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Le incentivazioni possono variare sia in base alla taglia dell’impianto sia in base alla tipologia di risorsa utilizzata. Prendendo per esempio in considerazione gli impianti fotovoltaici questi usufrusicono di incentivazioni diverse. Prima di tutto,tranne che in particolari casi,non accedono all’erogazione né dei certificati verdi né alla tariffa omnicomprensiva. L’incentivazione del fotovoltaico è infatti sancita dal DM 19/02/2007 denominato “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare,in attuazione dell’art. 7 del dlgs 387 del 2003”.

Scambio sul posto

Lo scambio sul posto è un servizio opzionale gestito dal GSE attivabile su richiesta da un qualsiasi soggetto che rispetti determinate condizioni.

La prima condizione da rispettare è la presenza contestuale di impianti di produzione e di consumo sottesi ad un unico punto di connessione.

Dal punto di vista dell’impianto produttivo,una delle caratteristiche necessarie riguarda la potenza installata la quale dovrà rispettare i seguenti vincoli:

• impianto a FER con potenza inferiore a 20 kW

• impianti cogenerativi ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW

• impianti alimentati a FER con potenza inferiore a 200 kW entrati in servizio dopo il 31 dicembre 2007

Chi si avvale dello scambio sul posto usufruisce di un notevole vantaggio in quanto ovvia al problema relativo alla non contemporaneità fra produzione e consumi.

Utilizzerà infatti la rete come serbatoio di accumulo dove depositare l’energia prodotta per i successivi utilizzi. Si parla quindi di immagazzinamento virtuale dell’energia prodotta ma non contestualmente consumata. In questo modo l’energia consumata in regime di scambio sul posto può esser considerata non prelevata dalla rete. Di conseguenza il soggetto che se ne avvale è esentato da tutti gli oneri relativi al prelievo di energia elettrica. Questa è quindi una prima incentivazione alla realizzazione di impianti di microgenerazione alimentati a FER utili a coprire i normali consumi di energia elettrica.

Inoltre,chi usufruisce di questo servizio, si vede ristornare dal GSE i costi per l’utilizzo della rete in termini di trasporto, dispacciamento e di oneri generali di sistema (solo per IAFR).

E’ quindi una procedura vantaggiosa soprattutto se la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete copre o meglio ancora supera gli oneri per l’energia prelevata. Per attivare il regime di scambio sul posto l’utente interessato dovrà accedere al sito internet del GSE e seguire le indicazioni presenti.

C’è inoltre la possibilità di sommare al regime di scambio sul posto altre tipologie di incentivazione come ad esempio quelle relative al conto energia.

La gestione dei rapporti fra l’utente che vuole avvalersi dello scambio sul posto e il GSE è regolamentata dalla delibera ARG/elt 74/08 e dal testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto denominato TISP contenuto nel relativo allegato A,modificato ed integrato dalla delibera ARG/elt 186/09

Allegato A

Per accedere allo scambio sul posto viene stipulata una convenzione fra utente e GSE il quale ricopre gli adempimenti relativi all’energia immessa in rete ma non quelli relativi all’energia prelevata la quale continua ad esser gestita secondo la regolamentazione vigente. La convenzione stipulata ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile. Nell’eventualità che l’utente dello scambio decida di cambiare l’impresa di vendita da cui acquistare l’energia elettrica dovrà comunicare tale cambiamento al GSE e alo stesso tempo dovrà informare l’impresa di vendita della presenza della convenzione relativa allo scambio sul posto.

Lo stesso utente deve inoltre indicare se intende optare per una gestione a credito per gli anni successivi oppure per la liquidazione delle eventuali eccedenze fra l’ energia elettrica prelevata e quella immessa in rete (art 3).

L’utente dello scambio deve inoltre comunicare al GSE:

• nel caso di centrali ibride, entro il 31 marzo di ogni anno la tipologia di tutti i combustibili consumati nel corso dell’anno precedente

• nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento,entro la stessa data,i dati relativi alla verifica del rispetto delle condizioni relative a tali impianti secondo quanto previsto dall’art 4 della deliberazione 42/04

• la possibilità di accedere all’impianto per eventuali verifiche

E’inoltre fondamentale, per la gestione del servizio di scambio,che l’impresa di vendita comunichi al GSE entro il 31 marzo di ogni anno l’onere sostenuto dal soggetto dello scambio per l’acquisto di energia elettrica inclusi gli oneri per il trasporto e il dispacciamento (Opr) al netto delle imposte. (art 4).

Allo stesso tempo anche il GSE dovrà svolgere tutti i compiti che risultano fondamentali alla gestione del servizio. Si occuperà quindi di:

• permettere l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta

• Associare all’energia prodotta un controvalore Cei pari al prodotto della quantità dell’energia immessa e il prezzo zonale orario

• Calcolare per ogni utente l’onere sostenuto per il trasporto e il dispacciamento dell’energia prelevata Cus calcolato sommando i corrispettivi previsti dal Testo integrato del trasporto e dalla deliberazione 111/06. In tale somma si escludono la componente MCT (onere per il finanziamento di misure di compensazione territoriale e per lo smaltimento di centrali nucleari) ma si considerano le componenti tariffarie A (oneri spesi per l’interesse generale relativi al sistema elettrico come costi di ricerca o incentivazione) e UC (ulteriori costi del sistema elettrico come ad esempio quelli relativi alla perequazione ovvero oneri per garantire il funzionamento del sistema tariffario basato sulla corrispondenza dei prezzi con i costi medi del servizio)

• Sottraendo all’Opr gli oneri associati al trasporto e dispacciamento del punto precedente compresa di componenti fisse (se presenti) e della componente MCT si andrà a calcolare l’onere della sola energia acquistata Oe

• Calcolare il contributo in conto scambio Cs pari alla somma del minor valore fra Cei e Oe e il prodotto di Cus per l’energia scambiata (valore minimo relativo ad un anno solare della quota di energia immessa e di quella prelevata)

Nel caso in cui Oe sia inferiore a Cei tale differenza viene riportata a credito per gli anni solari successivi ovvero sommato al Cei degli anni solari successivi in cui tale valore è inferiore a Oe, nei limiti del valore di quest’ultimo oppure riscosso se la scelta optata per la gestione delle eccedenze produttive è quella della liquidazione. (art 5).

La regolamentazione economica da parte del GSE avviene a conguaglio su base annuale a seguito delle informazioni ricevute da parte dell’utente dello scambio e dell’impresa di vendita. L’utente paga invece al GSE un contributo annuale per la copertura delle spese amministrative pari a :

• 15 euro/anno per gli impianti di potenza fino a 3 kW

• 30 euro/anno per gli impianti di potenza superiore a 3 kW ma inferiore a 20 kW

• 450 euro/anno per gli impianti di potenza superiore a 20 kW (art 6)

Normalmente il GSE effettua controlli al fine di verificare la veridicità delle informazioni trasmesse e il rispetto,nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento,della delibera 42/02 sulla base di dati a consuntivo relativi all’esercizio dell’anno precedente.

Ogni situazione anomala viene segnalata all’Autorità la quale adotterà i relativi provvedimenti. (art 7).

Per capire meglio come avviene la determinazione del contributo in conto scambio CS e la regolamentazione economica fra GSE e utente introduciamo alcuni schemi.

Determinazione del CS:

Il contributo conto scambio CS è dato dalla sommatoria della quota energia e della quota servizi come indicato dalla seguente relazione:

Con la quota energia si restituisce all’utente delle scambio (USSP) al più quanto sostenuto come onere in prelievo della sola componente energia Oe. L’eventuale eccedenza relativa al maggior valore dell’energia immessa rispetto a quella prelevata viene trattata come già indicato precedentemente (va a credito o viene riscossa).

La quota servizi permette invece di restituire quanto sostenuto,relativamente all’energia scambiata,per l’utilizzo della rete. Nei successivi quattro casi si dà una rappresentazione schematica del calcolo di CS.

Caso 1: la quantità dell’energia elettrica immessa in rete è maggiore di quella prelevata. Il controvalore dell’energia immessa è superiore all’onere di acquisto.

Caso 2: la quantità dell’energia elettrica immessa in rete è minore di quella prelevata. Il controvalore dell’energia immessa è inferiore all’onere di acquisto.

Caso 3: la quantità dell’energia elettrica immessa in rete è maggiore di quella prelevata .Il controvalore dell’energia immessa è inferiore all’onere di acquisto.

Caso 4: la quantità dell’energia elettrica immessa in rete è minore di quella prelevata. Il controvalore dell’energia immessa è superiore all’onere di acquisto.

Il CS verrà calcolato trimestralmente in acconto e corrisposto quando supera i 100 euro. Viene poi calcolato su base annuale e corrisposto in conguaglio per il CS maturato in corso d’anno. Il tutto è spiegato in modo semplice dal seguente schema: