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Il caso Brexit

IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE NELLA NORMATIVA EUROPEA

4.5 I limiti della disciplina Europea: uno stato in entrata e uno stato in uscita

4.5.2 Il caso Brexit

Il 23 giugno 2016, si è tenuto un referendum di natura consultiva sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione

95
Corte
di
Giustizia,
21
giugno
2012,
causa
C‐514/10,
Wolf
 Naturprodukte,
punti
21,
24
e
27;


europea, il quale si è concluso con il 51,9% dei voti favorevoli96 all’uscita del paese dall’organizzazione internazionale.

Pur non essendo il referendum, per sua natura (consultiva), vincolante per il governo, quest’ultimo, tuttavia, ha dato seguito all’esito della consultazione e, a marzo 2017, ha attivato le procedure previste dall’art. 50 TUE97 per il recesso volontario dell’Unione.98

I trattati istitutivi dell’Unione e, conseguentemente, il diritto europeo derivato “cessano di essere applicabili allo

Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica” ( marzo 2019), salvo

proroga concessa all’unanimità dal Consiglio europeo d’intesa con lo Stato membro interessato.

Di conseguenza sembra chiaro che, al momento della «Brexit», la circolazione in Gran Bretagna delle decisioni rese negli Stati membri e le regole di giurisdizione a

96i dati del referendum consultabili sul sito

www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results;

97 In base al par. 2 di tale disposizione, “lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo”; in seguito a tale notifica, “alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalita` del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione”.

98
v.
lo
“Statement
by
the
European
Council
(Art
50)
on
the


UK
 notification”
 in
 www.consilium


.europa.eu/en/press/press‐releases;
 


questi applicabili non saranno più disciplinate dal c.d. sistema di Bruxelles, ma da eventuali nuove regole negoziate con l’Unione europea o, nel caso di mancanza di queste, da norme pattizie o dal diritto comune inglese.99 Negli Stati membri, allo stesso modo, l’efficacia delle decisioni inglesi e la giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in Gran Bretagna non saranno più disciplinate dal regolamento Bruxelles I-bis, poiché il criterio di applicabilità della relativa disciplina comporta rispettivamente che la decisione sia stata resa o il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro.100 Pertanto, in assenza di eventuali nuovi regole negoziate con l’Unione europea o di norme pattizie, anche negli Stati membri tali questioni saranno disciplinate dai rispettivi diritti interni.

Per l’Italia, il regime convenzionale continuerà a regolare la giurisdizione nei confronti dei convenuti domiciliati nel Regno Unito in forza dell’art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995, mentre l’efficacia delle decisioni pronunciate sarà soggetta convenzione bilaterale del 7 febbraio 1964 tra Italia e Regno Unito sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e al relativo protocollo di modifica del 14 luglio 1970 e, per gli aspetti non disciplinati, agli art. 64 ss. della stessa legge n. 218/1995.

99 BERTOLI P., “La «BREXIT» e il diritto internazionale privato e processuale” in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n 3/2017, p599-632;

Il (potenziale) venir meno del c.d. sistema di Bruxelles avrà, con molta probabilità, effetti negativi sulla capacità di richiamo dei fori inglesi e dunque sullo stesso «mercato» giudiziario inglese, che sono stati storicamente scelti per numerose controversie di alto profilo, specialmente in materia di assicurazioni, follow-on antitrust e contratti bancari e di finanziamento, proprio in ragione del fatto che le sentenze ivi rese avrebbero beneficiato del regime di circolazione infra-europea in base al regolamento Bruxelles I-bis. 101

Inoltre, il ricorso alle norme interne di diritto internazionale privato, che possono variare di giurisdizione in giurisdizione, potrebbe rendere il riconoscimento e l’esecuzione più lunghi e costosi, con minore certezza che le sentenze straniere siano in definitiva pienamente eseguibili.

Tali effetti si sono già prodotti a causa delle incertezze legate alle sorti dei negoziati con l’Unione europea, con conseguente verosimile aumento delle richieste di exequatur di decisioni inglesi nel periodo restante prima della «Brexit».102

101 Cfr. CONSOLO, STELLA, L’influenza di Brexit cit., p. 57 ss.; REQUEJO, HESS, Brexit.Immediate Consequences on the London Judicial Market¸ 2016, in www.conflictoflaws.net; KREINDLER, GILBERT, ZIMBRON, Impact of Brexit on UK Competition Litigation and Arbitration,in Journ. Int. Arb., 2016, p. 521 ss.; MCILWRATH, An Unamicable Separation: Brexit Consequences for London as a Pemier Seat of International Dispute Resolution, ivi, p. 429 ss;

È proprio per queste ragioni, il Regno Unito ha cercato di ottenere un’estensione dell’attuale regime di circolazione agevolata delle decisioni nei rapporti con l’Unione europea.

Ad oggi, nell’ambito del documento informativo intitolato “ Articolo 50 sulle negoziazioni con il Regno unito” aggiornato al 30/11/2018 si dispone che: “L’accordo di

recesso rispetta pienamente i principi fondamentali definiti dagli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50), che fissano l’obiettivo di creare certezza del diritto e preservare gli interessi dell’Unione nei casi in cui la Brexit crea incertezza. Ciò riguarda in particolare i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria, l’istituzione di una frontiera fisica sull’isola d’Irlanda (da evitare) e un solido sistema di governance che preservi il ruolo della Corte di giustizia europea per l’interpretazione del diritto dell’Unione.

L’accordo di recesso risolve una serie di altre questioni relative alla separazione al fine di garantire la certezza del diritto per i cittadini, le parti interessate e le imprese. Prevede inoltre un periodo di transizione fino alla fine del 2020, che può essere prorogato una sola volta, per un massimo di uno o due anni. Durante tale periodo di transizione, l’UE tratterà il Regno Unito come se fosse

contractual
 matters
 post­Brexit,
 in
 Commercial
 Dispute
 Resolution, 2016 (www.cdr-news.com).., p. 3. ;


uno Stato membro, fatta eccezione per la partecipazione alle istituzioni e al processo decisionale.103

D’altra parte, se è vero che il Regno Unito ha sempre guardato con scetticismo tutte le operazioni rivolte a favorire l’integrazione europea, sia in generale (in merito basti richiamare la mancata partecipazione a numerose cooperazioni rafforzate, quali l’area Schengen e l’Euro), sia specificamente nel settore della cooperazione giuridica e giudiziaria civile, è vero anche che «there might be

much more interest on the English side in negotiating with the Union than the other way around».104

Appare, quindi, paradossale quanto comprensibile che il Regno Unito abbia maggiore interesse rispetto all’Unione europea a garantire la continuità delle regole concernenti la cooperazione giuridica e giudiziaria civile più rispondenti ai propri interessi, consistenti, principalmente, nel preservare la capacità di attrarre dei propri tribunali, a sua volta, conseguente alla prospettiva di agevole circolazione infra-europea delle decisioni da questi emesse.

103 EUR-Lex - 4301000 – EN;

CONCLUSIONI

Nelle pagine precedenti si è inteso affrontare, senza alcuna pretesa di completezza, il vasto tema inerente al riconoscimento delle sentenze straniere, analizzandone gli sviluppi non solo a livello nazionale, ma anche in ambito comunitario e convenzionale.

È proprio la Convenzione di Bruxelles del 1968, infatti, che, con l’introduzione del principio dell’automatico riconoscimento delle sentenze, ha dato avvio ad un processo rivoluzionario che ha influito notevolmente non solo sulle molteplici convenzioni future, multilaterali e bilaterali, ma anche sui vari ordinamenti.

Il principio dell’automatico riconoscimento delle sentenze straniere, ormai accolto a vari livelli con le relative peculiarità, garantisce un’apertura sempre maggiore rispetto ai valori e alle culture di altri paesi, abbattendo oggi quei muri che risultano frutto di un retaggio improntato a forti idee di stampo nazionalista.

La vera rivoluzione sta nel fatto che tutto questo abbia portato allo sviluppo di un immenso spazio giudiziario, inteso come area in cui trovano uniforme applicazione i provvedimenti giudiziari emanati da un qualsiasi stato del mondo senza, tuttavia, che i singoli stati perdano la loro individualità.

Pur essendo, infatti, la disciplina del riconoscimento dei provvedimenti improntata sul principio del

riconoscimento automatico, affinché quest’ultimo si realizzi, è necessario il rispetto di determinate condizioni, le quali evidenziano l’identità e i valori di ogni singolo stato che, talvolta, si pongono come unici limiti del sistema: si tratta, quindi, di un’apertura condizionata dall’idea di giustizia che ogni stato sente a suo modo.

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Corte di Cassazione, sentenza 15 giugno 2017, n.14878 in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n. 2/2018;

Corte di Cassazione 3 settembre 2015 n. 17519 in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n.3/2016;

Corte di Appello di Napoli, ordinanze 5 aprile 2016 in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n. 2/2017;

Corte di Cassazione, sentenza 17 luglio 2013 n. 17463 in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n. 3/2014;

Tribunale per i minorenni di Brescia, sentenza 23 dicembre 2013 in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n. 3/2015;

Corte di Cassazione (s. u.) sentenza del 28 ottobre 2015, n. 21947, in Massima redazionale, 2016;

Corte di Cassazione, sentenza del 22 aprile 2013, n 9677, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n 2/2014;

Corte di giustizia, 28 marzo 2000, C-7/98, (Caso Krombach), in Leggi d’Italia;

Corte di Cassazione, sentenza 17 luglio 2013 n. 17463 in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n. 3/2014;

Corte di Cassazione, sentenza 1 dicembre 2016, n. 24542 in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n. 4/2017;

Corte di Cassazione, sentenza 18 maggio 2006, n 11744, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007;

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Corte di Cassazione, sentenza 21 giugno 1995, n 6973, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1996;

Corte di Cassazione 18 ottobre 1991, n 11045, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1993;

Corte d’Appello di Cagliari, sentenza 16 maggio 2008 n. 198, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n 3/2009;

Corte di Cassazione, sentenza 17 marzo 1993, n. 3190, Rivista Diritto Internazionale 1993;

Corte di Cassazione 14 gennaio 1982, n. 228, in Dir. fam. e pers., 1982;

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Corte di Cassazione sentenza 17 febbraio 2010 n 3823, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n 4/2010;

Corte di Giustizia, 13 ottobre 2011, causa C-139/10, Prism Investments;

Corte d’Appello di Bari, 6 ottobre 2014, in Nuova Giur. Civ., n 5/2015;

Corte giustizia UE, sentenza 25 maggio 2016, n. 559/14 in Massima redazionale, 2016;

Corte di Giustizia CE. Sentenza 11 maggio 2000, C-38/98, Renault, in Foro It., 2000, IV;

Corte di giustizia CE, sentenza 2 aprile 2009, C- 394/07, in Rivista Diritto Internazionale Privato e Processuale n 4/2009;

Corte di Cassazione, sentenza 23 maggio 2008, n 13425 in Mass. Giur. It, 2008;

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Corte di giustizia UE, Sentenza 28 aprile 2009, n. 420/07 in Rivista diritto internazionale privato e processuale n 4/2009;

Corte di Giustizia UE, sentenza 21 giugno 2012, n. 514/10, in Rivista diritto internazionale privato e processuale n 4/2012;

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Corte EDU, 23 maggio 2016, Caso Avotins C. Lettonia, ric. n. 17502/07;

Corte di Giustizia, 21 giugno 2012, causa C-514/10, Wolf Naturprodukte; SITOGRAFIA www.edicolaprofessionale.com; www.leggiditalia.it; www.treccani.it; www.eurolex.com; http://itra.esteri.it/; www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results; www.altalex.com; www.judicium.it;

RINGRAZIAMENTI

Non c’è fine che non rappresenti un nuovo inizio ed è incredibile quanto entusiasmo e al contempo quanta paura si provino in un momento come questo.

L’università è il posto in cui mi sono sentita più forte e allo stesso tempo quello in cui mi sono scoperta più fragile, ma nonostante tutto, proprio in questo contesto, apparentemente così competitivo e individuale, non mi sono mai sentita davvero sola.

In questi anni ho trovato la mia ricchezza nei libri che ho studiato, quanto nelle persone che ho incontrato, anche solo di passaggio, ed è ciò che di più bello mi rimane. È stato un percorso lungo, a tratti estenuante, ma che mi rende oggi fiera e consapevole della persona che sono diventata, e piena di aspettative per il mio futuro.

Ringrazio di cuore i miei genitori perché del grande libro che è la vita mi hanno fornito le istruzioni, lasciandomi, tuttavia, sempre libera di scriverlo a modo mio: vi sono immensamente grata per tutto ciò che da sempre fate per me e per tutto l’amore che mi avete trasmesso.

Un sincero grazie a mio fratello Edoardo perché le sue premure e la sua infinita bontà mi rendono oggi una sorella fortunata.

Ringrazio Gessica ed Edoardo, colleghi esemplari e amici attenti e giudiziosi: non scorderò quanto mi siete stati

vicini in questi anni, né le vostre parole, incisive per il mio percorso di studi, ancor di più per la mia vita.

Ringrazio i miei amici, perché il vostro entusiasmo per ogni mio piccolo traguardo mi riempie di gioia e perché, a vostro modo, siete tutti immensamente preziosi per me. Ringrazio Andrea, perché in questo periodo di cambiamenti, la sua dolcezza è stata un punto fermo e la sua diligenza un esempio da seguire.

Ringrazio le mie care zie, perché lontane fisicamente ma mai troppo per sentirle sempre accanto a me, e ringrazio chi, nella mia grande famiglia, ha avuto sempre un pensiero per me.

Vorrei, infine, che questo mio traguardo arrivasse come una carezza a tutti i miei nonni e alla cara professoressa Ciulli, affinché possano percepire la mia felicità e viverla, da qualche parte, in qualche modo, insieme a me.

Ringrazio il Prof. Calamia, relatore di questa tesi, e il Prof. Marinai, per la grande disponibilità e cortesia da entrambi dimostratemi e per tutto l’aiuto fornito durante la stesura della tesi.

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