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Linee guida per le scelte operative degli enti non profit

“Social Bonus”

6. Linee guida per le scelte operative degli enti non profit

Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo Settore (o Codice), decreto attuativo di una Riforma a più ampio spettro riguardante l’intero mondo non profit italiano. La complessità degli aspetti civilistici e fiscali del decreto è stata oggetto di analisi nei capitoli precedenti, ora ci si vuole calare nelle vesti di un ente non lucrativo esistente prima della Riforma, per comprendere quali siano gli step operativi da porre in essere alla luce della nuova normativa.

Il primo step è sicuramente quello di decidere: essere o non essere un Ente del Terzo Settore? Come già sottolineato, diventare un ETS è una scelta facoltativa, sia per gli enti preesistenti, sia per quelli futuri, che comporta una serie di conseguenze positive e negative per l’ente stesso e i suoi “stakeholders”298. Per le organizzazioni che

decideranno di non iscriversi al RUNTS rimarrà valida la disciplina previgente. Quest’ultima conserverà la sua forma originale o la Riforma vi ha apportato modifiche tali da incidere anche nella regolamentazione degli enti non ETS? La seconda opzione è sicuramente quella preponderante, ma difficile è ora individuare la disciplina alla quale fare affidamento. Cercheremo di delinearla nei prossimi paragrafi.

298 L’ Avv. Guido Martinelli, durante il Convegno “La riforma del Terzo settore: obblighi, incertezze e

opportunità, Rovigo, 8 febbraio 2019, sintetizzando le differenze tra ETS e non ETS, sottolinea gli

adempimenti obbligatori per gli ETS nel rispetto del principio di trasparenza (deposito del bilancio presso il RUNTS, pubblicazione nel sito internet dei compensi erogati agli organi sociali) e la complessità di controlli, a cui sono sottoposti gli ETS, da parte anche delle reti associative e dei CDV. Gli enti che decideranno di non avvalersi della nuova disciplina, rimanendo soggetti alle disposizioni del TUIR, perderanno la possibilità di usufruire di tutte le agevolazioni previgenti abrogate, ad esclusione dell’art. 145 del TUIR, valido per tutti i non ETS, l’art. 148, applicabile solo agli enti che sono esclusi ex lege dalla facoltà di diventare ETS e il regime agevolativo della L. 398/1991, esclusivamente attribuito alle rimanenti ASD. Inoltre, i non ETS verranno esclusi dai beneficiari del cinque per mille. L’avvocato ha espresso un personale dubbio, non essendo chiaro dalla normativa del Codice, sulla possibilità di usufruire di contributi pubblici da parte degli enti non ETS. Per questo aspetto è necessario valutare l’applicabilità dell’art. 143, co. 3, del TUIR. I contributi delle PA potrebbero essere riservati ai soli ETS, i quali dovranno rispettare severi obblighi di pubblicazione e comunicazione dei contributi pubblici di ammontare superiore a € 10.000,00, ai fini di garantire la massima trasparenza. dei contributi ottenuti sono stati attribuiti. Per maggiori delucidazioni si rinvia alla Circolare del Ministero del lavoro e delle

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Il secondo step, per gli enti che decideranno invece di appartenere agli ETS, è quello di adeguarsi ai requisiti formali richiesti dal Codice per poter applicare le sue disposizioni. È quindi fondamentale un adeguamento dello statuto dell’ente, di cui si discuterà prima in termini teorici e poi nella pratica, fornendo un esempio reale nel capitolo successivo. L’adeguamento era stato richiesto inizialmente entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del Codice, poi posticipato a ventiquattro mesi stabilendo il 3 agosto 2019 come data ultima299. In aggiunta, si cercherà di rispondere

anche alla domanda che molti enti si pongono, date le brevi tempistiche: cosa accade se non modifico lo statuto entro il 3 agosto 2019?

Per affrontare il tema delle modifiche statutarie, è necessaria però un’analisi preliminare delle dinamiche generatesi dall’entrata in vigore del Codice e che rimarranno tali fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi ministeriali, ai quali si rinvia nel testo per una regolazione più puntuale di taluni aspetti300, e fino a

quando non saranno efficaci tutte le disposizioni del Codice. Infatti, l’efficacia di quest’ultime, soprattutto in ambito tributario, non è immediata, ma subordinata a taluni fatti, quali l’approvazione della Commissione Europea o l’operatività del RUNTS, e anche questo ha dato adito al disorientamento dei futuri ETS che cercano risposte a domande come: quale disciplina posso applicare? Quali obblighi o adempimenti sono già a mio carico o lo saranno a partire da quando? Queste questioni caratterizzano il

299 L’art.32 del D.Lgs. correttivo n. 105/2018, ha infatti modificato l’art. 101, co.2 del Codice.

300 Ad esempio, il Codice ha rinviato al Ministero la definizione dei criteri di “secondarietà e

strumentalità” delle attività diverse (art. 6 del Codice), la predisposizione dei modelli di bilancio

d’esercizio e del bilancio sociale, i criteri di nomina e funzionamento di alcuni organi sociali e di controllo e numerosi altri aspetti. Per un elenco puntuale e aggiornato sullo stato di redazione, si rinvia al prospetto pubblicato il 16 marzo 2019 nel Forum del Terzo settore, Lo stato dell’arte della Riforma del Terzo settore.

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c.d. “regime transitorio301” della Riforma, che commenteremo nel proseguo del

capitolo, nonostante le disposizioni del Codice rimangano talvolta poco chiare.

6.1. Le modifiche alla disciplina previgente

Come più volte sottolineato, qualsiasi associazione, fondazione o altro ente non commerciale oggi esistente, dall’entrata in vigore del Codice, ha la facoltà di scegliere di iscriversi al RUNTS, diventando ETS e potendo accedere alla particolare disciplina a questi riservata. In taluni casi l’iscrizione potrebbe non essere conveniente e l’ente potrebbe quindi decidere di non procedere all’iscrizione al Registro Unico, privandosi della possibilità di godere del nuovo regime forfetario e di tutta la disciplina agevolativa prevista dal Codice. Di conseguenza, per l’ente che adotterà tale decisione, rimarrà valida la normativa previgente, la quale è stata significativamente modificata dal Codice. Quest’ultimo, infatti, ha ristretto il campo soggettivo di applicazione di alcune leggi speciali, fino ad arrivare, in taluni casi, alla totale abrogazione.

Di seguito procediamo all’analisi in dettaglio dell’art. 102 del Codice, intitolato “Abrogazioni”, nel quale sono elencate le norme abrogate suddivise in quattro commi in base alla decorrenza dell’abrogazione302, e, seppur in modo non dettagliato, dell’art.

301 “.. applicabile agli ETS e agli enti no profit che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla

nuova disciplina del Codice”. Documento di Ricerca del CNDCEC e FNC “La riforma del Terzo settore: il regime transitorio”, a cura di BAUCO C. e CAPOZZI V., p. 9.

302 In particolare:

- il primo comma dispone l’abrogazione dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, ma l’art. 5- sexies del D.L. n. 148/2017, coordinato con la Legge di conversione n. 172/2017, ha precisato che le disposizioni abrogate saranno efficaci “senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre

2017”, posticipando la decorrenza della loro abrogazione al 1° gennaio 2018;

- il secondo comma prevede l’abrogazione di alcune disposizioni “a partire dal periodo d’imposta

successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10,” - di cui

parleremo successivamente - “e, comunque non prima del periodo d’imposta successivo di

operatività del RUNTS” (termine indicato nell’art. 104, co.2, del Codice a cui rinvia il secondo

comma dell’art. 102);

- il terzo comma posticipa le abrogazioni alla data di efficacia del decreto ministeriale di cui all’art. 103, co.2, del Codice che ha il compito di apportare le opportune modifiche alle voci di bilancio per dare atto alle previsioni dell’art. 73, co.1, del Codice che regolano l’utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali;

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89, “Coordinamento normativo”. L’analisi si svolgerà distinguendo le norme abrogate per ogni tipologia di ente non commerciale interessato, con l’obiettivo di fornire loro una guida per orientarsi nel nuovo quadro normativo.