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Problemi interpretativi e innovazioni dell’art

È necessario adesso riprendere le 7 condizioni esposte ai sensi dell’art 64 dalla lettera “a” alla lettera “g” per individuare i problemi e innovazioni che alcune di esse pongono.

La prima ipotesi riguarda la questione relativa alla giurisdizione e, in particolare, la condizione affinché la sentenza straniera possa essere riconosciuta e si possa

“1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.” 


29
 Tribunale
 per
 i
 minorenni
 di
 Brescia,
 sentenza
 23
 dicembre
2013
in
Rivista
di
diritto
internazionale
privato
e
 processuale
n.
3/2015
p
573
ss;


produrre quell'effetto di automatico riconoscimento è che il giudice straniero abbia effettivamente giurisdizione sulla base dei criteri dettati dalla stessa legge italiana di diritto internazionale privato e processuale.

Quello che conta, dunque, non è il fatto che il giudice abbia rispettato la propria normativa internazional- privatistica in materia di giurisdizione, ma che vengano effettivamente riconosciute solo quelle sentenze che siano state pronunciate da giudici che, in virtù delle norme di diritto internazionale privato italiano, abbiano giurisdizione.

Le norme di diritto internazionale privato in materia di giurisdizione si trovano nella stessa legge 218/95 e sono l’art 3 e l’art 4.

L'art.3 è la norma di carattere generale sulla giurisdizione, che serve a stabilire quando ha giurisdizione il giudice italiano; tale norma non stabilisce però quando ha giurisdizione il giudice straniero ed è doveroso verificare se il giudice straniero utilizzando quegli stessi criteri contenuti nell'art.3 possa conoscere legittimamente della controversia. 30

30
 Art
 3
 l
 218/1995
 “1.
 La
 giurisdizione
 italiana
 sussiste
 quando
il
convenuto
è
domiciliato
o
residente
in
Italia
o
vi
 ha
un
rappresentante
che
sia
autorizzato
a
stare
in
giudizio
 a
norma
dell'art.
77
Cod.
Proc.
Civ.
e
negli
altri
casi
in
cui
è
 prevista
dalla
legge.



2.
La
giurisdizione
sussiste
inoltre
in
base
ai
criteri
stabiliti
 dalle
 Sezioni
 2,
 3
 e
 4
 del
 Titolo
 II
 della
 Convenzione
 concernente
 la
 competenza
 giurisdizionale
 e
 l'esecuzione
 delle
decisioni
in
materia
civile
e
commerciale
e
protocollo,
 firmati
a
Bruxelles
il
27
settembre
1968,
resi
esecutivi
con
 la
L.
21
giugno
1971,
n.
804,
e
successive
modificazioni
in
 vigore
 per
 l'Italia,
 anche
 allorché
 il
 convenuto
 non
 sia


L'art.4 riguarda l'accettazione e la deroga della giurisdizione italiana e in proposito solleva qualche problema.

Infatti, può avvenire, sulla base di quanto previsto dall'art.4, che una controversia che sulla base dell'art.3 avrebbe potuto essere instaurata di fronte all'autorità giudiziaria italiana, in realtà, a seguito di un accordo tra le parti, sia stata instaurata di fronte ad un giudice straniero.31

I problemi derivano, in particolare, dall’ipotesi in cui la controversia in questione riguardi la creazione o l'accertamento di status familiari (ad esempio lo status di coniuge o di filiazione) perché si ritiene che queste ultime abbiano ad oggetto diritti indisponibili e proprio per questo motivo, qualora le parti decidano di derogare alla

domiciliato
nel
territorio
di
uno
Stato
contraente,
quando
si
 tratti
 di
 una
 delle
 materie
 comprese
 nel
 campo
 di
 applicazione
della
Convenzione.
Rispetto
alle
altre
materie
 la
giurisdizione
sussiste
anche
in
base
ai
criteri
stabiliti
per
 la
competenza
per
territorio.”
 
 31
L’rt
4
l
218/1995
infatti
dispone
che
:
“1.
Quando
non
vi
 sia
giurisdizione
in
base
all'art.
3,
essa
nondimeno
sussiste
 se
 le
 parti
 l'abbiano
 convenzionalmente
 accettata
 e
 tale
 accettazione
 sia
 provata
 per
 iscritto,
 ovvero
 il
 convenuto
 compaia
 nel
 processo
 senza
 eccepire
 il
 difetto
 di
 giurisdizione
nel
primo
atto
difensivo.


2.
 La
 giurisdizione
 italiana
 può
 essere
 convenzionalmente
 derogata
a
favore
di
un
giudice
straniero
o
di
un
arbitrato
 estero
se
la
deroga
e
provata
per
iscritto
e
la
causa
verte
su
 diritti
disponibili.


3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.”

giurisdizione italiana, queste possono ottenere una sentenza all'estero, che però non potrà essere riconosciuta in Italia. 32

Parte della giurisprudenza33, a tal proposito, precisa che quando si tratta di queste controversie la deroga pattizia della giurisdizione ad opera delle parti non sia ammissibile con la conseguenza che anche il riconoscimento della sentenza ottenuto a seguito di tale deroga non dovrebbe essere consentito.

Altre norme in materia di giurisdizione sono sparse nella legge di riforma, anche nel titolo III dedicato alla determinazione della legge applicabile.

Qualunque norma prevista nella legge 218/1995 in relazione alla giurisdizione può poi servire ai fini della lettera “a” dell'art.64.

Non possono, inoltre, essere riconosciute in Italia sentenze pronunciate sulla base di criteri di giurisdizione esorbitanti, cioè non previsti dalla legge italiana.

Un esempio concreto di rifiuto di riconoscimento per mancanza della condizione elencata nella lettera “a” viene

32 TUO C. E., Riconoscimento di status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell’identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore, in Corriere giuridico n 7/2017;

33 Corte di Cass. civ. Sez. I, sentenza 22 luglio 2004, n. 13662- Corte di Cass. civ. Sez. I, sentenza14 gennaio 2003, n. 365- Corte di Cass. civ. Sez. I, 21 febbraio 2008, n. 4435 in Leggi d’Italia;

identificato nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 28 ottobre 2015, n.21947. 34

Si tratta di un caso in cui la Corte di Cassazione ha rifiutato il riconoscimento di una sentenza straniera in quanto la giurisdizionale era basata su un criterio esorbitante, cioè non previsto in nessun articolo della legge 218/95.

In particolare, si trattava di una sentenza che era stata pronunciata da una corte distrettuale statunitense: un giudice degli USA aveva condannato l'Iran al risarcimento dei danni subiti dai congiunti di cittadini americani di religione ebraica deceduti in Israele in conseguenza di un attentato terroristico rivendicato dalla fazione di Amàs; chi ha ottenuto tale sentenza si è poi rivolto ai giudici italiani per ottenere il riconoscimento della sentenza medesima.

La Corte di Cassazione, in seguito a questa richiesta di riconoscimento, ha affermato che questa sentenza statunitense non poteva essere riconosciuta perché i criteri di giurisdizione che avevano portato il giudice americano a pronunciarsi sulla questione non erano rintracciabili nella nostra legge di riforma.35

La controversia in questione aveva scarsi rapporti con il nostro ordinamento poiché si trattava di un fatto avvenuto in Israele e, di conseguenza, i criteri di giurisdizione che avevano portato il giudice americano a pronunciarsi

34
Corte
di
Cassazione
(s.
u.)
sentenza
del
28
ottobre
2015,
 n.
21947,
in
Massima
redazionale,
2016,
Leggi
d’Italia;
 35
ibidem


risultavano completamente diversi rispetto a quelli indicati nella legge 218/95.

Le lettere “b” e “c” dell'art.64 riguardano il rispetto dei diritti di difesa e la problematica si pone sul dubbio che questi ultimi siano valutati sulla base della legislazione italiana o sulla base della legislazione dello stato in cui il giudizio si è svolto e che si è poi concluso nella sentenza che si vuole riconoscere.

In questo caso è doveroso distinguere, perché la lettera “b” prende in considerazione la questione relativa alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo e prevede che la sentenza straniera possa essere riconosciuta in Italia a condizione che l'atto introduttivo sia stato notificato al convenuto sulla base di quanto richiesto dalla legge dello stato in cui il giudizio si è svolto.

In questa prima parte della lettera “b” dell'art.64, con riferimento alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo, bisogna tener conto delle condizioni richieste dalle norme processuali del giudizio straniero, però questa stessa lettera “b” aggiunge che, oltre a tener conto della regolarità della notifica sulla base della legge straniera, bisogna anche verificare il rispetto dei diritti di difesa nell'ambito del giudizio che si è concluso con la sentenza.36

36
Corte
di
Cassazione,
sentenza
del
22
aprile
2013,
n
9677,
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n
 2/2014,
p
390
e
ss;


Mentre con riferimento alla notifica bisogna tener conto della correttezza di quest’ultima alla luce della norma processuale straniera37, quando, invece, il giudice italiano va a verificare il rispetto dei diritti di difesa non deve limitarsi al modo in cui i diritti di difesa vengono concepiti nell'ordinamento straniero, ma deve verificare il rispetto dei diritti di difesa sanciti nell'art.111Cost, ricavati e confermati anche nell'art.6 paragrafo1 CEDU. 38

Possono essere richiamati vari casi che hanno applicato la lettera “b” dell'art.64, ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione del 22 aprile 2013, n.9677.39

Si trattava di una richiesta di riconoscimento di una sentenza di divorzio ottenuta in Tunisia.

Era necessario, quindi, verificare se ci fossero o meno le condizioni per il riconoscimento.

Nel caso concreto si è pronunciata in primo grado la Corte d'Appello di Genova la quale, a seguito della contestazione del riconoscimento di questo divorzio ottenuto in Tunisia, ha negato il riconoscimento di tale sentenza.

37Corte di Cass. civ. Sez. I, sentenza 24 febbraio 2014, n. 4392- Corte di Cass., sez. 1, 23 maggio 2008, n. 13425, in Leggi d’Italia;

38Corte di giustizia, 28 marzo 2000, C-7/98, (Caso Krombach), in Leggi d’Italia;

A seguito dell'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, la questione è stata sottoposta alla Corte di Cassazione.

La Corte d'Appello di Genova ha rifiutato il riconoscimento della sentenza perché la parte che voleva ottenerlo e che aveva, quindi, interesse a far valere questa sentenza di divorzio, non aveva dimostrato concretamente le modalità con cui la notifica dell'atto introduttivo era stata compiuta in Tunisia.

La Corte di Cassazione in seguito ha precisato, infatti, che sulla regolarità della notifica in questione già il giudice tunisino si era pronunciato ed aveva affermato che la notifica dell'atto introduttivo risultava regolare.

La Cassazione, di conseguenza, ha poi affermato che il fatto che il giudice tunisino abbia constatato la regolarità della notifica sulla base della propria legislazione era da considerare una circostanza di cui risulta necessario tener conto, proprio perché sulla base dell'art.64 la regolarità della notifica deve essere accertata sulla base della legge straniera.

Non è però mai sufficiente valutare il rispetto della legge straniera, perché qualora quest’ultima contrasti con i principi dell'equo processo di cui all’art 111 cost e con i diritti di difesa40 allora, nonostante il rispetto delle

40 a riguardo una nota di VANIN sulla sentenza del 9 aprile 2015 della Corte d’Appello di Venezia “La sentenza straniera che, in osservanza della shari'a, dichiara lo scioglimento del matrimonio per avvenuto ripudio della moglie da parte del marito non può essere riconosciuta in Italia, ai

modalità richieste dalla legge straniera per il compimento della notifica, si potrebbe comunque arrivare ad escludere il riconoscimento.

In questo caso specifico la Corte d'Appello di Genova ha escluso il riconoscimento solo per il fatto che colui che voleva ottenere il riconoscimento della sentenza di divorzio non aveva dimostrato il modo con cui la notifica era avvenuta.

Tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che già il giudice straniero avesse constatato la regolarità della notifica. Occorre, dunque, evidenziare il fatto che i piani sono due ed entrambi sono stati valutati dal giudice italiano: il primo piano era il primo accertamento che doveva essere compiuto, relativo alla regolarità della notifica sulla base della legislazione straniera.

Nel caso concreto sembra che la notifica fosse avvenuta in modo regolare, tanto che sul punto già si era pronunciato il giudice tunisino.

Il secondo piano si occupava, invece, del caso in cui vi fossero dubbi sulla corrispondenza di questa notifica con i principi del giusto processo, ed ecco che il giudice poteva ulteriormente andare a sindacare e negare il riconoscimento della sentenza straniera, ma ciò non

sensi dell'art. 64, lett. b) e g), L. n. 218/1995, se pronunciata all'esito di un procedimento che non garantisce alla moglie il diritto di difesa, violando, in particolare, il principio del contraddittorio.” , in Nuova Giur. Civ. 11/2015, p 1029;

impone necessariamente alla parte l'onere di dimostrare concretamente come fosse avvenuta la notifica all'estero. Nel caso concreto non esisteva alcun elemento che facesse dubitare della correttezza della procedura seguita.

Conseguentemente la Corte di Cassazione ha riformato la pronuncia della Corte d'Appello di Genova.

Sempre in relazione all'art.64 lettera “b”, è possibile richiamare un'altra sentenza della Cassazione del 17 luglio 2013, n.17463. 41

Si trattava, in particolare, di verificare la possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera che era stata pronunciata dall'Alta Corte di Asmara (in Eritrea) in seguito ad un'azione di dichiarazione giudiziale di paternità.

Nel caso concreto risultava che la legge eritrea sulle notifiche risultasse rispettata: l'atto introduttivo della dichiarazione giudiziale di paternità, che era stato notificato al momento dell’introduzione del procedimento in Eritrea, seguiva le modalità previste dalla legislazione processuale Eritrea.

In particolare, la notifica era avvenuta attraverso la pubblicazione della notizia di fissazione dell'udienza su un quotidiano eritreo (questa, secondo la legislazione eritrea,

41
Corte
di
Cassazione,
sentenza
17
luglio
2013
n.
17463
in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n.
 3/2014,
p
624
ss;


era una modalità corretta di notificazione di un atto giudiziario) .

La Corte di Cassazione, nel caso concreto, ha affermato che fosse necessario in ogni caso controllare che al rispetto della legislazione straniera si affiancasse il corrispondente rispetto dei diritti di difesa, sulla base della nozione italiana di diritto di difesa, e ha costatato che tale giudizio non potesse essere riconosciuto.

Infatti, alla luce dei principi tipici del nostro processo, la pubblicazione sul giornale non è idonea a ritenere conosciuto l'atto introduttivo da parte del convenuto. Quindi, utilizzando queste argomentazioni, la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di riconoscere la sentenza in questione.

La lettera “c”, invece, richiede che la sentenza, per essere riconosciuta in Italia, debba consentire alle parti di costituirsi in giudizio sulla base della legislazione straniera, non considerando i termini previsti dalla normativa processuale italiana.

Nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio, deve essere dichiarata la contumacia dello stesso sempre sulla base della legislazione straniera.

Anche questo requisito attiene sempre al rispetto dei diritti di difesa e perciò le considerazioni sono analoghe a quelle fatte con riferimento alla lettera “b”.

Le lettere “d” ed “e” riguardano le ipotesi di giudicato, anche se i requisiti sono diversi a seconda della lettera presa in considerazione.

Tuttavia, la nozione di giudicato potrebbe essere differente nei vari stati: è necessario anche in questo caso comprendere se la sentenza debba essere passata in giudicato ( alla luce della lettera “d”) sulla base della nozione italiana di giudicato o sulla base di quella propria dello stato da cui quella sentenza proviene.

Quando si parla di giudicato, anche qualora non vi sia una corrispondente nozione del termine, deve essere comunque riconoscibile una sentenza che abbia carattere definitivo, contro la quale non potranno più essere esperiti mezzi ordinari di impugnazione nello stato straniero. Quindi, non bisogna far riferimento alla nozione italiana di giudicato ma alla nozione propria dell'ordinamento dello stato in cui la sentenza è stata pronunciata:42 se la sentenza non è più impugnabile allora potrà essere riconosciuta, se invece si tratta di una sentenza provvisoria o non ancora definitiva allora non potrà essere riconosciuta sulla base di quanto richiesto dall'art.64 lettera “d”.

42 VOLPINO D. , Il riconoscimento del giudicato statunitense, in Int'l Lis n 2/2007, 88;

MERLIN, Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo, in Studi in onore di G. Tarzia, I, Milano, 2005, p 521;

La lettera “e”, invece, richiede che la sentenza straniera passata in giudicato non debba contrastare con una sentenza italiana che a sua volta sia passata in giudicato. Anche in questo caso si pongono problemi con riferimento all'interpretazione di questo requisito e in particolare ci si chiede se la sentenza italiana debba riguardare la stessa fattispecie o meno, ossia se debba avere necessariamente stesse parti, stesso oggetto e stesso titolo. 43

La lettera in questione, in realtà, non richiede necessariamente il contrasto con una sentenza italiana riguardante le stesse parti, stesso oggetto e stesso titolo ma, per escludere il riconoscimento, è sufficiente il contrasto con una qualunque sentenza italiana passata in giudicato.

Deve trattarsi, dunque, di un caso di incompatibilità con una sentenza italiana passata in giudicato e perciò non è sufficiente una semplice divergenza tra il contenuto della sentenza straniera che si vuole riconoscere ed il contenuto della sentenza italiana passata in giudicato.

Da un primo punto di vista, motivo ostativo al riconoscimento è il contrasto con una qualunque sentenza

43 Riguardo la sentenza 27 ottobre 2016 pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 21741 ( v. nota 20) “Non è di ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera di divorzio, ai sensi dell'art. 64, lett. e), L. n. 218/1995, il giudicato formatosi in Italia sull'accordo separativo, stante la non assimilabilità della causa petendi, del petitum e degli effetti delle due pronunce.” In Quotidiano giuridico, 2016;

italiana, però questo contrasto deve essere tale da rendere incompatibile la sentenza straniera con quella italiana. 44 Se ad esempio tra la sentenza straniera e quella italiana vi fosse una discordanza nelle motivazioni, ma la parte del dispositivo delle rispettive sentenze fosse la stessa, non si potrebbe ritenere questo contrasto tra i motivi che hanno condotto il giudice italiano e il giudice straniero ad adottare una sentenza con un dispositivo analogo tale da impedire il riconoscimento della sentenza straniera.

La lettera “f” ha che fare con la litispendenza, ossia la sentenza straniera non può essere riconosciuta qualora penda in Italia un giudizio tra le stesse parti, che abbia lo stesso oggetto e che sia iniziato prima rispetto al giudizio straniero.

A tal proposito è opportuno evidenziare il fatto che l'inciso della previa pendenza del giudizio in Italia rappresenta una novità rispetto alla disciplina previgente.

Quest’ultima, infatti, pur prevedendo una serie di condizioni per la delibazione della sentenza, ai sensi dell’ormai abrogato art 797 cpc , non considerava tra tali condizioni l’inciso di cui alla lettera “f” della legge di riforma del 1995.45

Nella versione precedente si prevedeva più in generale che la sentenza straniera non potesse essere riconosciuta quando in Italia pendeva un giudizio tra stesse parti,

44
ibidem;


avente lo stesso oggetto e che fosse iniziato prima che la sentenza straniera fosse passata in giudicato, ma non necessariamente prima dell'inizio del giudizio straniero. È stato introdotto questo requisito perché si è voluto porre un freno ad eventuali tattiche utilitaristiche da parte di una delle parti che, magari, rendendosi conto che il giudizio straniero non portava ad esiti favorevoli, prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, poteva (sulla base del vecchio regime) proporre una domanda analoga in Italia e, quindi, impedire gli effetti del riconoscimento della sentenza straniera che con ogni probabilità le avrebbe dato torto. 46

All’art 64, invece, si prevede che l'effetto preclusivo rispetto al riconoscimento della sentenza straniera operi soltanto nel caso in cui il giudizio pendente in Italia sia iniziato prima del giudizio straniero perché se questo è iniziato prima non si può dire che sia stato frutto di una valutazione di convenienza della parte47: questa è la ratio dell'aggiunta dell'inciso introdotto con l'art.64 lettera “f”. Gli artt.64 ss della legge di riforma in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere hanno ormai un carattere residuale, poiché bisogna considerare l'esistenza di convenzioni internazionali e di regolamenti dell'Ue aventi ad oggetto le stesse materie.

46
BALLARINO
T.,
op.
cit.
,
p
102;


47
Corte
di
Cassazione,
sentenza
1
dicembre
2016,
n.
24542
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n.
 4/2017,
p
1026
ss;


Nei regolamenti dell'Ue non vengono disciplinati nello stesso modo i meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, in quanto non esiste una procedura unica e uniforme.

CAPITOLO III

IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE

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