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A) X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

2.5.2 Fair value

Il criterio del fair value viene introdotto con riferimento alla valutazione degli strumenti finanziari derivati. Siamo quindi dinanzi ad una duplice novità per il bilancio d’esercizio: l’introduzione nella nostra disciplina nazionale degli strumenti finanziari, i quali vanno valutati secondo il criterio del fair value, ampiamente diffuso nella prassi internazionale, ma mai adottato prima in Italia128.

Mentre gli IAS fanno del “valore equo” uno dei principi cardine per la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in aderenza alla realtà, in Italia il principio della prudenza ha sempre imposto regole più rigide, volte a contrastare la possibilità di “gonfiare” il patrimonio netto delle società o far apparire più floride le performance economiche dell’impresa.

Ancora una volta ci troviamo a discutere di un criterio di valutazione che viene “importato” in Italia dal set di principi contabili internazionali e che non ha quindi nulla a che vedere con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

Il fair value viene introdotto nel codice civile dal nuovo numero 11-bis dell’art. 2426 co.1:

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e

128 Prima del D.Lgs 139/2015, l’art. 2427-bis prevedeva che in nota integrativa fosse indicato il fair value

degli strumenti finanziari ma, non trovando tale voce esposizione diretta negli schemi contabili di bilancio, il criterio non era stabilito come criterio di valutazione “ufficiale” delle voci di bilancio.

181

documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato

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non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile

Per quanto riguarda il complesso criterio del Fair value, ci limitiamo a definire quali siano le novità introdotte in luogo degli strumenti finanziari e dei relativi criteri di valutazione che hanno influenzato gli schemi di bilancio in modo non trascurabile. Sono diverse le voci inserite ex-novo, sia nello stato patrimoniale, che nel conto economico:

● nell’attivo dello stato patrimoniale sono state inserite le voci B.III.4 e C.III.5129, entrambe denominate “strumenti finanziari derivati attivi”, che accolgono tali elementi rispettivamente nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante;

● nel patrimonio netto è stata inserita la voce A.VII Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

● nel passivo dello stato patrimoniale, tra i fondi per rischi e oneri, è stata aggiunta la voce B.3) strumenti finanziari derivati passivi;

● nel conto economico sono state aggiunte le voci dedicate alla svalutazione e alla rivalutazione degli strumenti finanziari derivati:

○ D.18.d) rivalutazione “di strumenti finanziari derivati”; ○ D.19.d) svalutazioni “di strumenti finanziari derivati”

Le informazioni da riportare in nota integrativa variano invece in base a quanto disposto dal nuovo dettato dell’articolo 2427-bis.

129 Gli strumenti finanziari si sono collocati nelle voci in cui prima veniva data esposizione alle azioni

183 Art. 2427-bis c.c ante riforma Art. 2427-bis c.c post riforma

1. Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle

partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture: a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati

raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono

considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia

1. Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le

condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle

partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture: a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati

raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura

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mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

3. Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile

individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno

strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno

strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.

degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. (abrogato)

185 2.6 - Art. 2435-bis Bilancio in forma abbreviata

L’art. 2435 bis si occupa del bilancio in forma abbreviata. Nell’ottica di semplificazione e di riduzione dell’onerosità degli adempimenti amministrativi per le società di minori dimensioni, come ampiamente già trattato in riferimento di normativa europea, è infatti prevista, per le piccole imprese, la possibilità di redigere un bilancio più sintetico di quello ordinario.

“Think small first”, è l’obiettivo fissato dal legislatore europeo, pienamente accolto da quello italiano. D’altronde l’Italia, più di altri Paesi, ha un’economia che si basa in grandissima prevalenza su attività, la cui dimensione è medio-piccola o “micro130”. Per avvalersi della facoltà131 di redazione del bilancio abbreviato, le società devono rientrare in parametri quantitativi oggettivi definiti dal legislatore:

● totale attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ● ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; ● dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Una società può redigere il bilancio in forma abbreviata se nel primo esercizio, o per due esercizi consecutivi, non supera due dei tre parametri sopra indicati. Va da sè che dovrà redigere il bilancio in forma ordinaria dall’esercizio successivo al quale ha superato tali valori per il secondo anno consecutivo.

I valori associati ai parametri del totale attivo, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei dipendenti occupati sono rimasti invariati rispetto norma previgente, nonostante la normativa europea avesse lasciato agli Stati membri la possibilità di scegliere i parametri all’interno di un range piuttosto ampio di valori132.

130 Tratteremo il tema in fase di analisi dell’articolo 2435-ter.

131 Si parla di facoltatività e non di obbligatorietà. L’obiettivo della norma è allineare la quantità e la

qualità delle informazioni di bilancio alla struttura e alle dimensioni dell’impresa, eliminando l’obbligo di fornire dati il cui processo di elaborazione e predisposizione per il bilancio potrebbe risultare di eccessiva onerosità.

132 Pozzoli Matteo, I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015 - Documento del 15 gennaio 2016, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pag. 2.

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Le novità apportate all’articolo 2435-bis afferiscono, piuttosto, ai documenti che compongono il bilancio, ai criteri di valutazione delle voci di conto economico e stato patrimoniale e alle informazioni richieste per la nota integrativa.

Partendo dagli schemi di bilancio, si trovano tre novità. La prima riguarda il possibile raggruppamento delle voci di conto economico: le nuove voci D.18.d) e D.19.d), inserite nello schema per mano del Decreto 139/2015 al fine di dare evidenza alle svalutazione e alle rivalutazioni degli strumenti finanziari derivati, sono sommabili alle svalutazioni e rivalutazioni delle altre attività e passività finanziarie. In questo modo, il conto economico abbreviato esporrà una sola voce D.18 sulle rivalutazioni e una sola voce D.19 sulle svalutazione133.

La seconda novità riguarda l’eliminazione, rispetto alla precedente versione dell’art. 2435-bis, della necessità di detrarre in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni

La terza novità, di impatto predominante su tutte le altre, afferisce all’esonero134 dalla redazione del rendiconto finanziario. Considerata la natura delle piccole imprese, esso non viene ritenuto strumentale alla rappresentazione della situazione veritiera e corretta della loro situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Il prospetto di rendiconto risulta quindi obbligatorio unicamente per il bilancio d’esercizio ordinario.

Passando ai criteri di valutazione delle voci, le piccole imprese sono esonerate135 dall’applicazione del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti e dei titoli. Questi potranno essere valutati secondo le disposizioni di sempre: valore netto per i crediti, valore nominale per i debiti e costo di acquisto per i titoli.

In riferimento a ciò, come visto nel capitolo II, la Direttiva 2013/34/UE lasciava agli Stati membri la possibilità di alzare la soglia dell’attivo di stato patrimoniale a 6 milioni di euro e quella dei ricavi delle vendite e delle prestazioni a 12 milioni di euro.

133 Degli altri raggruppamenti consentiti dal bilancio in forma abbreviata ci siamo già occupati nel Cap.

1, par. 2.6, in fase di analisi del Decreto legislativo n. 6/2003.

134 La Direttiva europea di riferimento disponeva infatti la possibilità per gli Stati membri di introdurre

documenti aggiuntivi solo per le società diverse dalle piccole società.

135 Patimo Riccardo, Bilancio in forma abbreviata e micro-imprese: tra semplificazioni e nuovi obblighi,

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Infine è stabilito l’esonero136 da una serie di indicazioni fornite per previsione normativa nella nota integrativa del bilancio ordinario:

● la ripartizione geografica dei crediti e dei debiti;

● la divisione del numero medio di dipendenti per categoria;

● l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale abbreviato, a condizione che i rischi e i benefici ad esso associati non siano significativi e necessari per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;

● l’indicazione del luogo in cui è disponibile il bilancio consolidato, se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di altre imprese.

Nonostante si sia finora disquisito di esenzioni riguardanti la nota integrativa del bilancio abbreviato, va specificato che il nuovo disposto dell’art. 2435-bis definisce in positivo le disclosure della nota integrativa, a differenza della precedente versione, che ne definisce il contenuto in negativo. In sostanza ora vengono elencate le voci che la nota integrativa deve contenere; prima venivano elencate quelle che potevano essere omesse rispetto a quelle previste per il bilancio ordinario.

Un’ultima considerazione va fatta in riferimento alla relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio. Sebbene nulla sia variato in tema, non avevamo ancora trattato della disposizione che ne consente l’esonero dalla redazione, per le società che rispettano i parametri sopra elencati, se in nota integrativa sono indicate le informazioni sulle azioni proprie e sulle quote di società controllanti previste dai punti 3) e 4) dell’articolo 2428 (Relazione sulla gestione), ovvero:

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale, sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche

136 Cfr. Latorraca Silvia, Il bilancio abbreviato semplifica gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, Eutekne del 23 gennaio 2017.

http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=603832&testo=bilancio%C2%A7abbre viato%C2%A7bilanci%C2%A7abbreviati&pi=210228&rp=102

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per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

Art. 2435-bis c.c ante riforma Art. 2435-bis c.c post riforma

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo

possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre

l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma

abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

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voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c)

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonche' limitare alla natura e

all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono

esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma

voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d),

B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) voci D19(a), D19(b), D19(c) , D19(d)

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal

secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma

dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le

indicazioni richieste dal primo

comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche

omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22- sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonchè dal primo

comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la

società stessa detiene una partecipazione.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa

190

abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo

esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono