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Associazioni di promozione sociale (APS)

Anche per le APS è opportuno fare lo stesso ragionamento compiuto con le ODV: la loro disciplina viene completamente abrogata, anche se con decorrenze scaglionate308, e sostituita da quella risultante dagli articoli 35-36,84-86 del nuovo

305305 Art. 101, co.2, oggetto di maggiori analisi nei paragrafi successivi.

306306 Il Decreto si sostanzia nel “regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e

l’erogazione dei contributi di cui all’art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, (ripartizione del Fondo

per le politiche sociali, disposizione abrogata dal termine previsto dal terzo comma dell’art. 102) in

materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

307 Il decreto disciplina le “modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le

regioni”.

308 La disciplina delle APS si ritrova nella L. n. 383/2000, abrogata dall’art 102, co.1, con decorrenza

dal 1° gennaio 2018 (a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017. A questo fanno eccezione gli articoli 20 (Prestazioni in favore dei familiari degli associati) e 21 (Imposta sugli intrattenimenti), abrogate dal termine previsto dal secondo comma dell’art. 102; l’articolo 13 (Fondo per

l’associazionismo) che attende la data di efficacia del decreto ministeriale ex art. 103, co.2, per le

variazioni di bilancio, e gli articoli 7-8-9-10, concernenti il registro delle APS nazionali, che cesserà di esistere dalla data di operatività del RUNTS. Alla stessa data si considera abrogato anche il Decreto ministeriale n. 471/1991, decreto attuativo della legge 383/2000. A completamento della disciplina, sono altresì abrogati, con decorrenza dal 1° gennaio 2018:

- l’art. 1, co.1, lett. b) e co.2, e gli art. 2,3 della L. 476/1987 (Sostegno alle attività di promozione sociale), abrogazione aggiunta dal decreto correttivo n. 105/2018;

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Codice, motivo per cui non potranno esistere APS non ETS. Anche in questo caso, le APS esistenti, per mantenere la qualifica di APS, dovranno necessariamente iscriversi al RUNTS, altrimenti dovranno optare per diventare associazioni culturali o di altro genere escluso dagli ETS. Anche in questo caso vale la “regola dei ventiquattro mesi”309, segnalata a favore delle ODV.

O.N.L.U.S.

Diversamente da quanto previsto per le ODV e APS, la disciplina delle ONLUS non viene abrogata dal 1° gennaio 2018, ma “dal periodo d’imposta successivo

all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, co.10310, e,

comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del RUNTS”311.

- gli articoli 2,3,4,5 della L. 438/1998 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale);

- gli articoli 100, co.2, lett. l) e 15, co.1, lett. i-quater) del TUIR in materia di oneri deducibili e detraibili.

Inoltre, dal termine previsto dall’art. 102, co.2, saranno privi di efficacia i commi 1-6 dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005, la c.d. legge “Più dai meno versi” che

ammetteva la possibilità di dedurre le erogazioni versate a favore di ONLUS e APS nei limiti del dieci per cento del reddito imponibile IRES dichiarato, fino ad un massimo di € 70.000,00.

309 Si fa riferimento al regime transitorio previsto dall’art. 101, co.2 del Codice che prevede l’applicabilità

dei regimi previgenti alle ODV, APS e ONLUS, a condizione che esse si adeguino entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Codice.

310 L’articolo citato richiama l’autorizzazione della Commissione Europea prevista dall’art. 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea qualora si sia in presenza di “progetti

diretti ad istituire o modificare aiuti”. Si fa riferimento agli aiuti di stato che devono essere “compatibili con il mercato interno”, ai sensi dell’art. 107 del medesimo Trattato. Infatti, le agevolazioni previste dalla

nuova Riforma, soprattutto in ambito fiscale, potrebbero ripercuotersi negativamente sulla libera concorrenza del mercato. Essa viene tutelata dall’art. 107 del Tfue che richiede la dimostrazione degli “obiettivi di comune interesse” perseguiti da qualsivoglia aiuto di stato assegnato. La Circolare n. 7/2012

Assonime ha sottolineato che la compatibilità con la disciplina europea appena citata non dipende dalla

classificazione civilistica dell’ente, ma unicamente dalla natura dell’attività svolta. All’approvazione della Commissione Europea sono quindi soggette tutte le organizzazioni che svolgono attività economica, comprese le associazioni e tutti gli enti non profit. Recentemente è stata criticata la tardività nella presentazione dei decreti attuativi della nuova Riforma del Terzo settore, in quanto, dopo quasi due anni dalla loro entrata in vigore, nessun testo è ancora stata sottoposto dal Ministero all’approvazione della Commissione Europea. Si veda MELIS V., Terzo settore, riforma bloccata, Il Sole24ore, 16 aprile 2019. Per ulteriori riflessioni si rinvia al primo capitolo dal quale si evince che, in attesa dell’autorizzazione della CE, la nuova normativa, pur essendo entrata in vigore, rimane inefficace e, in aggiunta, è da considerarsi invalida qualora venga applicata ancora prima dell’autorizzazione suddetta.

311 Art. 102, co.2, che rinvia all’art. 104, co.2 del Codice. Si specifica che, da tal momento, non saranno

più applicabili:

- gli articoli 10-29 del D.Lgs. n. 460/1997, ad esclusione dell’art. 13, co. 2-3-4, relativo alle cessioni gratuite di beni;

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Questo determina, per le ONLUS esistenti, la possibilità di rimanere tali senza alcun obbligo o onere aggiuntivo, fino a tal termine312. In seguito, l’abrogazione della

disciplina determina una causa di scioglimento dell’ente qualificato come ONLUS, con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art. 10, co.1, lett. f) del D.Lgs. n. 460/1997313. Questo succederà nel caso in cui una ONLUS decida di non

iscriversi al RUNTS, altrimenti dovrà essa stessa procedere alla richiesta di iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, in quanto ciò non avviene in modo automatico come per ODV e APS, e al necessario adeguamento statutario, di cui parleremo in seguito. È opportuno chiarificare che le ONLUS potranno decidere di sciogliersi ancor prima della scadenza anzidetta, con le medesime conseguenze di estinzione, e optare per la costituzione di una nuova associazione o fondazione sottoposta alle regole del Testo Unico.