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La disciplina dello scioglimento delle riunioni secondo il T.U.L.P.S

2.1 Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la libertà di Riunione

2.2 La disciplina dello scioglimento delle riunioni secondo il T.U.L.P.S

Secondo l‟art. 20 del T.U.L.P.S. quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. Il bene protetto dalla norma è individuato nell‟ordine pubblico, inteso come l‟interesse dello Stato al mantenimento della pace e della tranquillità sociale che possono essere turbate da chi nel corso di riunioni od assembramenti in luogo pubblico od aperto al pubblico, inciti alla violenza od alla rivolta contro le istituzioni o le leggi dello Stato70.

Quindi i fatti che possono dare luogo allo scioglimento coattivo di riunioni o assembramenti sono quando il diritto di riunione scade in manifestazioni o grida sediziose o lesive al prestigio dell‟Autorità come ad esempio possono essere insulti alle Forze di Polizia, agli organi dello Stato.

Se le manifestazioni o grida, mettono in pericolo l‟ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini incitando la folla alla violenza, le Forze di Polizia sono autorizzate ad interrompere la manifestazione di protesta.

È pacifico affermare che la commissione di qualunque delitto scaturito all‟interno della manifestazione, quando non sia possibile individuare e isolare chi l‟abbia commesso, autorizza le Forze di Polizia ad intervenire e a sciogliere la riunione per scongiurare

escalation di violenze e per poter assicurare il colpevole alla legge.

Nel dettaglio i reati che possono essere commessi in occasioni di riunioni pubbliche che sono previsti e sanzionati dal T.U.L.P.S. e da alcune leggi speciali71.

I promotori di una riunione in luogo pubblico che omettono di darne avviso al Questore

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A. Cadoppi, Trattato di diritto penale, parte speciale, volume 11, Utet, Torino, 2012, p.60.

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almeno 3 giorni prima (art 18 commi 1,3) possono incorre nella sanzione dell‟arresto dell‟ammenda. Chi contravviene al divieto del Questore di tenere una riunione in luogo pubblico o alle prescrizioni circa le modalità di tempo e luogo della riunione (art 18. commi 4,5) subiscono la sanzione dell‟arresto e dell‟ammenda. Non è punibile chi, prima dell‟ingiunzione dell‟ Autorità o per obbedire ad essa si ritirava dalla riunione (art 18. comma 6). Quando le persone che si rifiutano di obbedire all‟ordine di una riunione sediziosa (art. 24 comma 3) possono incorrere nella sanzione dell‟arresto o dell‟ammenda.

Nei casi in cui si da luogo ad una cerimonia religiosa in luoghi pubblici o di processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, i promotori che omettono di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima (art. 25 comma 1, 2) sono passibili di arresto e ammenda.

Per il potenziale pericolo, la persona munita di regolare porto d‟armi rilasciato dalla Questura che porta l‟arma in una riunione pubblica (art.4 , comma 4, L. n. 110/75 e art. 6 comma 2, l. n. 205/93) può incorrere nella sanzione dell‟arresto ed ammenda o di arresto facoltativo in flagranza.72

Ovviamente la persona che porta abusivamente un‟arma in una riunione pubblica (art.4 , comma 4, L. n. 110/75 e art. 6 comma 2, l. n. 205/93, nonché alle norme relative all‟arma abusivamente portata), è passibile di arresto e di ammenda o arresto facoltativo in flagranza con conseguenze peggiori rispetto a coloro che detengono il porto d‟armi. Anche se è comprensivamente diversa la pericolosità rispetto a coloro che portano addosso un‟arma da fuoco, pure chi porta in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere le persone di cui sia vietata in modo assoluto o senza nessun motivo giustificante (art.4 commi 1, 2, 5, e art.6 comma 2, L. n. 205/93 nonché della normativa del porto abusivo di armi) può incorrere nella sanzione dell‟arresto o dell‟ammenda e/o arresto facoltativo in flagranza. Sebbene ciò accade sovente durante le manifestazioni di protesta, la persona che usa caschi protettivi (art. 5 L.152/75) o qualunque cosa che possa rendere difficoltoso il suo riconoscimento nelle riunioni pubbliche è passibile

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della sanzione di ammenda e di arresto73.

Per la gravità del sentimento di odio che trascende i limiti della comprensione delle opinioni personali la persona che durante una riunione in luogo pubblico compia una manifestazione chiaramente a sfondo razziale, etnica o religiosa (art.2, L. n. 205/93) è passibile di reclusione e multa74.

Per i gravi crimini perpetrati dal ventennio fascista contro gli ideali di libertà e uguaglianza tipici delle democrazia e per evitare che tali periodi non sorgano mai più l‟ordinamento punisce la persona che in luogo pubblico pone in essere manifestazioni fasciste in pubbliche riunioni rendendolo passibile di reclusione e multa (art. 5 comma 1, L.152/75). Per garantire la salvaguardia della normale competizione democratica fra le forze politiche del Paese la legge disciplina che la persona che con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata (D.P.R. 30 Marzo 1957 n.361) è passibile di reclusione e multa e l‟arresto facoltativo in flagranza75. Il Pubblico ufficiale che impedisce una riunione di propaganda elettorale privata o pubblica è passibile di reclusione o di arresto facoltativo in flagranza (D.P.R. 30 Marzo 1957 n.361).

Sebbene l‟art. 20 T.U.L.P.S. disponga che la riunione e gli assembramenti possono essere disciolti quando in essi sono commessi delitti, è anche, senz‟altro indubbio, che tale disposizione si presenterebbe incostituzionale ove fosse interpretata nel senso che, in ragione di qualsivoglia delitto ivi commesso la riunione possa essere sciolta nella sua interezza nonostante la perdurante complessiva pacificità76. Così opinando, infatti, si dimenticherebbe che la riunione è la risultante dell‟esercizio di una pluralità di situazione soggettive, che non possono essere ristrette adducendo responsabilità altrui. L‟ipotesi cui l‟art. 20 T.U.L.P.S. sembra legittimamente riferirsi è, quindi, un‟altra: i delitti in conseguenza dei quali può farsi luogo a scioglimento devono essere commessi da uno o più partecipanti alla riunione (non da intrusi) ed in maniera tale da poter essere riferiti all‟insieme dei convenuti che non solo si dissociano dai rei ma che anzi 73 Si veda il Par. 3.2 74 Si veda il Par. 3.1 75 Si veda il Par. 3.4 76

condividano il loro operato.

La condotta tipica dell‟illecito, consiste nel compiere manifestazioni od emettere grida sediziose in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico o nel corso di una riunione che non può essere considerata privata ai sensi dell‟ art. 266, 4 comma, n. 3 c.p. Presupposto dell‟illecito è dunque il carattere non privato del luogo in cui si esplica la manifestazione sediziosa del pensiero, mentre non assume nessuna rilevanza che il fatto avvenga nel corso di una manifestazione autorizzata dalla Polizia. La legittimità costituzionale dell‟art. 20 T.U.L.P.S., che consente lo scioglimento di riunioni sol perché in esse avvengono manifestazioni o grida sediziose, se valutata con esclusivo riferimento all‟articolo 17 della Costituzione dovrebbe essere negata. Invece, ad opposto risultato potrebbe pervenirsi, sulla scorta degli art. 21, 49, 139 e XII disp. trans. fin., da chi ritenesse che l‟ordinamento democratico non è la risultante dell‟esercizio ideologicamente contrapposto delle varie libertà, bensì una condizione del pratico riconoscimento dei diritti fondamentali77.

Il concetto di sedizione è molto importante per distinguere semplici fenomeni di contestazione da eventi ben più gravi che potrebbero destabilizzare il quieto vivere civile. Gli addetti ai lavori per operare tale distinzione fanno riferimento all‟art. 21 del T.U.L.P.S. secondo cui l‟atteggiamento sedizioso si esplica sempre attraverso l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità. Il fatto stesso di esporre sui propri indumenti distintivi di associazioni faziose, chiaramente contrarie all‟ordinamento democratico e ai suoi ideali, legittima l‟intervento delle FF.OO.

C‟è da chiarire, preventivamente, che per manifestazione deve intendersi qualsiasi espressione del proprio pensiero, delle proprie opinioni o dei propri sentimenti indirizzata a terzi. Può quindi estrinsecarsi sia in forma orale che in forma scritta (anche mediante esposizione od affissioni di cartelli, striscioni, manifesti e murales contenenti frasi, disegni simboli bandiere emblemi ed ideogrammi), senza tralasciare ipotesi particolari come ad esempio la riproduzione di messaggi audio registrati o la

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trasmissione di filmati su schermi visibili al pubblico78.

Più problematico appare ravvisare la condotta tipica illecita nelle gestualità del corpo o nell‟indossare divise militari o capi d‟abbigliamento tipici del ventennio fascista. Un esempio di queste sono il cosiddetto “saluto romano” o l‟indossare il Fez , manifestazioni nostalgiche che al giorno d‟oggi ben difficilmente possono incorporare le potenzialità sediziose richieste dalla fattispecie. Le «grida», intese come frasi proferite ad alta voce e con concitazione79, costituiscono dunque una specificazione del concetto di manifestazione, di cui integrano una modalità immediatamente percepibile e certamente più idonea a creare certe suggestioni nel pubblico. Possono essere proferite direttamente dall‟agente o attraverso riproduzioni sonore di interventi precedentemente registrati.

Un altro requisito essenziale della condotta illecita è che le grida o le manifestazioni in generale devono essere di «natura sediziosa». Il legislatore ha ritenuto di non offrire una precisa definizione giuridica del termine per il carattere mutevole e sfaccettato del fenomeno. La dottrina prevalente ha ritenuto che si ha condotta sediziosa quando si incita a disconoscere i principi della Costituzione dello Stato od a compiere comunque atti ostili all‟integrità, all‟unità o alla indipendenza dello Stato, oppure che tendano a determinare la discordia sociale o il malcontento nella popolazione dello Stato o alla ribellione contro la Pubblica Autorità con possibilità di pericolo per l‟ordine o per la sicurezza pubblica, anche senza che tale pericolo sia effettivamente sorto o si sia tramutato in danno80.

La Corte Costituzionale con sentenza 27-12-1953 n. 15, dopo aver evidenziato che il termine sedizione, seppur non espressamente definito dal legislatore, può ben essere definito in modo puntuale attraverso i normali canoni d‟interpretazione del termine, ha infatti precisato che l‟oggettiva sediziosità del termine va di volta in volta accertata in relazione a circostanze di tempo di modo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto e dal comportamento delle persone coinvolte. In particolar modo «atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è soltanto quello che implica ribellione,

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Ivi, p.61.

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P. Vigna, Le contravvenzioni nel codice penale, Giuffrè, Milano, 1974, p.256.

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ostilità, eccitazione al sovvertimento delle Pubbliche istituzioni e che risulti in concreto a produrre un evento pericoloso per l‟ordine pubblico». La sediziosità può tranquillamente ravvisarsi anche in comportamenti che costituiscano di per sé reati specifici (come ad esempio il danneggiamento) ovvero siano addirittura privi di autonoma rilevanza penale, «quando gli stessi si inquadrano in un contesto che, nella valutazione del giudice di merito, valga a farli valere come fini a sé stessi ma come manifestazione, appunto di ribellione e di ostilità a chi, in quel momento, rappresenta l‟autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell‟ordine pubblico»81

. L‟illecito deve ritenersi pertanto caratterizzato da una connotazione di pericolo concreto dovendosi dunque accertare caso per caso, a seconda delle circostanze di tempo, di luogo, di uditorio, se le grida e le manifestazioni sediziose fossero obiettivamente di condizionare un numero indeterminato di persone in modo da porre in effettivo pericolo l‟ordine pubblico82. Il momento consumativo va identificato nell‟attimo in cui si concretizza la manifestazione sediziosa del pensiero dell‟agente e questa viene percepita da un numero significativo di persone presenti in un luogo pubblico o comunque non privato. Trattasi dunque di fattispecie istantanea a carattere volutamente permanente, come avviene nel caso in cui l‟affissione di manifesti o striscioni contro l‟Autorità costituita si protragga per un certo tempo83.

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Cass. Pen., sez. I, 25/10/1994, in CED, 199681.

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A. Cadoppi, op. cit., p.64.

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