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La disciplina del regolamento n.44/

IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE NELLA NORMATIVA EUROPEA

4.2 La disciplina del regolamento n.44/

Il Regolamento Bruxelles I tratta la disciplina comune del riconoscimento e dell’esecuzione dei provvedimenti in materia civile e commerciale pronunciati da Autorità

73
 Corte
 di
 Giustizia,
 13
 ottobre
 2011,
 causa
 C‐139/10,
 Prism
Investments;


74
MOSCONI
F.,
CAMPIGLIO
C.,
op.
cit.;


giudiziarie degli Stati membri, ma la sua applicazione si estende anche ai casi in cui le parti del processo siano domiciliate fuori del territorio dell’UE.

Come per la disciplina interna e per quella convenzionale, anche nella disciplina comunitaria specificamente dettata dal Regolamento n 44/2001, il concetto di “provvedimento” appare molto ampio poiché ricomprende “qualsiasi decisione emessa da un giudice”, sia essa una sentenza, un’ordinanza, un decreto, un mandato di esecuzione (art 32).

Ai sensi dell’art 33.1 “ Le decisioni emesse in uno Stato

membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.” :

anche nella disciplina comunitaria, infatti, viene adottato (come del resto la Convenzione di Bruxelles del 1968) il principio del riconoscimento automatico dei provvedimenti, cui consegue l’estensione degli effetti che la decisione possiede nello Stato in cui è stata pronunciata, purché siano conosciuti nel paese in cui tale riconoscimento opera ( teoria dell’estensione), oppure, nel caso in cui questi non siano noti nel paese in cui si richiede il riconoscimento, si attribuiscono alla decisione straniera degli effetti che sono prodotti da un

provvedimento nazionale analogo ( teoria

dell’assimilazione degli effetti).75

In ambito comunitario il principio del riconoscimento automatico è sentito in modo molto più forte rispetto a quanto accade nel diritto interno, poiché mentre in

quest’ultimo il riconoscimento dei provvedimenti stranieri è subordinato alla presenza di determinati requisiti, al contrario nel Regolamento Bruxelles I ( e seguenti sviluppi) il riconoscimento automatico non è subordinato a particolari requisiti, quanto piuttosto impedito dalla sussistenza di uno dei motivi ostativi, disciplinati agli art 34 e 35.76

Con riferimento ai motivi ostativi al riconoscimento automatico (art 34), primo fra tutti è la manifesta contrarietà di quest’ultimo all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.77

Se il concetto di ordine pubblico è abbastanza ampio78, non bisogna, tuttavia confonderlo né con la violazione delle regole sulla competenza giurisdizionale (art 35.3) né con l’applicazione di una legge diversa da quella che avrebbe applicato il giudice richiesto di pronunciare il riconoscimento79, che non sono da considerare come rientranti nella contrarietà all’ordine pubblico.

È, invece, ricompresa ai sensi dell’art 34.1 la nozione di “ordine pubblico processuale”, che si differenzia dalla nozione classica di ordine pubblico già nota, in quanto riguarda il peculiare caso in cui vi sia uno svolgimento

76
 BAREL
 B.
 ,
 ARMELLINI
 S.
 ,
 Manuale
 breve
 diritto
 internazionale
privato,
giuffrè,
2018,
p
334;


77 Cfr. Corte d’Appello di Bari, 6 ottobre 2014, in Nuova Giur. Civ., n 5/2015, p 430 ; Corte giustizia UE, sentenza 25 maggio 2016, n. 559/14 in Massima redazionale, 2016;

78
vedi
nota
n
55;


79

Corte
di
Giustizia
CE.
Sentenza
11
maggio
2000,
C‐38/98,
 Renault,
in
Foro
It.,
2000,
IV,
p
417;


anomalo del procedimento che ha violato il diritto di difesa per ragioni differenti dai motivi ostativi espressamente disciplinati (per esempio in caso di esclusione di una parte del processo o di sentenza priva di motivazione).

Una sentenza che richiama questa nozione di “ordine pubblico” eccezionale si ha con il caso Gambazzi c. DaimierChrysier Canada Inc. e altri80 in cui si dispone

“Alla luce della clausola dell'ordine pubblico (…) il giudice dello Stato richiesto può tener conto del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con un'ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con un'ordinanza adottata precedentemente nell'ambito dello stesso procedimento, qualora, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio.”

Proseguendo con i motivi ostativi al riconoscimento, ai sensi dell’art 34.2, si stabilisce che quando la domanda giudiziale (o un atto a questa equivalente) non sia stata notificata o comunicata al convenuto contumace in tempo

80 Corte di giustizia CE, sentenza 2 aprile 2009, C- 394/07, in Rivista Diritto Internazionale Privato e Processuale n 4/2009, p 977;

utile, il riconoscimento sia escluso, poiché contrario al principio del giusto processo.81

Infine, ai sensi degli ultimi 2 paragrafi dell’art 34 del Regolamento Bruxelles I, sono disciplinati i motivi ostativi al riconoscimento volti ad evitare i contrasti di giudicati: in particolare, infatti, non vi è riconoscimento in tutti i casi in cui le decisioni risultino in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto (art 34.3) e qualora queste siano in contrasto con un provvedimento emesso in precedenza tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, quando la decisione presenti le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello stato membro richiesto ( art 34.4).82

All’art 35, inoltre, sono sanciti altri peculiari casi in cui il riconoscimento non avviene: ai sensi del primo paragrafo si dispone, infatti, che “le decisioni non sono riconosciute

se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 72 “( si tratta di assicurazioni e di contratti conclusi dai

consumatori nella materie in cui è prevista una

81
 Cfr
 Corte
 di
 Cassazione,
 sentenza
 23
 maggio
 2008,
 n
 13425
 in
 Mass.
 Giur.
 It,
 2008;
 Corte
 di
 Giustizia
 EU,
 sentenza
 7
 luglio
 2016,
 n
 70/15,
 in
 Massima
 redazionale
 2016;


82
Cfr.
Corte
di
Giustizia
UE,
sentenza
26
settembre
2013,
n
 157/12
in
Foro
It.,
n
12/2013,
p
516;


competenza esclusiva)83 : tale disposto, altro non è che una deroga rispetto al terzo paragrafo dello stesso articolo, il quale dispone che “Salva l'applicazione delle

disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1.”84

Tale deroga risulta, in conclusione, temperata dal secondo paragrafo poiché “Nell'accertamento delle competenze di

cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.”

Il riconoscimento delle decisioni straniere nell’ambito del suddetto Regolamento è, altresì, assoggettato ad un procedimento giurisdizionale tutte le volte in cui sorga una contestazione (art 38 e ss).85

Parimenti, anche per procedere ad esecuzione forzata è necessario ricorrere a tale procedimento.

Quest’ultimo si divide in 2 fasi:

‐ la prima fase si svolge inaudita altera parte e presuppone unicamente la verifica della regolarità formale della

83 Cfr. Corte di giustizia UE, Sentenza 28 aprile 2009, n. 420/07 in Rivista diritto internazionale privato e processuale n 4/2009, p 984;

84
 Cfr.
 Corte
 di
 Giustizia
 UE,
 sentenza
 21
 giugno
 2012,
 n.
 514/10,
 in
 Rivista
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
n
4/2012,
p
962;


decisione e si svolge di fronte al giudice del luogo di domicilio della parte contro cui viene richiesta l’esecuzione o di fronte all’Autorità del luogo in cui si svolge l’esecuzione;

‐ la seconda fase, che al contrario della prima è meramente eventuale, si attua in contraddittorio e consente la verifica del contenuto della decisione e dei motivi di diniego di cui agli artt 34 e 35;

Il procedimento è previsto unicamente nei casi sopra delineati: non si ricorre mai a questo nel caso in cui si voglia far negare il riconoscimento, contrariamente a ciò che accade nel successivo Regolamento Bruxelles I bis. Si prevede, infine, la possibilità di impugnare la decisione con cui il giudice si pronuncia sull’istanza di riconoscimento o di esecutività del provvedimento attraverso il ricorso al giudice che a ciò viene designato dai singoli stati.

4.3 Il Regolamento Bruxelles I bis (n.1215/2012) :

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