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Il bicameralismo spagnolo

3. Analisi del bicameralismo in chiave comparata con particolare attenzione al sistema spagnolo e tedesco

3.2 Il bicameralismo spagnolo

La Spagna è una monarchia parlamentare dotata di un Parlamento bicamerale composto da Congresso dei deputati e Senato. Nel disegno del costituente, il bicameralismo nasce dal riconoscimento costituzionale del diritto all’autonomia delle diverse nazionalità che formano la Spagna e, dunque, dalla scelta di qualificare il Senato come Camera di rappresentanza territoriale. Queste intenzioni però non sono state realizzate in modo adeguato ed il Senato si è configurato semplicemente come “Camera di riflessione” o “di seconda lettura”.Il bicameralismo spagnolo è, quindi, imperfetto, ossia asimmetrico e diseguale. Asimmetrico perché vi sono competenze attribuite ad una sola delle Camere; diseguale poiché dalle norme costituzionali si deduce una generale superiorità del Congresso sul Senato, sia nel procedimento di formazione del Governo, sia nel procedimento legislativo. Una posizione paritaria è assicurata al Senato nel caso di approvazione di progetti di riforma costituzionale di grande rilievo, di ricorso di incostituzionalità dinanzi al Tribunale costituzionale, di ratifica degli Statuti delle autonomie già approvati dalle Province; mentre in altri casi, come l’approvazione di altre riforme costituzionali, l’autorizzazione alla firma di trattati internazionali ed in alcune materie concernenti le Comunità autonome, la netta prevalenza del Congresso viene attenuata, emergendo un ruolo maggiormente significativo del Senato. Il dibattito sulla riforma del Senato spagnolo è incentrato sull’opportunità, ormai avvertita non solo dalla politica ma anche dalla dottrina, di incrementare il carattere territoriale del Senato stesso, in considerazione del processo “autonomico” avviato nel 1978. A tale proposito, va ricordato che la Costituzione spagnola, a differenza di altre Costituzioni europee, non ha predeterminato una forma di Stato (federale, regionale), lasciando alla volontà delle popolazioni interessate la facoltà di costituirsi o meno in Comunità

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autonome77. Di fatto, dopo l’adozione degli Statuti delle c.d. Comunità Storiche (Paesi Baschi, Catalogna, Galizia) nei primi anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione, anche tutte le restanti Regioni spagnole si sono rapidamente dotate di Statuti di autonomia, cosicché la Spagna ha assunto, di fatto, una struttura regionale. La Costituzione spagnola ha distinto due tipi di Comunità autonome, a seconda del procedimento seguito per approvarne lo Statuto: quelle costituitesi con la procedura aggravata ex art. 151 Cost., che potevano accedere al massimo di autonomia costituzionalmente consentita, e quelle costituitesi con la procedura ordinaria, che potevano, invece, assumere solo le funzioni espressamente previste nell’art. 148 Cost. In ogni caso, trascorso il periodo transitorio di cinque anni, le Comunità ad autonomia limitata potevano, mediante una modifica dei rispettivi Statuti, assumere più ampie competenze; pertanto, attualmente il grado di autonomia potenziale delle Comunità è uguale per entrambe le tipologie. Negli ultimi anni è stato avviato il processo di riforma attraverso due modifiche al Regolamento del Senato con le quali sono stati creati i gruppi territoriali ed è stata istituita la Commissione Generale delle Comunità Autonome. Tale organo nasce dall’esigenza di “parlamentarizzare” la politica “autonomica”, finora incentrata sul rapporto tra Governo e Comunità78.Attualmente il Senato viene eletto, in parte, a suffragio diretto e, in parte, tramite elezioni di secondo grado. La maggioranza dei senatori viene eletta a suffragio diretto e, a tale scopo, è attribuito un certo numero di seggi ad ognuna delle cinquanta Province, che , quindi, diventano circoscrizioni elettorali. Per la Camera Alta, tuttavia, le diciassette Comunità Autonome in cui è ripartito il territorio nazionale rappresentano, ciascuna, una circoscrizione elettorale supplementare per l’elezione di secondo grado

77Il patto territoriale del 1978 non ha riguardato decisioni effettive realizzate mediante trattative,

poiché l’elemento centrale fu, al contrario, quello di allontanare e prorogare la decisione, R. L.

BLANCO VALDÈS, La seconda decentralizzazione spagnola: fra riforma confederale e stato

possibile, in S. GAMBINO, Regionalismi e statuti: le riforme in Spagna e in Italia, Milano, 2008.

78 V. GIAMMUSSO, cit. in F. MARCELLI, Le Camere Alte: aspetti del bicameralismo nei paesi

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del restante numero dei senatori che, infatti, vengono scelti dalle rispettive Assemblee legislative. Per ciò che concerne il ruolo del Senato all’interno della funzione legislativa, è significativo che la legge si presenti come un atto del Congresso al quale la Camera Alta può proporre emendamenti o porre il suo veto. Il Congresso può, a sua volta, respingere il veto del Senato, confermando il voto iniziale del disegno di legge a maggioranza assoluta o, nel caso di emendamenti, pronunciarsi sulle modifiche. Il Senato, inoltre, ha facoltà di presentare proposte di legge di propria iniziativa, sottoponendole al vaglio della Camera dei deputati. Nel procedimento di revisione costituzionale, il Senato svolge un ruolo di rilievo, sia pure non perfettamente equiparabile a quello del Congresso. Senza la sua approvazione almeno a maggioranza assoluta, infatti, qualsiasi riforma costituzionale è bloccata e lo stesso raggiungimento della maggioranza assoluta, in luogo di quella dei tre quinti, richiede l’onerosa maggioranza dei due terzi al Congresso. Per l’approvazione di progetti di riforma costituzionale di grande rilievo, si segue una procedura speciale, che sancisce un’identità di poteri delle due Camere: il Congresso e il Senato devono approvare il principio della modifica con una maggioranza dei due terzi dei componenti e successivamente vengono immediatamente sciolti. Il nuovo Parlamento dovrà, quindi, approvare a maggioranza qualificata il testo, che verrà sottoposto a referendum popolare79.

79 L. GARLISI, Le ipotesi di riforma del bicameralismo perfetto alla luce di un'analisi comparata, in

Norma quotidiano d'informazione giuridica, direzione scientifica di G. PITRUZZELLA, A.

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