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Il seguente decreto legislativo, denominato anche decreto Romani, è stato realizzato con l’obiettivo di recepire quanto fissato dalla direttiva 2009/28 CE relativa alla promozione delle FER.

Definisce infatti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi, il quadro istituzionale finanziario e giuridico necessari a raggiungere gli obiettivi fissati al 2020 in materia di quota complessiva di energia da FER sul consumo totale lordo. Introduce inoltre obiettivi per il settore dei trasporti e le norme relative a progetti comuni fra stati membri o con sati terzi, con indicazioni sui trasferimenti statistici di energia e sulla garanzia di origine. (art 1)

Gli obiettivi nazionali introdotti riguardano una quota pari al 17% da reperire con FER rispetto ai consumi totali lordi di energia da conseguire entro il 2020. Entro la stessa data, nel campo dei trasporti, il 10% dell’energia totale consumata dovrà pervenire da FER.

All’interno della normativa, in particolare al TITOLO II, si trattano aspetti relativi alle autorizzazioni necessarie in base alla tipologia e taglia di impianto. Come già detto in precedenza questo aspetto verrà trattato successivamente. Fra tutti gli articoli del suddetto titolo è però di particolare interesse per quanto riguarda lo sviluppo delle FER l’articolo 11. Si specifica infatti che negli edifici di nuova concezione o che abbiano subito ingenti ristrutturazioni vi sia l’installazione di impianti a FER tali da coprire i consumi di elettricità, per il riscaldamento e il raffrescamento. L’inosservanza di tali principi comporta il mancato rilascio del titolo edilizio. Se tali impianti producono più di quanto imposto dalla normativa (copertura dei consumi) possono, per tale parte, avere accesso agli incentivi statali relativi alla promozione di IAFR. (art 11).

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della seguente norma il GSE realizza un portale informatico aggiornato sulla base dell’evoluzione normativa contenete:

• Incentivazione e modalità di accesso a ciò per le FER sia relative alla produzione di energia elettrica che di calore o freddo

• Informazioni sulle normative relative agli iter autorizzativi per le FER

• Informazioni su benefici netti, costi e sull’efficienza energetica di apparecchiature e sistemi per l’uso di calore, freddo ed elettricità da FER

Considerando poi il biometano come FER è di particolare interesse la considerazione degli aspetti inerenti l’eventuale allacciamento del sistema di produzione alla rete di distribuzione del metano.

Il tutto è regolamentato da delibere dell’AEEG emanate entro tre mesi dall’entrata in vigore del seguente decreto. A grandi linee tale direttiva conterrà:

• Caratteristiche chimico fisiche con particolare attenzione alla qualità all’odorazione e alla pressione

• Allaccio prioritario e ritiro completo del biometano prodotto

• Pubblicazione degli standard tecnici, dei tempi e i criteri per la determinazione dei costi di connessione alla rete di distribuzione

• Tariffazione dei corrispettivi a carico del soggetto che immette il biometano in rete tali da non penalizzare il suo sviluppo e la sua produzione (art 20)

Per favorire poi l’immissione del biometano in rete sono presenti incentivi emessi secondo le seguenti modalità:

• Incentivi per la produzione di energia elettrica se il biometano è immesso nella rete del metano ed utilizzato in impianti cogenerativi

• Incentivi nel caso in cui sia usato nei trasporti

• Incentivi nel caso sia immesso nella rete del gas naturale (art 21)

Allo stesso tempo è presente una incentivazione per gli IAFR entrati in servizio dopo il 31 dicembre 2012 che senza dubbio ne favorirà lo sviluppo. Tale incentivazione si basa sui seguenti criteri:

• Remunerare in modo equo i costi di investimento

• Incentivazione per un tempo pari alla vita media dell’impianto

• Incentivazione costante durate tutto il periodo

• Incentivazione solo di nuovi impianti, che hanno subito integrali ristrutturazioni o ripotenziati limitatamente alla producibilità aggiuntiva

• Incentivazione atta a promuovere la realizzazione impianti a biomasse o biogas in aziende agricole

I criteri di incentivazione variano inoltre a seconda che l’impianto abbia una potenza inferiore a 5 MW o una potenza qualunque ma relativa a centrali ibride o alimentate a biogas, biomasse o bioliquidi solidi rispetto ad impianti di potenza superiore, fissata in base alla tecnologia sfruttata, ma comunque non inferiore a 5 MW. (art 24)

Ad esempio gli incentivi indicati dall’articolo precedente possono esser cumulati con altri nel rispetto delle seguenti modalità:

• Accesso a fondi di garanzia o di rotazione

• Altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento per impianti di potenza elettrica sotto i 200 kW, non eccedenti il 30% nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW e non eccedenti il 20% per impianti di potenza elettrica fino a 10 MW

• Per impianti di potenza fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole, di allevamento o forestali alimentate a biogas, biomasse o bioliquidi sostenibili si ha accesso ad incentivi pubblici fino alla soglia del 40% dell’investimento totale

• Possibilità di cumulare con altri incentivi pubblici fino alla soglia del 40% dell’investimento totale per gli impianti cogenerativi alimentati a biogas o biomasse derivate da prodotti agricoli forestali o di allevamento (art 26).

Si cerca inoltre di migliore l’attivazione di progetti atti al miglioramento dell’efficienza energetica o di produzione di energia termica da FER introducendo agevolazioni sulle tariffe del gas per interventi di piccole dimensioni o mediante il rilascio dei certificati bianchi. (art 27)

I criteri di incentivazione di quanto detto precedentemente sono:

• Incentivazione basata sul costo dell’investimento e di esercizio dell’impianto

• Durata di 5 anni

• Entità costante su tutto il periodo

• Incentivazione solo di interventi fatti su edifici già esistenti se realizzati su edifici

• Interventi che non ricevono altre incentivazioni statali fatti salvi i fondi di rotazione e di garanzia (art 28)

Dal punto di vista dell’efficienza energetica il Ministro dello sviluppo economico emana entro sei mesi dall’entrata in vigore della seguente norma 15 nuove schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito dei meccanismi dei certificati bianchi con particolare riguardo nei confronti dei seguenti settori/interventi:

• Diffusione automezzi elettrici o a gas naturale

• Illuminazione efficiente con particolare riguardo a quella pubblica a led e nel terziario

• Recuperi di energia (art 30)

Per garantire che la produzione di un impianto provenga realmente da FER viene rilasciata la garanzia di origine. In questo modo chi produce o fornisce energia elettrica può provare ai clienti finali la reale provenienza da FER. (art 34)

Il raggiungimento degli obiettivi previsti può anche esser ottenuto tramite i cosiddetti trasferimenti statistici o tramite progetti in comune con altri Stati membri.

Gli eventuali accordi vengono stipulati allorchè si verifica il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016. La copertura dei costi dei progetti in comune o dei trasferimenti statistici è ottenuta con le tariffe dell’energia elettrica e gas con modalità fissate dall’AEEG. (Art 35).

Allo stesso tempo si possono instaurare rapporti con Paesi terzi posti al di fuori dell’UE sempre con l’obiettivo di raggiungere, da parte dell’Italia, gli obiettivi previsti in materia di FER. (art 36).

All’interno di ogni stato membro si distribuisce poi normalmente l’obiettivo finale fra le varie regioni in base alle potenzialità che ognuna ha nel campo della produzione da FER. Si possono quindi verificare trasferimenti statistici fra le varie regioni in modo tale da raggiungere gli obiettivi previsti. Tali trasferimenti possono esser attuati anche con altri stati membri diverso da quello di appartenenza.

Il Ministro dello sviluppo economico provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi successivi a quelli del periodo 2011-2012 e in caso di inadempimenti le regioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, dovranno attuare tutti gli accorgimenti atti al raggiungimento degli obiettivi previsti in un tempo non inferiore a sei mesi. (art 37).

Come già detto precedentemente fanno parte delle FER anche i biocarburanti e i bioliquidi. Per poter esser considerati tali devono garantire però il rispetto dei criteri di sostenibilità citati all’art 17 della direttiva CE 28/09. (art 38).

Anche in questo caso sono di particolare interesse alcuni degli allegati contenuti nel dlgs.

I più importanti sono:

• Allegato 1: calcolo della quota di energia da FER

• Allegato 2: requisiti e specifiche tecniche degli IAFR ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali