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Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza

Soggetti istituzionali deputati al mantenimento dell’Ordine Pubblico

4.2 Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza

Il Ministro dell’Interno svolge una serie di funzioni in settori molto importanti della vita

della nazione. Egli è membro del Governo e fa parte del Consiglio dei Ministri. Le funzioni del Ministero, che un tempo ricopriva quasi tutti i compiti dell‟amministrazione interna dello Stato, con il tempo si sono progressivamente ridotti e attribuiti a Ministeri di nuova costituzione.

Tra i compiti attualmente rilevanti del Ministero dell‟Interno, ricordiamo152

:

 La vigilanza sugli enti locali e la loro finanza (nei casi in cui tale compito non sia stato trasferito interamente alle Regioni);

 L‟esercizio delle funzioni amministrative dello Stato concernenti gli affari di culto;

 La protezione civile e il servizio antincendi;

 Le attribuzioni inerenti i servizi elettorali;

 Le funzioni assistenziali relative ai servizi civili (invalidi civili ecc.);

 La tutela dell‟ordine pubblico e della sicurezza;

Dal Ministero dell‟Interno dipendono la Polizia di Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché il SISDE (Servizio Informazioni Sicurezza Democratica).

Secondo la legge il Ministro dell‟Interno può adottare, nell‟ambito della funzione di coordinamento, i provvedimenti per stabilire collegamenti tra le diverse sale operative. Per stabilire sale operative comuni però, il decreto del Ministero dell‟Interno non è sufficiente, occorre infatti il concerto dei Ministri interessati (art. 21 l L.121/81);

Di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, determina i contingenti necessari all‟istituzione e all‟organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria (art.17 L. 121/81); Sempre il Ministro impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione a livello provinciale e nei maggiori centri urbani di piani di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei Comandi dell‟Arma dei

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Carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d‟istituto, del Corpo della Guardia di Finanza, con la partecipazione di contingenti dei Corpi o Servizi di Polizia Municipale, previa richiesta del Sindaco, o nel ambito di specifiche intese con la predetta autorità (art. 17 L. 26 Maggio 2001, n. 128);

Il Ministro degli Interni è organo giudicante della condotta operativa dei Prefetti, in quanto decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del Prefetto, ai sensi dell‟art. 2 T.U.L.P.S.;

Può dichiarare, anche di propria iniziativa, la nullità degli atti e dei provvedimenti di Pubblica Sicurezza concernenti la violazione di leggi o di regolamenti, quando non sono fondati su una causa di pubblico interesse ( art. 10 Reg. T.U.L.P.S.);

In Passato è accadute diverse volete, in caso di pericolo di disordini interni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, che il Viminale dichiarasse lo stato di pericolo pubblico, o delegare al Prefetto la dichiarazione (art. 214 T.U.L.P.S.);

A seguito di dichiarazione dello stato di pericolo pubblico, il prefetto può porre i provvedimenti necessari per l‟ordine e la sicurezza pubblica; se la dichiarazione di pericolo pubblico si estende all‟interno del territorio dello Stato, il Ministero dell‟Interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie comunque attinenza all‟ordine pubblico o alla sicurezza pubblica (art. 216 T.U.L.P.S.). Si tratta di atti amministrativi che la dottrina fa rientrare nella categoria delle cosiddette ordinanze libere.

Il Ministro presiede, inoltre, il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza

Pubblica, di cui si avvale.

La L. 121/81 stabilisce che il Ministero dell‟Interno è l‟Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, e in quanto tale è il responsabile politico della tutela dell‟ordine e della sicurezza pubblica ed ha la direzione e il coordinamento delle attività e dei compiti delle Forze di Polizia (oltre FF.PP.), nel rispetto delle competenze del Consiglio Dei Ministri del quale egli fa parte153. In tale ambito si avvale dell’Amministrazione della Pubblica

Sicurezza. Alle sue dipendenze è collocato il complesso di uffici definito come

Amministrazione della Pubblica Sicurezza: ne fanno parte a livello centrale il

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Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed a livello provinciale e locale le Autorità di Pubblica Sicurezza ed il personale che da questo dipende (Prefetture, Questure, Commissariati distaccati). Essa esercita le proprie funzioni anche attraverso autorità locali di P.S. non appartenenti all‟amministrazione della P.S. (Sindaci) e si avvale di ufficiali e agenti di altre amministrazioni come l‟Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale. I rapporti tra gli organi e uffici dell‟amministrazione della P.S. possono essere di natura diversa: di dipendenza gerarchica o di dipendenza funzionale e la loro attività è armonizzata a volte col criterio della direzione e altre con quello del coordinamento154.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza «struttura del Ministero dell‟Interno, di livello superiore alle direzioni generali155» nell‟ambito dell‟amministrazione della pubblica sicurezza è sotto la direzione del Capo della Polizia, Direttore Generale della PS, che, svolge le seguenti funzioni come l‟attuazione della politica dell‟ordine e della sicurezza pubblica; il coordinamento tecnico ordinativo delle Forze di Polizia; la direzione e amministrazione della Polizia di Stato; la direzione e gestione dei supporti tecnici. Il ministro dell‟Interno, in caso di pericolo di disordini, con deliberazione del Consiglio di Ministri, può dichiarare, con decreto, salvo delega al Prefetto, lo stato di pubblico pericolo (art. 214 T.U.L.P.S.) ovvero emana ordinanze anche in deroga alle leggi vigenti, purché concernenti la materia di Ordine Pubblico (art. 216 T.U.L.P.S.).

Per l‟attuazione della politica dell‟ordine e della sicurezza pubblica secondo le direttive impartite dal Ministero dell‟Interno nell‟esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria delle forze di polizia, il Dipartimento espleta diversi compiti. Come già detto precedentemente provvede nei contingenti necessari, determinati dal Ministero dell‟Interno di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, all‟istituzione e all‟organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria ( art. 17 L. 121/81).

Per far rimanere l‟istituzione al passo con i tempi coordina la ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, attraverso lo studio e la statistica.

Molto importante è l‟attività di classificazione e di elaborazione delle informazioni

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G. Calesini, op. cit., p.39.

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fornite anche da tutte le forze dell‟ordine per il contrasto di fenomeni criminosi di portata nazionale.

Insieme ad altri enti dello Stato elabora la pianificazione generale dei servizi d‟ordine e di sicurezza pubblica per particolari eventi o manifestazioni.

Il Dipartimento ha il compito di predisporre la pianificazione generale e il coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia (ad esempio l‟Arma Dei Carabinieri, nonostante dipenda dal Ministero della Difesa, sotto questo aspetto risponde al Ministero degli Interni), senza poi tralasciare anche la pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

Per concludere il Dipartimento svolge anche il ruolo di rappresentante per mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per esercitare queste funzioni, al Dipartimento è assegnato personale della Polizia di Stato, personale dei ruoli dell‟amministrazione civile dell‟Interno, nonché personale delle altre forze di polizia e altre amministrazioni dello Stato.