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I contribuenti che entro il 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale consistente in una detrazione d’imposta.

La detrazione ottenibile è del 55% delle spese sostenute per la realizzazione delle opere atte al miglioramento energetico di un immobile esistente.

A seconda dell’opera realizzata la soglia massima di detrazione varia. Per il solare termico tale soglia è pari a 60.000 euro e riguarda riduzioni dall’Irpef o dall’Ires (imposta sul reddito delle società). Dal 2008 il raggiungimento di tale soglia può esser ottenuto anche con opere realizzate in tempi diversi sullo stesso immobile. In ogni caso, come tutte le detrazioni di imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite della propria dichiarazione dei redditi.

Condizioni indispensabile per usufruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari esistenti. La prova di ciò è data dall’iscrizione dell’immobile al catasto,dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’ici se dovuto.

Possono usufruire di questo contributo tutti i contribuenti residenti o non che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile in esame.

In particolare sono ammessi all’agevolazione:

• I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone o di capitale)

• Enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciali

Tra le persone fisiche possono usufruire di ciò anche i condomini per interventi sulle parti comuni,gli inquilini o chi detiene l’immobile in comodato anche se finanziano le opere attraverso leasing.

Non possono usufruire delle agevolazioni le imprese di costruzione o restaurazione che eseguono opere su edifici che verranno successivamente rivenduti.

Anche conviventi con il possessore dell’immobile con grado di parentela fino al terzo grado possono usufruire dell’agevolazione.

In caso di passaggio di proprietà dell’immobile le quote non ancora riscosse potranno andare a vantaggio del nuovo proprietario. Questo non vale nel caso in cui il titolare della richiesta di agevolazione sia un condomino che lascia l’immobile per decadenza del contratto di locazione. In questo caso le rate non ancora versate continueranno ad esser riscosse dal titolare della richiesta.

Questa tipologia di agevolazione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre norme nazionali. (ad es. detrazione del 36% su opere edilizie). Se l’intervento può rientrare in più agevolazioni sarà il richiedente a decidere di quale usufruire. Dal primo gennaio 2009 non sono più cumulabili neanche con incentivi relativi all’ UE, alle regioni o alle province.

La finanziaria 2010 ha introdotto inoltre un’agevolazione sull’IVA portata per tali opere la 10%.

Le spese che possono esser soggetto della detrazione riguardano sia le opere di realizzazione (acquisto materiali, manodopera) sia le prestazioni professionali necessarie.

Prendendo in considerazione un impianto solare termico le opere il cui costo è detraibile sono:fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature necessarie sia dal punto di vista termico che meccanico, le opere murarie e idrauliche.

Per ottenere le agevolazioni fiscali devono esser redatte varie documentazioni fra cui l’osservazione e la scheda informativa.

La prima documentazione attesta che le opere svolte vengano realizzate secondo i requisiti tecnici richiesti.

La seconda realizzata secondo le indicazioni dell’allegato F, presenti nella guida alle agevolazioni fiscali aggiornata al 2010, contiene:

• I dati identificativi del soggetto che ha sostenuto la spesa

• I dati dell’edificio su cui l’opera è stata realizzata

• La tipologia di intervento e il risparmio energetico conseguito

• Costo totale soggetto alla detrazione

La scheda tecnica può anche esser compilata dall’utente finale.

Eventuali errori nella compilazione della scheda tecnica possono esser corretti anche dopo il termine previsto per il suo invio ma comunque prima della presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale la spesa viene detratta.

Eventuali sconti o abbuoni riconosciuti dopo l’invio della scheda informativa devono esser assoggettate a tassazione relativa alle somme per le quali negli anni precedenti ha usufruito della detrazione. Dovranno quindi esser indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono state ricevute.

A differenza delle ristrutturazioni edilizie, le opere per li miglioramento energetico non sono assoggettate alla comunicazione di inizio lavori da fare al Centro operativo di Pescara (Azienda delle entrate).

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori sarà necessario trasmettere all’Enea La scheda informativa relativa gli interventi eseguiti.

La data di fine lavori coincide con la data di collaudo se previsto oppure con la data di emissione della documentazione attestante la fine dei lavori.

La trasmissione viene fatta per via telematica attraverso il sito www.acs.enea.it

ottenendo apposita ricevuta informatica. Se la complessità dei lavori non trova apposita descrizione negli schemi pubblicati da Enea sul sito, le documentazioni possono esser inviate per posta raccomandata con ricevuta semplice.

Nel caso in cui le documentazioni necessarie non siano ancora disponibili in quanto l’opera non è ancora stata terminata, si può comunque beneficiare della detrazione per la parte di spese sostenute in ciascun periodo di imposta.

In questi casi dovrà esser presentato un apposito modello all’Agenzia delle entrate per via telematica indicando, con riferimento ai soli lavori che continuano dopo il periodo di imposta,le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quelli in cui i lavori sono terminati. Pero ogni periodo di imposta dovrà esser inviato il relativo modello. Tale modello dovrà esser presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo di

L’eventuale invio in ritardo del modello non comporta la decadenza della detrazione bensì sanzioni da 258 a 2.065 euro come previsto dall’art. 11 comma 1 del dlgs 471/1997.

Tutto questo non dovrà esser fatto se i lavori iniziano e terminano nello stesso periodo di imposta o se in un periodo di imposta non si sono sostenute spese.

I pagamenti relativi alle spese sostenute devono esser eseguiti con:

• Bonifico bancario o postale se il contribuente non è titolare di reddito di impresa

• Varie forme di pagamento,comunque certificabili con idonea documentazione,per i soggetti titolari di reddito di impresa

Nel caso in cui il pagamento venga fatto con bonifico postale o bancario dovranno esser indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale viene eseguito il bonifico.

Dal primo luglio 2010 al momento del pagamento del bonifico da parte del soggetto che intende avvalersi della riduzione del 55%, le banche o le poste devono operare una trattenuta del 10% a titolo di acconto sull’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Il calcolo di tale percentuale si effettua considerando l’importo del bonifico detratto dell’iva del 20%. Tale trattenuta non sarà presente se le modalità di pagamento sono diverse dal bonifico.

Nel caso in cui le opere vengano finanziate mediante leasing si applicano le norme relative ai titolari di reddito di impresa quindi il pagamento può non esser effettuato con bonifico bancari o postale. Le documentazioni necessarie ad ottenere la detrazione dovranno comunque esser presentate dal contribuente che ne usufruisce. La società di leasing dovrà solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento e l’ammontare del costo sostenuto.

Chi usufruisce della detrazione dovrà conservare alcune documentazioni in modo tale da poterle esibire nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria ne faccia richiesta. Fra le documentazioni da conservare troviamo:

• Il certificato di osservazione redatto da un tecnico abilitato

• La ricevuta informatica o postale relativa all’invio delle documentazioni all’Enea

• Le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute

La detrazione ottenuta verrà versata in 10 rate di eguale entità inviate annualmente al soggetto che ne abbia usufruito.