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Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza

Soggetti istituzionali deputati al mantenimento dell’Ordine Pubblico

4.3 Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza

Tra gli organi periferici che si occupano della sicurezza pubblica assume un ruolo importante il ruolo del Prefetto che è definito «Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza» (art. 1 T.U.L.P.S., 1 Reg. esecuzione e art. 13 L, n.121/81).

Il Prefetto ha la responsabilità generale dell‟Ordine e della Sicurezza Pubblica nella Provincia e sovrintende all‟attuazione dei regolamenti in materia.

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di Pubblica Sicurezza sotto la propria responsabilità territoriale, promuovendo le misure occorrenti156.

Il Prefetto, nell‟ambito della Provincia, rappresenta il governo, nel suo complesso, ed esercita funzioni che possono riguardare tutti i settori dell‟amministrazione dello Stato. Gerarchicamente dipende dal Ministero dell‟Interno, mentre dal punto di vista funzionale egli è di volta in volta subordinato al Ministero competente nella materia trattata.

I Prefetti nonostante il trasferimento a Regioni, ai Comuni e alle Comunità Montane di numerose competenze statali di cui in passata avevano responsabilità diretta, conservano comunque, la titolarità delle funzioni di Pubblica Sicurezza, alcune delle quali sono loro esclusiva.

La più importante, senza ombra di dubbio, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, è la titolarità della conduzione delle forze dell‟ordine, provvedimento indispensabile per la tutela dell‟Ordine Pubblico e della Sicurezza Pubblica.

I provvedimenti di questo genere devono essere limitati nello spazio e nel tempo e possono essere emanati nel rispetto dei principi dell‟ordinamento generale dello Stato,

156

con adeguate motivazioni157.

Esempi tipici di questi provvedimenti sono lo stato di pericolo pubblico, art. 214, e stato di guerra, art. 217 T.U.L.P.S.).

Si tratta di atti amministrativi che la dottrina fa rientrare nella categoria delle cosiddette ordinanze libere, e che ovviamente non possono essere in contrasto con la Costituzione. In particolare l‟art. 215 T.U.L.P.S., che attribuirebbe al Prefetto «la facoltà di ordinare l‟arresto e la detenzione di qualsiasi persona qualora ciò sia necessario per ristabilire o per conservare l‟ordine pubblico» è da considerare sicuramente abrogato in quanto incostituzionale158. Per le attività sottoposte a controlli di prevenzione in ordine ai delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, il Prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può chiedere all‟organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio (concessione, licenza ecc.) la soppressione o la revoca del provvedimento stesso oppure la cessazione dell‟attività in assenza di questa (art. 17 comma 4 della legge 26 Marzo 2001, n. 128)159.

Per questioni concernenti la sicurezza e l‟ordine pubblico il prefetto deve essere informato immediatamente dal Questore e dai Comandi Provinciali dell‟Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza su quanto, comunque, abbia pertinenza con l‟ordine e la sicurezza nella Provincia.

Il prefetto dispone della Forza Pubblica e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Presiede infine il Comitato Provinciale per l‟Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo ausiliario di consulenza istituito presso la Prefettura per l‟esercizio delle sue attribuzioni.

Tra i suoi principali provvedimenti come Autorità di Pubblica Sicurezza:

 Attribuisce la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza agli appartenenti alla Polizia Municipale;

 Rilascia la licenza per i porto d‟arma corta per difesa personale;

157

C. Cost. 27 Maggio 1961 n. 26, in Banca Dati Jurisdata.

158

G. Calesini, op. cit., p.45.

159

 Autorizza i soggetti a gestire Istituti di Vigilanza ed Agenzie Investigative (ed approva le nomine delle Guardie Giurate).

 Rilascia le varie autorizzazioni in materia di impiego di esplosivi;

 Autorizza l‟istruttoria su istanze di contribuzione statale in favore di Comuni a sostegno di attività verso i minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose;

 Detiene la potestà di espulsione degli stranieri.

Tra le varie funzioni del Prefetto una delle più rilevanti, e sicuramente più interessanti per la tesi in questione, è quella di autorità provinciale responsabile della tutela dell‟ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Egli dispone della forza pubblica e sovrintende all‟attuazione delle direttive emanate dal Ministero dell‟Interno in materia di pubblica sicurezza. In oltre in base al D.L. 13 Maggio 1991, n. 152 , assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.

Allo scopo di coordinare i servizi d‟ordine e sicurezza pubblica a livello regionale, sedici Prefetti dei capoluoghi di provincia sono stati delegati con decreto del Ministero dell‟Interno:

 A coordinare nella regione l‟attività delle autorità provinciali di P.S.;

 Ad assicurare il coordinamento delle attività degli ufficiali ed agenti di P.S.;

 Ad adottare i provvedimenti necessari all‟attuazione delle direttive emanate in materia di P.S. e a sovraintendere ad esse.

Con lo stesso atto di delega, il Ministro ha autorizzato il prefetto del capoluogo a convocare una conferenza regionale delle autorità di P.S., alle quali devono parteciparvi, oltre ai Prefetti e Questori delle singole Provincie, anche i comandanti di regione e di gruppo dell‟Arma dei Carabinieri ed i corrispondenti comandanti della Guardia di Finanza160.

Il Prefetto delegato, riferisce di volta in volta al Ministro sulle direttive emanate e sui risultati conseguiti e mensilmente trasmette al Ministro relazioni sull‟attività svolta e valutazione sull‟andamento dei fenomeni criminosi, formulando eventuali proposte.

160

Contestualmente informa il Capo della Polizia.

Altra Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza è il Questore (art. 1 TULPS e art. 14 L. n. 121/81) e nello stesso tempo è Autorità Locale nel Capoluogo di Provincia.

Egli ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico-operativo, di servizi d‟ordine e Sicurezza Pubblica e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione161.

A tale scopo, il Questore deve essere tempestivamente informato dai Comandanti locali dell‟Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza su quanto comunque abbia attinenza con l‟ordine e la sicurezza pubblica nella Provincia.

Per espletare le funzioni di autorità provinciale di P.S., anche il Questore (come il Prefetto) sollecita la collaborazione delle amministrazioni locali e mantiene i rapporti con i Sindaci, «ai fini dell‟ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa della violenza eversiva (art. 15 legge 121/81)».

La differenza tra la competenza del Prefetto e quella del Questore è, che al primo spetta di determinare l‟indirizzo generale, disegno complessivo e gli obiettivi delle attività per la tutela della sicurezza pubblica, al secondo, invece, che pure è autorità provinciale di P.S., deve stabilire le modalità tecnico-operative per raggiungere gli obiettivi ed attuare il programma162.

Il Questore ha una duplice qualifica: è autorità provinciale di pubblica sicurezza nel territorio della provincia ed è autorità locale di P.S. nel comune capoluogo.

Esercita inoltre i compiti che gli sono specificatamente attribuiti dal T.U. e dalle singole leggi:

 In materia di riunioni in luogo pubblico;

 In materia di armi;

 In materia di stranieri;

 In materia di espatrio;

 In materia di misure di prevenzione;

 In materia di autorizzazioni di polizia.

161

A. Girella, op. cit., p.28.

162

Il Questore risponde gerarchicamente al Capo della Polizia, Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, posto a capo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.