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Divieto di manifestazioni di discriminazione razziale L 25 Giugno 1993 n

Leggi Speciali che disciplinano il diritto di riunione.

3.1 Divieto di manifestazioni di discriminazione razziale L 25 Giugno 1993 n

La cosiddetta Legge Mancino, dal nome dell'allora Ministro dell'Interno che ne fu proponente (il democristiano Nicola Mancino), è una legge italiana introdotta nel 1993 che condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali94.

Accolto con freddezza da settori antirazzisti che lamentavano la disapplicazione delle leggi già esistenti ma difeso dal Forum delle comunità straniere in Italia, che ne valorizza le potenzialità di impulso di interventi diretti alla rimozione e alle cause delle nuove forme di razzismo e di xenofobia, il decreto si limita essenzialmente a modificare alcune disposizioni della legge 13 Ottobre 1975, n.654, di ratifica della Convenzione internazionale di New York sull‟eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e della legge 20 Giugno 1952 n.654, di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzionale, prevedendo aggravamenti delle pene previste per l‟incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, per altri reati commessi per gli stessi motivi e per apologia di fascismo e delle idee e dei metodi razzisti.

Il carattere essenzialmente repressivo delle nuove disposizioni è desumibile dall‟art. 2 che riduce la prevenzione al divieto di esibire in pubbliche riunioni emblemi e simboli razzisti e di accedere, con gli stessi emblemi e simboli, nei luoghi ove si svolgano competizioni agonistiche.

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Dalla formulazione della Legge Mancino traspare l‟orientamento di considerare i reati razzisti prevalentemente come un prodotto delle concezioni e dell‟attivismo nazifascista.

Le espressioni mutate dalla Convenzione di New York relative alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi, hanno finito per assumere il carattere di un corpo estraneo nei confronti di un contesto normativo che individua tendenzialmente una sola forma di razzismo. Lo dimostra la difficoltà ad intervenire, da parte della magistratura, di fronte ad evidenti incitazioni alla violenza nei confronti di immigrati di diverse nazionalità.

La carenza di articolate strumentazioni legislative ed amministrative, che si è evidenziata nella mancata predisposizione di specifici organismi di rilevazione delle manifestazioni e dei comportamenti razzisti, ha contribuito a porre in essere una sostanziale frattura di continuità tra le leggi di attuazione del principio di eguaglianza, le norme repressive dei comportamenti razzisti e le norme di parificazione riguardanti l‟immigrazione e le disposizioni della Convenzione di New York contro la discriminazione razziale. È così prevalsa una interpretazione riduttiva dei pur limitati elementi innovativi presenti nella legge 25 Giugno 1993, n.205. Ne derivano concreti problemi di attuazione di norme presenti nell‟ordinamento, ma bisognevoli di articolate e connesse strumentazioni legislative ed amministrative.

Entrando più ne dettaglio tecnico la legge punisce l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici. Per assicurare a tutti il diritto alla sicurezza personale ed alla protezione da parte dello Stato, sono state vietate le manifestazioni di intolleranza, odio e violenza e le attività di propaganda alla discriminazione razziale etnica o religiosa. Tale legge prevede anche che, nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria hanno facoltà di procedere all‟arresto in caso di porto, in riunione pubblica, di uno strumento atto ad offendere95. Il diffondersi di fenomeni di intolleranza, e la pericolosità dei gruppi che praticano la violenza e propagandano forme di odio e discriminazione razziale, hanno indotto il legislatore ad adottare misure severe per contrastare tali ideologie. Per questo motivo la legge Mancino è il principale strumento

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legislativo che l'ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d'odio.

L'art. 1 ("Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi") dispone

che chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull‟odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi il è punito: a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. lo stesso articolo vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi abbia l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

L' art. 2 ("Disposizioni di prevenzione") stabilisce che chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi come sopra definiti è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila». Inoltre lo stesso articolo vieta la propaganda fascista e razzista negli stadi, disponendo che è vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Questa parte della norma crea alcuni problemi di interpretazione. Per prima cosa, si tratta di una contravvenzione e quindi non è punibile il tentativo. È punibile sia chi ha superato i cancelli dell‟impianto sportivo sia coloro che saranno incappati nei controlli al di fuori della struttura. Ostentare i simboli del sentimento razziale è considerato reato alla stessa maniera di coloro che ad esempio li conservino anche in maniera nascosta

nelle proprie tasche96.

L'art. 4 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

Vi sono state negli anni molte critiche a questa legge, le quali asserivano che la Legge Mancino fosse incostituzionale in quanto violava i principi dell‟ art. 21 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, ad oggi, non ha avuto occasione di pronunciarsi su tale asserito contrasto fra l'art. 21 Cost. e la legge Mancino, tuttavia in due sentenze risalenti agli anni '50 (la n. 1 del 1957 e la n. 74 del 1958) dichiarò infondate le questioni di legittimità costituzionale di norme analoghe a quelle di cui si discute, contenute negli art. 4 e 5 della sopra citata legge 645/52, con la motivazione che «il legislatore [...] dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che [...] possono determinare il pericolo che si è voluto evitare. [...] Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione»97.

Comunque è doveroso ricordare che, se il fatto avviene fuori da una riunione pubblica o di una manifestazione sportiva non sussiste alcuno di questi reati.

Potrà invece verificarsi una delle altre fattispecie previste dall‟art 3 della L. 654/197598

: a) Chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) Chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di

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G. Calesini, op. cit., p.140.

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www. wikipedia.org, Legge Mancino.

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provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

c) E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi

l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

d) Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

e) Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, solo con la reclusione da uno a sei anni.