenze di fine esercizio delle attrezzature industriali e piccoli utensili e valutarli con uno dei metodi generalmente accettati (Lifo, Fifo, costo medio).

1.8 – Nota integrativa

In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 139/2015, la nota integrativa di bilancio risulta modificata sia negli aspetti formali che in quelli contenutistici.

Per quanto riguarda i primi, il Decreto ha stabilito che le informazioni da riportare nella nota integrativa debbano seguire l’ordine in cui le voci a cui si riferiscono sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. In questo modo viene recepita una prassi contabile ormai consolidata112.

Con riferimento il contenuto invece, la nota integrativa ne esce portatrice di un’informativa più ampia, coerentemente con lo scopo della Direttiva 2013/34/UE. Le maggiori informazioni richieste nella nota integrativa dei bilanci redatti a partire dall’esercizio 2016 riguardano, oltre a quanto già indicato, in fase di analisi delle singole voci:

● i rapporti economici tra società e amministratori e sindaci;

● l’impresa che redige il bilancio consolidato (per le imprese facenti parte di un gruppo societario);

● la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

● la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

111 Ibidem.

164

Con riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura113 dell’esercizio, si precisa che nei bilanci degli esercizi fino al 2015, tali indicazioni erano fornite dalla relazione sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2428 co. 3 n.5 del codice civile, sebbene non vi fosse riferimento alla natura e agli effetti da essi prodotti. A seguito dell’abrogazione di tale punto normativo è stato inserito il n. 22-quater al co.1 dell’articolo 2427 sulla nota integrativa.

Oltre all’ampliamento delle informazioni da fornire, il passaggio di tale tematica all’interno della nota integrativa (e quindi del bilancio), comporta un inevitabile incremento delle responsabilità di controllo dei sindaci e dei revisori legali.

1.9 – Relazione del revisore legale

Sebbene il tema della revisione del bilancio non sia oggetto precipuo di trattazione del presente lavoro114, ai fini della completezza, ne diamo qualche lume.

Con il Decreto 139/2015, in recepimento di quanto previsto dall’art. 34 della Direttiva 2013/34/UE in materia di revisione dei conti, la relazione sulla gestione è stata inserita tra i documenti che il revisore legale (o la società di revisione) deve sottoporre alla sua attenzione. Al termine della sua attività, infatti, il revisore dovrà esprimersi sulla

113 «A tal riguardo, il documento OIC 29 nella versione rilasciata nel 2014 (§ 64) stabiliva che “si

considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate”. In presenza di fatti di rilievo “per completezza dell’informativa di bilancio, è necessario darne menzione anche nella nota integrativa. Ciò può avvenire anche mediante un richiamo all’illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione”. Infine, il principio contabile prevedeva che “nell’illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile”.» Latorraca Silvia, Novità del bilancio d’esercizio 2016, Eutekne schede di aggiornamento, scheda n.798.15 - Numero 2 - Febbraio 2017 (pag. 254)

114 Per approfondimenti si consigliano:

● Boella Mario, Il ruolo del revisore nel bilancio, Quotidiano Ipsoa del 10 febbraio 2018;

● Revisione legale: nuovo principio sulla relazione di gestione, Redazione del Quotidiano Ipsoa del 19 giugno 2017;

● Principio SA Italia 720B;

● Simonato Valerio, La revisione legale del bilancio d'esercizio : [aggiornato con il Decreto

Legislativo 18/8/2015, n. 139 di recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE in materia di bilanci], Cafoscarina, Venezia, 2016.

165

coerenza della Relazione col bilancio e con le norme di legge. Il giudizio dovrà inoltre contenere una dichiarazione sull’eventuale identificazione di errori significativi nel documento. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ex art. 14 co. 2 lett. e del DLgs. 39/2010115., infatti, oltre ad esprimersi sulla conformità della Relazione alle norme di legge dovrà emettere un giudizio che contenga «una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione». Qualora siano identificati errori significativi, il revisore deve fornire «indicazioni sulla natura di tali errori».

1.10 – Il bilancio delle imprese di dimensioni minori

Con l’entrata in vigore del decreto bilanci, sono state modificate le disposizioni inerenti alla forma e al contenuto del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.). Mentre da un lato sono rimasti inalterati i limiti dimensionali da rispettare per la categorizzazione delle imprese che possono avvalersi di tale strumento semplificato, dall’altro sono state apportate modifiche agli schemi di bilancio e alle informazioni da riportare in nota integrativa.

In aggiunta a ciò è stato introdotto il nuovo articolo 2435-ter, che norma il bilancio delle microimprese. In osservanza delle disposizioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE e al dettato europeo “think small first”, viene prevista la possibilità per le microimprese di redigere un bilancio ancora più semplificato di quello delle piccole imprese.

Il risultato delle modifiche appena introdotte consiste nel riconoscimento da parte del codice civile delle seguenti categorie di imprese, per ognuna delle quali è prevista una diversa tipologia di bilancio d’esercizio:

● le medie e grandi imprese, che redigono il bilancio in forma ordinaria; ● le piccole imprese, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;

115 Il Decreto 39/2010, assieme ai principi di revisione “Isa Italia”,costituisce la normativa di riferimento

per l’attività di revisione. Il Decreto ha recepito in Italia la parte della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; gran parte degli ISA Italia, allo stesso modo, rappresentano la traduzione in lingua italiana dei principi di revisione internazionali.

166

● le microimprese, che possono redigere un bilancio specifico per loro.

Si parla quindi di “un bilancio per ogni impresa”, che soddisfa l’esigenza di modulare la portata informativa del bilancio a seconda delle dimensioni delle società. Si fa notare come in realtà la normativa nazionale, a differenza di quella europea non contempli differenze tra medie e grandi imprese, che osservano la stessa disciplina116.

Anticipiamo, ai fini di una più agevole comprensione, i parametri limite che consentono la distinzione tra le tipologie di imprese.

Limiti

dimensionali Microimprese Piccole imprese

Medie e grandi imprese Totale dell’attivo

di stato patrimoniale

≤ 175.000 euro ≤ 4.400.000 euro ≥ 4.400.000 euro

Ricavi delle vendite e delle

prestazioni

≤ 350.000 euro ≤ 8.800.000 euro ≥ 8.800.000 euro

Dipendenti occupati in media

durante l’esercizio

≤ 5 unità ≤ 50 unità ≥ 50 unità

116 Cfr. Pozzoli Matteo, I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015 - Documento del 15 gennaio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.,

167