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Modalità di scioglimento delle riunion

2.1 Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la libertà di Riunione

2.3 Modalità di scioglimento delle riunion

Questo paragrafo descrive dettagliatamente le procedure che i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza devono compiere durante lo scioglimento di una riunione, che ha esaurito la sua funzione di legittima protesta garantita dalla costituzione e rischia di mettere in pericolo la sicurezza e l‟ordine pubblico costituito. Secondo l‟opinione di chi scrive, gli articoli del T.U.L.P.S. che disciplinano dettagliatamente le modalità con cui deve avvenire lo scioglimento di una riunione sono molto importanti perché obbliga gli addetti alla sicurezza pubblica ad agire all‟interno di una cornice comportamentale dettagliatamente regolamentata. Ciò evita che l‟operato delle Forze di Polizia, in particolari casi di stress e tensione, sconfini in atti che violano la legge e i dettami della nostra Costituzione. Gli articoli 22, 23, 24 affermano che i soli autorizzati ad interrompere, quando previsto dalla legge, una riunione pubblica o aperto al pubblico sono gli ufficiali di pubblica sicurezza della Polizia di Stato ed in loro assenza dagli ufficiali e sottoufficiali dell‟Arma dei Carabinieri. Se i tutori della legge invitano i manifestanti a terminare un particolare fatto che possa contravvenire alle leggi dell‟ordinamento senza avere nessun effetto sperato può essere disposta lo scioglimento della riunione ma solo dopo aver intimato lo scioglimento tre volte seguito da uno squillo di tromba. Qualora le tre intimidazioni rimangano inascoltate o quando queste non possono essere eseguite per la forte opposizione dei manifestanti, le Forze di Polizia sono costrette a d intervenire per disperdere i convenuti alla riunione in luogo pubblico o aperte al pubblico. Le persone che opporranno resistenza sono passibili di arresto e ammenda.

I fatti che possono dare luogo allo scioglimento coattivo di riunioni o assembramento lo ricordiamo nuovamente sono di tre specie, le manifestazioni o grida sediziose o lesive al prestigio dell‟autorità o che comunque possono mettere in pericolo l‟ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e la commissione di delitti, di qualunque genere, all‟interno della riunione.

Tale decisione (discrezionale e facoltativa a livello operativo sulla carta, ma che deve sempre attenersi alle leggi del nostro ordinamento) è presa da chi dirige il servizio, frutto di valutazione responsabile, ponderata in linea con le direttive delle autorità di PS84. Secondo la Corte di Cassazione “in occasione di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, l‟apprezzamento relativo alla pericolosità che l‟assembramento va assumendo verso l‟ordine pubblico o la sicurezza è rimesso alla discrezionalità dell‟autorità di pubblica sicurezza e la relativa intimazione di scioglimento rimane nei limiti del precetto di cui all‟art. 20 della legge di PS quando non sia manifestazione di un atteggiamento arbitrario e privo di giustificazione”.

La stessa Corte di Cassazione afferma che“lo stabilire se le manifestazioni verificatesi in occasione di una riunione o di un assembramento in un luogo pubblico o aperto al pubblico sia tale da poter mettere in pericolo l‟ordine pubblico è atto discrezionale dell‟Autorità di PS sottratto al sindacato di merito dell‟Autorità Giudiziaria”85

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Lo scioglimento della riunione, che per la dottrina maggioritaria può essere praticato soltanto ove fosse impossibile praticare l‟arresto dei singoli partecipanti che mettono a rischio la sicurezza e l‟ incolumità pubblica86

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Le persone riunite o assembrate sono invitate a disciogliersi; se l‟invito rimane senza effetto viene ordinato lo scioglimento con le tre formali intimidazioni, ognuna preceduta da uno squillo di tromba.

Le formalità per lo scioglimento di riunioni o assembramenti sono precisate, oltre che dagli articoli del T.U.L.P.S. pocanzi elencati, anche dal relativo Regolamento agli articoli 24 e ss. La mancata osservanza delle formalità che precedono lo scioglimento non rende illegittima l‟azione, purché alla base ci siano motivazioni concrete e valide. L‟operazione di scioglimento avviene quindi per Step87

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1. “Formale invito” che un funzionario della PS rivolge alla folla ad alta voce con l‟espressione “In nome della legge siete invitati a sciogliervi” cui seguirà l‟avviso

84

A. Girella, op. cit., p.37.

85

L. Zanobini, Codice della Legge Penale. Parte speciale, Cass. 20 Feb 1968, 16 Ott 1962, Giuffrè, Milano, 1973.

86

F. Del Canto, S. Panizza, Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo. Volume I, Giappichelli Editore, 2011, p.211.

87

“Chiunque non s’allontana subirà le conseguenze di legge”.

2. Qualora l‟invito non sia accolto deve far seguito la “Prima Intimidazione” effettuata come segue: 1) a mezzo di agente di PS trombettiere (o mezzo acustico predisposto) viene suonato uno squillo di tromba con le note dell‟attenti; 2) Subito dopo il Funzionario di PS pronuncia l‟intimazione con la frase “Questo è l’ordine. In nome

della legge scioglietevi”.

3. Se la folla non esegue l‟ordine impartito si procederà alla “Seconda Intimazione” effettuata come segue: 1) si ripete lo squillo di tromba; 2) subito dopo il Funzionario Di PS pronuncia la seconda intimazione con la frase “Ripeto l’ordine. In nome della

legge scioglietevi”.

4. Se la folla non esegue nuovamente l‟ordine impartito si procederà alla terza e “Ultima Intimazione” che si effettuerà con le seguenti modalità: 1) si ripete per la terza volta lo squillo di tromba; 2) segue l‟intimazione da parte del Funzionario di PS ancora con la frase: “Ultimo ordine. In nome della legge scioglietevi”.

Nell‟esecuzione dell‟ordine di scioglimento (impartito dall‟ufficiale di PS o dal sottoufficiale dei Carabinieri) occorre sempre tener conto che l‟obiettivo da raggiungere è quello di ristabilire la normalità, perciò la folla non deve essere messa in situazione di pericolo88.

Le forze dell‟ordine devono lasciare lo spazio per un veloce e agevole deflusso sia alle persone adunate sia alle persone che transitano casualmente sia alle persone comunque estranee alla manifestazione. Non si deve in altre parole, chiudere completamente ogni via di deflusso alla folla alla quale si è ordinato di sciogliersi o di disperdersi; l‟azione di forza deve opportunamente cessare non appena la riunione si è disciolta89.

È doveroso precisare che lo squillo non costituisce il segnale di attacco per le FF.OO, esso è solo un avvertimento diretto alla folla perché abbia chiara conoscenza dell‟ordine impartito dall‟autorità di PS. Nei confronti di coloro che si rifiutano di obbedire all‟ordine di scioglimento è previsto l‟arresto obbligatorio.

88

G. Calesini. op. cit., p.137.

89