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Direttiva 2009/28/CE “promozione dell’uso dell’energia da FER recante modifiche ed abrogazioni delle direttive CE 2001/77 e

2003/30”

Per quanto riguarda la legislazione in campo di FER questa è la più recente direttiva emanata in campo europeo. Prima quindi di analizzare gli articoli più importanti che la compongono è utile fare una breve introduzione con la quale inquadrare la situazione. L’obiettivo che ci si pone è ancora quello di rispettare gli impegni presi in precedenza per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici. Imponendo infatti un forte sviluppo alle FER si riesce non solo a raggiungere tali obiettivi ma si favorisce anche lo sviluppo economico soprattutto delle piccole e medie imprese generando così nuova occupazione.

Oltre all’importanza delle FER un ruolo cruciale nel raggiungimento degli impegni presi è occupato dal miglioramento dell’efficienza energetica. Se infatti si riducono i consumi, da un lato diminuiscono le emissioni inquinanti e dall’altro si facilità il raggiungimento della quota relativa alla produzione di energia elettrica da FER rispetto al totale prodotto.

Infatti, a parità di percentuale, una riduzione dei consumi riduce l’entità della produzione da FER necessaria al raggiungimento del quorum previsto.

A partire dal 2005 ogni stato crea una propria traiettoria relativa alla produzione da FER da seguire per ottenere i risultati previsti. Inoltre redige piani di azione nazionale dove si indicano le tecnologie utilizzate sia nel campo delle FER che in quello del

Il raggiungimento degli obiettivi è inoltre favorito dallo sviluppo di tecnologie atte a ridurre le emissioni in paesi diversi dal proprio sia appartenenti all’ UE che non. I risultati ottenuti vengono infatti conteggiati insieme a quelli ottenuti all’interno dei propri confini. In questo modo si favorisce sia l’interscambio tecnologico fra diversi stati sia la possibilità, da parte dei paesi più arretrati, di usufruire delle conoscenze tecnologiche di altri.

Senza dubbio poi le agevolazioni previste sia all’atto della progettazione che durante la gestione (priorità di allacciamento alla rete e del dispacciamento della produzione) unite alle incentivazioni presenti tendono oggi a favorire lo sviluppo di IAFR rispetto a quelli convenzionali.

Nello sviluppo delle FER bisogna però fare attenzione ad un aspetto. Se infatti la produzione di sostanze inquinanti, come ad esempio la CO2, emesse durante i processi produttivi supera il gap che si ha fra le emissioni di tale fonte rispetto ad una convenzionale la sostituzione di una fonte con l’altra non affatto vantaggiosa dal punto di vista ambientale.

Questo è il caso dei biocarburanti che se prodotti su terreni ad alto contenuto di carbonio portano alla generazione di elevati quantitativi di CO2 durante la loro produzione i quali sommati a quelli relativi al trasporto e alla loro combustione li rende sotto il punto di vista ambientale inutilizzabili.

Altro aspetto da considerare su questa risorsa, così come per le biomasse, è la necessità di non andare ad occupare in modo eccessivo i terreni agricoli per evitare di creare problematiche in termini di biodiversità.

Sarebbe quindi opportuno utilizzare terreni attualmente non utilizzati dall’agricoltura come ad esempio terreni degradati o incolti.

Terminata questa sorta di introduzione alla direttiva il passo successivo è quello di analizzare i punti cardinali che la compongono.

Primo aspetto da sottolineare è che con l’entrata in vigore della seguente direttiva abroga la direttiva CE 2001/77 esaminata precedentemente.

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da FER, fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia prodotta da FER in relazione al consumo globale e per la quota di FER da utilizzare nei trasporti. (art 1). Gli obiettivi nazionali impongono di coprire il 20% dei consumi totali con FER entro il 2020. Inoltre in ogni Stato membro entro il 2020 il 10% dell’energia consumata nel

Per raggiungere tali obiettivi gli stati membri elaborano regimi di sostegno e misure di cooperazione fra stati membri o fra stati membri e stati terzi.

Il calcolo dell’entità dell’energia derivante da FER nel campo dei trasporti si effettua considerando:

• A numeratore si considerano tutte le forme energetiche rinnovabili usate nei trasporti

• A denominatore si considera solamente l’apporto dato da benzina, diesel e biocarburanti relativi al trasporto su strada e l’energia elettrica relativa a quelli su rotaia (art 3)

Il raggiungimento degli obiettivi previsti può esser ottenuto unicamente con idonei piani di azione energetica nazionali (PAN) dove oltre agli obiettivi previsti verranno indicate tutte le strade intraprese per raggiungerli.

Tali piani vengono redatti prima del 30 giugno 2010 mentre almeno sei mesi prima si redige un documento previsionale contenente dati su eventuali eccedenze di produzione che potrebbero esser oggetto di trasferimenti verso altri Stati membri, sulla stima del potenziale dei progetti comuni al 2020 e sull’eventuale copertura di produzione da FER con mezzi diversi rispetto alla produzione nazionale. (art 4).

Il calcolo della quota relativa ai consumi lordi derivati dalle FER viene fatto considerando i consumi lordi di elettricità, per riscaldamento e raffreddamento e nei trasporti. Non entrano in tale conteggio le produzioni idroelettriche relative a centrali di pompaggio. Per gli impianti multi combustibili invece si considera solo la produzione riconducibile a FER. Dividendo tale sommatoria per i consumi globali energetici si trova la percentuale dei consumi sostenuti con FER. (art 5)

Il raggiungimento degli obiettivi fissati viene poi ottenuto anche con altre strade fra cui troviamo:

• Trasferimenti statistici fra stati membri

• Progetti comuni fra stati membri

• Progetti comuni fra stati membri e stati terzi

• Regimi di sostegno comuni

Nel primo caso uno stato che ha eccedenze di produzione da FER può cederle ad un altro che non riesce da solo a raggiungere l’obiettivo previsto. Chi fa il trasferimento deduce quindi tale entità dal totale della produzione da FER mentre che riceve il trasferimento aggiunge tale valore alla produzione propria. (art 6).

Un discorso analogo si fa per i progetti comuni fra stati membri. In questo modo due stati cooperano al fine di realizzare un progetto utile al raggiungimento degli obiettivi fissati. (art 7). Uno dei due stati emette una notifica descrivendo la tecnologia utilizzata e l’entità della produzione ottenuta. Chi emette la notifica sottrae tale entità dalla propria produzione da FER mentre chi riceve la notifica aggiunge tale entità. (art 8) Nel caso invece di progetti fra stati membri e paesi terzi la contabilità nel raggiungimento degli obiettivi vale solo se la produzione è consumata all’interno dell’ UE. Per poter sommare tale produzione a quella dello stato membro quest’ultimo deve effettuare una notifica alla Commissione fornendo informazioni sulla tipologia di IAFR e sulla quota computabile al fine del raggiungimento degli obiettivi. (art 9)

Allo stesso tempo due Stati membri possono generare regimi di sostegno comuni ovvero aiutarsi a vicenda nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva. (art 11). Nel caso di aumento di capacità di un impianto già esistente la quota di produzione da FER prodotta da ciò viene conteggiata come se fosse prodotta da un nuovo impianto. (art 12)

Per favorire lo sviluppo di FER c’è poi la necessità di semplificare ma soprattutto di rendere pubbliche e rapide le procedure atte ad ottenere permessi o licenze utili a realizzare e gestire gli IAFR. L’argomento introdotto dalla norma all’art 13 verrà comunque trattato in modo esaustivo successivamente.

L’ultimo aspetto che viene esaminato è quello relativo ai biocarburanti. I biocarburanti considerati non deriveranno da terreni caratterizzati da alti livelli di biodiversità ovvero in terreni che dal 2008 erano considerati:

• Foreste e terreni boschivi dove non vi sia alcun segno di attività umane

• Zone con ecosistemi minacciati o in pericolo di estinzione a meno che la produzione non dimostri la compatibilità piena con tutto ciò

• Terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani

Non derivano inoltre da terreni contenenti elevati quantitativi di carbonio ossia terreni che nel 2008 erano:

• Terreni umidi o saturi d’acqua per tutto l’anno o per buona parte di esso

• Terreni di estensione superiore all’ettaro ricoperti per almeno il 30% da alberi di altezza superiore a 5 m

Per lo stesso motivo non si considerano i biocarburanti prodotti in terreni che al 2008 erano torbiere a meno che non si dimostri che tale coltivazione non comporti drenaggio

Per inquadrare in modo generale tutti gli aspetti inerenti la direttiva in esame ogni stato membro entro il 31 dicembre 2011 e successivamente ogni due anni presenta alla Commissione una relazione relativa ai progressi sulla promozione ed uso delle FER. L’ultima relazione verrà presentata il 31 dicembre 2021.

Ogni relazione specifica in particolare:

• Le quote settoriali (elettricità ,riscaldamento, raffreddamento, trasporti) e globali relative ai due anni solari precedenti

• Le misure adottate per promuovere l’energia da FER tenendo conto della traiettoria indicativa nazionale

• Il funzionamento del sistema della garanzia di origine

• I progressi realizzati nella semplificazione delle procedure amministrative atte ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo delle FER

• L’introduzione e il funzionamento dei regimi di sostegno

• Le misure per favorire la distribuzione dell’energia prodotta da FER

• L’uso delle biomasse e la variazione del prezzo dei terreni causa una maggiore necessità per la produzione stessa

• Impatti che la produzione di biocarburanti e bioliquidi hanno su terreno e ambiente e biodiversità

• Eventuali eccedenze o mancanze rispetto alla traiettoria individuata per il 2020 relativa alla domanda di energia da FER

• Stima dell’energia prodotta dalla parte di rifiuti biodegradabili (art 22)

Sono inoltre di particolare interesse alcuni degli allegati presenti nella seguente direttiva:

• Allegato I: obiettivi nazionali generali per la quota di energia da FER sul consumo finale al 2020. Per l’Italia l’incremento dal 2005 al 2020 deve esser del 12% in modo tale da passare dal 5,2% al 17% obiettivo finale al 2020. Si dà inoltre una descrizione delle relazioni utili a determinare la traiettoria necessaria la raggiungimento degli obiettivi.

• Allegato II: formule di normalizzazione dell’energia idraulica ed eolica

• Allegato V: regole per il calcolo dell’impatto dei gas ad effetto serra dei biocarburanti, bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento