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Il riconoscimento delle sentenze straniere

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Academic year: 2021

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(1)

A mio fratello Edoardo, mio più fedele alleato e frutto, come me, di tutto quell’amore che mi ha portato fin quì

(2)

INDICE

INTRODUZIONE………...pag 4;

CAPITOLO I: IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE COME ELEMENTO DI COOPERAZIONE TRA GLI STATI

1.1 Il riconoscimento delle sentenze e il principio del mutuo riconoscimento……….... pag 7; 1.2 Il riconoscimento delle sentenze: una scelta ponderata………. pag 11; 1.3 Il problema dell’onere della prova nei giudizi di riconoscimento……… pag 14;

CAPITOLO II : LA DISCIPLINA INTERNA: DAL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE ALL’ART. 64 L 218/1995

2.1 Il riconoscimento delle sentenze straniere nelle norme preesistenti………. pag 17; 2.2 La disciplina del riconoscimento nella

l. 218/1995………... pag 19; 2.3 Le condizioni dell’art 64………... pag 22;

(3)

2.4 Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri e di volontaria giurisdizione: rapporti tra norme………... pag 25; 2.5 Problemi interpretativi e innovazioni dell’art 64……….. pag 29;

CAPITOLO III: IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE NELLA DISCIPLINA CONVENZIONALE

3.1 La rilevanza delle convenzioni nell’art 2 della l. 218/1995……… pag 45; 3.2 Le convenzioni multilaterali……… pag 48; 3.3 La Convenzione di Bruxelles del 1968… pag 55; 3.4 Le convenzioni bilaterali……….. pag 61;

CAPITOLO IV: IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE NELLA NORMATIVA EUROPEA

4.1 Il regolamento Bruxelles I ( n.44/2001) come evoluzione della Convenzione di Bruxelles del 1968……….. pag 64; 4.2 La disciplina del regolamento n. 44/2001………. pag 66; 4.3 Il Regolamento Bruxelles I bis (n. 1215/2012) : ambito applicativo e novità……… pag 72;

(4)

4.4 Il riconoscimento delle sentenze e il principio dell’equo processo………...…… pag 74; 4.5 I limiti della disciplina europea: uno stato in entrata e uno stato “in uscita”

- 4.5.1 Il caso della Repubblica Ceca………. pag 78; - 4.5.2 Il caso Brexit……….………pag 80; CONCLUSIONI………. pag 86; BIBLIOGRAFIA……… pag 88; GIURISPRUENZA……… pag 90; SITOGRAFIA………. pag 93; RINGRAZIAMENTI ……….pag 94;

(5)

INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha l’ambizione di dare un contributo alla conoscenza della disciplina in materia di riconoscimento delle sentenze straniere, rispetto al suo modo di essere e di funzionare nell’ambito dei vari sistemi giuridici.

La disciplina ha acquisito nel tempo una particolare rilevanza poiché si pone, oggi più che in passato, come la traduzione pratica di uno dei principi cardine della cooperazione giudiziaria tra i vari paesi: il principio del mutuo riconoscimento; quest’ultimo si identifica, in questo contesto, in un accordo di reciproca fiducia tra i vari stati per cui ciascun ordinamento cerca di “concedere fiducia” ai provvedimenti emanati dai giudici stranieri al fine, da un lato, di garantire una maggiore apertura rispetto agli ordinamenti stranieri e, dall’altro, di limitare costi, sia economici che tempistici che l’eventuale ripetizione di un processo inevitabilmente porterebbe. La motivazione che mi ha spinto ad approfondire tale tema è legata non solo all’interesse per la materia, ma soprattutto alla rivoluzione giuridica e culturale cui la stessa aspira.

La tesi è suddivisa in quattro capitoli; dopo aver individuato al primo capitolo i punti di contatto tra le varie discipline, ponendo particolare attenzione al ruolo fondamentale che il riconoscimento delle sentenze possiede nell’ambito della cooperazione giudiziaria tra

(6)

stati, viene trattato il tema nei vari ordinamenti e vengono affrontati casi applicativi.

In particolare, il secondo capitolo si incentra sulla disciplina interna e la sua evoluzione: si passa, infatti, da un regime improntato su un forte nazionalismo giudiziario, che sottoponeva il riconoscimento delle sentenze straniere al procedimento di delibazione di cui all'art. 796 c.p.c., ad un sistema aperto fondato sul principio del riconoscimento automatico delle sentenze, introdotto dalla legge n 218/1995.

Il terzo capitolo definisce la disciplina convenzionale, soffermandosi in un primo momento sul ruolo fondamentale che questa possiede, e solo successivamente sulle varie convenzioni di carattere bilaterale e multilaterale, che hanno trattato la materia, con particolare attenzione alla Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, alla quale si ispireranno la disciplina Europea e la stessa legge di riforma del diritto internazionale privato e processuale italiana.

È proprio la Convenzione di Bruxelles, infatti, che per prima riduce al minimo i motivi ostativi al riconoscimento delle sentenze, semplificando notevolmente le procedure. Infine, il quarto capitolo analizza la disciplina europea, ponendo particolare attenzione al Regolamento Bruxelles I ( n. 44/2001) e al successivo Regolamento Bruxelles I bis ( n. 1215/2012), in quanto questo “sistema” non solo

(7)

sostituisce la Convenzione di Bruxelles, ma ne rappresenta, altresì, la sua più concreta evoluzione.

Si occupa, inoltre, di un caso applicativo concernente il principio dell’equo processo e di due casi a limite della disciplina Europea: il primo riguardante l’applicabilità della disciplina relativa al riconoscimento delle sentenze prevista dal Regolamento Bruxelles I ad una sentenza austriaca pronunciata nei confronti di un soggetto domiciliato in Repubblica Ceca prima che quest’ultima entrasse a far parte dell’Unione europea, il secondo relativo all’applicabilità del “sistema Bruxelles” al caso Brexit.

(8)

CAPITOLO I

IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE COME ELEMENTO DI

COOPERAZIONE TRA GLI STATI

1.1 Il riconoscimento delle sentenze e il principio del mutuo riconoscimento

Il riconoscimento delle sentenze straniere è un tema chiave del diritto internazionale privato e processuale e proprio per questo coinvolge ampiamente i diversi ordinamenti: trova, infatti, il suo spazio a livello nazionale, comunitario e internazionale.

In particolare, in ambito Europeo, in seguito al Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1o maggio 1999, l’attività normativa delle istituzioni comunitarie è stata molto forte, al punto che gli stessi sistemi interni degli stati membri tendevano sempre più ad essere sostituiti da un sistema unitario di diritto internazionale privato europeo ormai in ascesa.

Tutto ciò ha generato l’unificazione delle regole sui conflitti di leggi e di giurisdizioni, ossia la creazione di un vero e proprio diritto internazionale privato.

Infatti, questo processo di amalgamazione, che ha interessato inizialmente soltanto il diritto europeo, viene, con il tempo, a divenire influente anche negli Stati che non facevano parte della Comunità.

(9)

Il coordinamento tra i vari sistemi giuridici nazionali è stato a lungo ricercato non solo mediante l’instaurazione di nozioni e modelli unitari ma soprattutto attraverso l’elaborazione di trattati internazionali di diritto uniforme, primo fra tutti la Conferenza dell’Aja, di cui l’Europa è divenuta membro solo a partire dal 20071.

Questo fenomeno di integrazione si evidenzia sia nell’ambito del diritto processuale, sia nell’ambito del diritto sostanziale.

Nel caso specifico, sotto il primo punto di vista, una delle modalità di maggior rilievo con cui si realizza l’unificazione delle discipline e l’integrazione tra i vari stati, Europei e non, consta nel principio del reciproco riconoscimento delle decisioni e della conseguente esecutività automatica di un provvedimento negli altri stati.

Infatti, la disciplina relativa al riconoscimento delle sentenze straniere ha acquisito nel tempo una particolare rilevanza poiché si è posta in passato2 e si pone ancora oggi come la traduzione pratica di uno dei principi cardine della cooperazione giudiziaria tra i vari stati: il principio del mutuo riconoscimento.

1
BONOMI
A,
Diritto
internazionale
privato
e
cooperazione
 giudiziaria
in
materia
civile,
Giappichelli
editore,
Torino,
 2009,
p
1
ss
 
 2
BISOGNI
G.
,
CAROCCIA
F.
,
La
cooperazione
giudiziaria
e
il
 diritto
 civile,
 in
 AMATO
 G.,
 PACIOTTI
 E.
 (a
 cura
 di),
 Verso
 l’Europa
dei
diritti.
Lo
spazio
europeo
di
libertà,
sicurezza
e
 giustizia,
Edizioni
il
mulino,
2005;


(10)

Quest’ultimo si identifica come un accordo di reciproca fiducia tra i vari stati e nasce principalmente per dare impulso e al contempo armonizzare la libera circolazione di merci, una delle quattro libertà fondamentali che l’ordinamento giuridico dell’Unione Europea mira a garantire.3

Ecco che il principio del mutuo riconoscimento gioca un ruolo importantissimo anche ai fini dell’armonizzazione tra sistemi giurisdizionali facenti capo a sovranità nazionali indipendenti poiché l’esistenza di sistemi giurisdizionali sovrani non può comportare ostacoli alla tutela dei diritti.

Ciascun ordinamento cerca, in questo modo, di “concedere fiducia” alle decisioni prese da giudici stranieri al fine di limitare anche gli ulteriori costi, economici e tempistici , che deriverebbero da un mancato riconoscimento di un provvedimento straniero, in quanto dovuti alla ripetizione di un processo che potrebbe portare alla medesima conclusione cui è giunto il giudice straniero.

Inoltre, se è vero che il principio del mutuo riconoscimento nasce e si sviluppa nell’ambito dell’ordinamento europeo, è opportuno considerare che

3 In ambito comunitario principio fondamentale dal quale deriva l’obbligo di accettazione, da parte di ogni Stato membro della UE, dei prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro, senza che questi debbano necessariamente rispettare le prescrizioni normative e gli standard dello Stato importatore, a meno che la loro offerta non violi diritti fondamentali nei Paesi d’origine; 


(11)

quest’ultimo fosse in realtà già presente nella costituzione degli Stati Uniti sottoforma di principio del Full Faith

and Credit4.

Ciò dimostra ulteriormente che l’integrazione tra i vari stati sia un obiettivo che viene perseguito non solo nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, ma anche dal diritto internazionale privato, pur se l’estensione del principio a tale materia è stata in passato ampiamente criticata in dottrina5 , che ha ritenuto eccessiva la completa sostituzione delle norme sui conflitti di legge con il mutuo riconoscimento.

Sotto il punto di vista sostanziale, invece, l’unificazione mira alla riduzione del fenomeno di forum shopping6 e , in particolare, l’obiettivo che la disciplina relativa al riconoscimento delle sentenze straniere vuole perseguire è

4
L’art
IV
della
Costituzione
degli
Stati
Uniti
dispone
“
Full
 Faith
 and
 Credit
 shall
 be
 given
 in
 each
 State
 to
 the
 public
 acts,
records
and
sudicia
proceedings
of
every
other
State”;
 


5 E.
 JAYME,
 CH.KOHLER,
 Europaisches
 Kollisionsrecht
 2001:
Anerkennung­sprinzip
statt
IPR?,
in
IPRax,
2001
pp.
 501
ss;



CH.
 KOHLER
 
 Europaisches
 Kollisionsrecht
 zwischen
 Amsterdam
 und
 Nizza,
 Ludwig
 Boltzmann
 Institut
 fur
 Europarecht,
 Vorlesungen
 und
 Vortrage,fasc.9
 Vienna
 2001,
p
16
ss.
;


6 Il
forum
shopping
è

quel
fenomeno
per
cui
le
parti
di
una


controversia
 possono
 scegliere
 di
 incardinare
 il
 relativo
 giudizio
 di
 fronte
 a
 una
 delle
 diverse
 corti
 astrattamente
 competenti
a
conoscere
la
materia;


(12)

la creazione della certezza e della prevedibilità delle situazioni giuridiche nello spazio.

1.2 Il riconoscimento delle sentenze: una scelta ponderata.

La disciplina positiva relativa all’efficacia delle sentenze straniere è il risultato delle scelte operate da ciascun legislatore rispetto all’accertamento del provvedimento posto in essere da parte dei giudici stranieri e riguardante una controversia che tocchi in qualche modo l’ordinamento interno.

Generalmente, in ogni sistema normativo viene considerata la possibilità che la sentenza emessa al di fuori del territorio nazionale produca i suoi effetti subordinando , tuttavia, la realizzazione di questi ultimi a determinate procedure aventi ad oggetto la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera e volte alla verifica della sussistenza di particolari condizioni che vengono poste dal legislatore. 7

Si escludono, in questo modo, le due posizioni radicali che da un lato porterebbero alla totale negazione dell’efficacia della sentenza straniera al di fuori del suo territorio, e dall’altro attribuirebbero a quest’ultima un’efficacia piena e incondizionata senza considerare i valori e le eventuali

7
IRTI
N.
,
Dizionari
del
diritto
privato,
a
cura
di

BARATTA
 R.
 ,
 Diritto
 internazionale
 privato,
 Giuffrè
 editore,
 2011,
 p
 414.



(13)

condizioni del paese in cui tale provvedimento intende produrre effetti.

È, inoltre, opportuno precisare che il principio del riconoscimento automatico delle sentenze opera solo quando le autorità giurisdizionali straniere abbiano pronunciato una sentenza nel rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei diritti essenziali di difesa secondo l’ordinamento del foro in cui il riconoscimento viene richiesto.

Qualora siano presenti determinate condizioni, che verranno analizzate nei seguenti capitoli, opera, in particolare, nell’ordinamento italiano il principio del riconoscimento automatico della sentenza straniera o di un provvedimento ad essa equivalente secondo quanto previsto negli artt. 64 ss. della legge di riforma di diritto internazionale privato e processuale n. 218/1995.

Il provvedimento giudiziale emesso in uno Stato estero e reso efficace nell’ordinamento italiano può benissimo essere stato adottato nell’ordinamento di origine in base ad un diritto materiale diverso da quello che avrebbe potuto richiamare il giudice italiano in virtù delle proprie norme di diritto internazionale privato8.

Tuttavia, la decisione straniera, espressione di una funzione giurisdizionale sovrana, viene comunque considerata come strumento di regolamentazione della

8
 
 SALERNO
 F.
 ,
 Riconoscimento
 delle
 sentenze
 straniere
 in
 materia
 civile
 e
 commerciale
 (dir.
 Proc.
 Civ.
 int)
 in
 Treccani.it
,
diritto
on
line,
2014


(14)

fattispecie ed espressione di certezza del diritto perché questa è stata, in ogni caso, già acquisita in un ordinamento straniero a seguito di una procedura a ciò preposta.

I vantaggi che l’avente diritto acquisisce sulla base di un titolo giuridico straniero derivano, inoltre, dal vincolo costituzionale ed internazionale sul giusto processo, il quale considera la validità dei provvedimenti giudiziari anche se riconducibili ad una giurisdizione statale estranea.

Il diritto nazionale modula in vario modo il grado di apertura verso le sentenze straniere.

Viceversa, se si vuole ottenere il riconoscimento di un provvedimento italiano all’estero sarà necessario verificare, innanzitutto, se la presenza di specifici accordi convenzionali con il paese interessato permettano di compiere percorsi semplificati.

Successivamente, sarà utile informarsi sulle regole processuali di quell’ordinamento (anche con riferimento alla specifica materia oggetto del provvedimento) per accertare la riconoscibilità della decisione e, quindi, l’iter per giungervi servendosi, se opportuno, della collaborazione di un esperto di quello specifico sistema o di un professionista locale.

(15)

1.3 Il problema dell’onere della prova nei giudizi di riconoscimento.

Un tema di peculiare rilevanza nell’ambito dei giudizi di riconoscimento è quello relativo all’onere della prova e a chi deve farla valere in questo caso.

In particolare, è colui che richiede il riconoscimento sul piano sostanziale, a prescindere dal fatto che quest’ultimo si identifichi processualmente come ricorrente o come convenuto, il soggetto tenuto ad allegare il fatto costituivo, che, in questo caso, consiste semplicemente nel provvedimento straniero, salvo il profilo dell’autenticità e della traduzione.

Gli ulteriori profili da verificare vengono generalmente considerati in questa stessa allegazione e saranno poi verificati dallo stesso giudice (così la competenza, la non contrarietà all’ordine pubblico e via dicendo).

L’interessato non è tenuto necessariamente ad constatare che il processo straniero si sia svolto regolarmente, perché è evidente che il giudice straniero, che lo abbia valutato in modo corretto o meno, ha comunque analizzato e risolto positivamente tutti questi aspetti.

Al contrario, quando viene contestata la sussistenza di una o più condizioni per il riconoscimento, l’onere della prova spetta, invece, a chi ha interesse a farla valere, ossia a colui che contesta.

Nello specifico, la parte dovrà sollevare la relativa eccezione ponendo, ad esempio, il problema della

(16)

contrarietà all’ordine pubblico, oppure della mancata notifica o qualsiasi altra condizione necessaria ai fini del riconoscimento e, eventualmente, provare i fatti che la rendono tale (ad esempio, dimostrando che in giudizio vi è stata una grave violazione del diritto di difesa).9

È chiaro che si tratterà di un’eccezione in senso lato e rilevabile, perciò, anche d’ufficio, quando richiama motivi di diritto, mentre sarà un’eccezione in senso stretto quando si ha a che fare con la deduzione di fatti nuovi, non desumibili dalla lettura della sentenza.

Parte della dottrina10 sostiene che sia necessario, inoltre, differenziare fra loro i requisiti ostativi:

‐ alcuni vengono identificati come fatti impeditivi e perciò devono essere provati da chi contesta il riconoscimento-esecuzione;

‐ altri vengono considerati come fatti costitutivi e quindi devono essere provati da chi ha interesse a far valere il riconoscimento.

Questa opinione, tuttavia, trascura il senso politico della norma11, che ha, in realtà, tutt’altro obiettivo, in quanto

9

CIVININI,
 Il
 riconoscimento
 automatico,
 in
 LUPO‐VULLO‐ CIVININI‐PASQUALIS,
 Giurisdizione
 italiana.
 Efficacia
 di
 sentenze
e
atti
stranieri,
Napoli,
2007,
p
532
ss.;

10

CONSOLO‐MARINELLI,
 Recensione
 a
 Civinini,
 Il
 riconoscimento
 delle
 sentenze
 straniere,
 in
 Riv.
 trim.
 dir.
 proc.
civ.,
2004,
p
1553
ss.;


CONSOLO,
Nuovi
problemi,
cit.,
36
ss.


11
 BIAVATI
 P.
 Riconoscimento
 ed
 esecuzione
 dei
 provvedimenti
 stranieri,
 con
 particolare
 riferimento
 alla
 materia
familiare,
in
judicium.it,
p
22;


(17)

mira ad una apertura verso i prodotti giurisdizionali stranieri e guarda con favore la loro circolazione nei vari ordinamenti.

Infine, i motivi ostativi al riconoscimento, se fondati su fatti estranei e non desumibili dal provvedimento, vanno dimostrati da chi si oppone.

(18)

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA INTERNA: DAL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE ALL’ART. 64 L 218/1995

2.1 Il riconoscimento delle sentenze straniere nelle norme preesistenti

Il riconoscimento delle sentenze straniere presenta una disciplina interna che si è evoluta nel tempo e che ha subito l’influenza della disciplina internazionale e comunitaria.

Originariamente, infatti, il sistema previsto dal codice del 1942 era qualificato come sistema basato sul meccanismo di delibazione delle sentenze straniere.

L‘ articolo 796 cpc disponeva

“ Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

(19)

L’intervento del pubblico ministero è sempre necessario.”

Tale meccanismo prevedeva che la sentenza straniera producesse effetti nel nostro ordinamento soltanto in seguito ad una pronuncia da parte del giudice italiano. Il giudizio si svolgeva di fronte alla Corte di Appello territorialmente competente e non aveva ad oggetto la controversia già decisa dal giudice straniero, bensì unicamente la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento; a seguito di tale delibazione si consentiva alla sentenza straniera di produrre i suoi effetti nell’ordinamento italiano.12

Si trattava di un accertamento costitutivo, poiché soltanto in presenza di quest’ultimo la sentenza emanata dal giudice straniero poteva produrre i suoi effetti anche nel nostro ordinamento.

Il giudizio di delibazione dell’art 796 cpc si ispirava ad un’ottica prevalentemente difensiva, ponendosi con diffidenza nei confronti del contenuto delle sentenze straniere e limitando fortemente l’apertura del nostro ordinamento ai valori che queste potevano offrire.

12
 MOSCONI
 F.,
 CAMPIGLIO
 C.,
 Diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale,
 volume
 I
 (Parte
 generale
 e
 obbligazioni),
Utet,
2017,
p
356
ss;


(20)

2.2 La disciplina del riconoscimento nella l. 218/1995

Al contrario la legge n. 218/95 ha dimostrato una maggiore propensione verso i valori stranieri e verso l’accoglimento delle sentenze pronunciate all’estero. Infatti, è proprio nella legge di riforma del diritto internazionale privato e processuale che viene introdotto il principio dell’automatico riconoscimento delle sentenze straniere agli artt 64 e seguenti.

Tuttavia, ciò non significa che tutte le sentenze straniere possano effettivamente essere riconosciute in Italia.13 Art 64 il riconoscimento delle sentenze straniere

“ 1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza

che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento

italiano;

b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

13
 BALLARINO
 T.
 ,
 Diritto
 internazionale
 privato
 italiano,
 Milano
2011,
p
96
ss;


(21)

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

L'art.64 afferma il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ma precisa anche che tale riconoscimento operi solo quando sussistano le condizioni specifiche elencate dalla lettera “a” alla “g” del suddetto articolo.

Si parla, tuttavia, di riconoscimento automatico perché, qualora siano presenti le condizioni elencate nell'art.64, affinché la sentenza straniera possa essere riconosciuta, non risulta più necessario un provvedimento del giudice italiano, ma la sentenza viene riconosciuta automaticamente. 14

È, invece, doveroso l'intervento del giudice italiano per verificare la sussistenza o meno di questi requisiti in 2 casi:

‐ quando questi ultimi risultino contestati;

14
 BAREL
 B.
 ,
 ARMELLINI
 S.
 Manuale
 breve
 diritto
 internazionale
privato,
Giuffrè
Editore,
2017,
p
327
ss;



(22)

‐ nei casi in cui ci sia l'esigenza di eseguire la sentenza straniera in Italia.

Qualora, per uno dei suddetti motivi, sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, l’accertamento potrà essere compiuto o in via principale da parte della corte d'appello o in via incidentale.

L'art.64, inoltre, non dà una definizione di sentenza straniera; tuttavia, la relazione ministeriale elaborata congiuntamente al disegno di legge che poi ha condotto alla legge 218/95 ha chiarito cosa si debba intendere per sentenza e ha disposto quali sentenze siano poi sottoposte al regime del riconoscimento di cui all'art.64.

Sostanzialmente deve trattarsi di un provvedimento che, a prescindere dalla qualificazione attribuitagli dall'ordinamento straniero, se fosse stato adottato in Italia, avrebbe avuto il contenuto tipico di una sentenza. 15

Questo significa, quindi, che potrà trattarsi sia di una decisione adottata da un organo giudiziario sia di una decisione pronunciata da un organo non giudiziario (ad esempio un organo amministrativo) all'interno dell'ordinamento straniero nell'ambito del quale tale decisione è stata pronunciata.

L’impostazione seguita dalla legge di riforma prende spunto dalle soluzioni che erano state già prima utilizzate dalla Convenzione di Bruxelles del 1968; questa, al posto

(23)

di prevedere un meccanismo di delibazione, distingue tra riconoscimento ed esecuzione della decisione straniera. Quando si parla di riconoscimento automatico, infatti, ci si riferisce solo al primo di questi due profili: bisogna, quindi, ben distinguere se ci si vuole limitare a riconoscere l’efficacia della sentenza o se si deve dare anche esecuzione alla sentenza stessa.

La l.218/95, in particolare, prevede un automatico riconoscimento ma non anche un’automatica esecutività della sentenza straniera16: a certe condizioni la sentenza viene automaticamente riconosciuta con i suoi effetti, e non sarà più necessaria una pronuncia italiana sulla questione; al contrario, quando si prende in considerazione il profilo dell’esecuzione, è necessario prima passare attraverso un giudizio italiano volto ad ottenere l’exequatur, ossia un processo con cui il giudice può stabilire che la sentenza straniera può essere messa in esecuzione.

2.3 Le condizioni dell’art 64

Nel caso specifico, ex art.64, la prima condizione affinché la sentenza straniera possa essere riconosciuta in Italia è che sia stata pronunciata da un'autorità giudiziaria che

16
IRTI
N.
,
Dizionari
del
diritto
privato,
a
cura
di

BARATTA
 R.
,
Diritto
internazionale
privato,
Milano,
2011;


(24)

abbia giurisdizione sulla base dei criteri di giurisdizione fissati dalla legge italiana. 17

La seconda e la terza condizione hanno ad oggetto il rispetto dei diritti di difesa nel giudizio straniero: infatti, la lettera “b”18 prevede il riconoscimento automatico della sentenza straniera a condizione che l'atto introduttivo del giudizio straniero in questione sia stato portato a conoscenza o sia stato notificato al convenuto sulla base della legge dello stato in cui il giudizio si è svolto e comunque a condizione che siano stati rispettati i diritti di difesa del giudizio straniero; la lettera “c” , invece, prevede il riconoscimento automatico della sentenza straniera a condizione che le parti del giudizio straniero si siano regolarmente costituite nel giudizio medesimo sulla base di quanto previsto dalla legge straniera, oppure a condizione che sia stata dichiarata la contumacia delle parti, sempre sulla base della legge straniera, ossia sulla base della legge dello stato in cui il giudizio si è svolto. La lettera “d” e la “e” riguardano il giudicato. In particolare, la lettera “d” prevede che la sentenza straniera possa essere automaticamente riconosciuta a condizione che sia passata in giudicato; se quest’ultima non è passata

17
Corte
di
Cassazione
(s.u),
sentenza
23
settembre
2013
n.
 21672
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
n
3/2014,
p
654
ss;



Corte
 di
 Cassazione,
 sentenza
 12
 marzo
 2014
 n.
 5710
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n
 3/2014
p
686
ss;


18
Corte
di
Cassazione,
sentenza
24
febbraio
2014
n.
4392
 in
 
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n
 4/2014,
p
998
ss;


(25)

in giudicato non usufruisce di questo regime di automatico riconoscimento di cui all'art.64.19

L'ottica della lettera “e” è diversa: la sentenza straniera potrà essere automaticamente riconosciuta a condizione che non contrasti con una sentenza italiana passata in giudicato. 20

La lettera “f” prevede il riconoscimento automatico della sentenza straniera a condizione che in Italia non penda un giudizio tra le stesse parti ed avente altresì lo stesso oggetto che sia iniziato prima del giudizio straniero che poi si è concluso con la sentenza che si vuole riconoscere. Quindi, in questo caso si ha a che fare con un'ipotesi di litispendenza, la quale è ostativa al riconoscimento della sentenza straniera. 21

La lettera “g”, infine, riguarda il contrasto con l'ordine pubblico.22

19 Corte d'Appello Genova Sent., 7 novembre 2009 in Rivista di diritto internazionale privato e processuale n.1/2011, p 167 ss;

20
Corte
di
Cassazione,
sentenza
27
ottobre
2016
n.
21741
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n.
 3/2017
p
751
ss;


21
Corte
di
Cassazione,
sentenza
1
dicembre
2016,
n.
24542
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n.
 4/2017,
p
1026
ss;




MILAN
 D.
 ,
 Divorziati
 ma
 non
 separati,
 in
 La
 nuova
 giurisprudenza
civile
commentata
n
6/2017,
p
808
ss;


22
Corte
di
Cassazione,
sentenza
15
giugno
2017,
n.14878
in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n.
 2/2018,
p
408;



(26)

Quest’ultimo, infatti, viene richiamato non solo dall'art.16 della legge di riforma, ma anche dall'art.64, il quale prevede il riconoscimento automatico della sentenza straniera a condizione che le sue disposizioni non producano effetti contrastanti con l'ordine pubblico.

2.4 Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri e di volontaria giurisdizione: rapporti tra norme

L'art.65, invece, riguarda il riconoscimento dei provvedimenti stranieri e, in particolare, si riferisce unicamente ad alcuni tipi particolari di provvedimenti. 23 Si riferisce, infatti, solo ai provvedimenti in materia di capacità delle persone, ai provvedimenti relativi all'esistenza di rapporti di famiglia ed ai provvedimenti concernenti diritti della personalità.

Da ultimo l'art.6624 disciplina il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di volontaria giurisdizione. Il rapporto tra queste disposizioni risulta, tuttavia, complesso, tenuto conto che gli artt.64-65-66 prevedono


Corte
di
Cassazione
3
settembre
2015
n.
17519
in
Rivista
di
 diritto
internazionale
privato
e
processuale
n.3/2016,
p
785;
 
MILAN
D.
Divorziati
ma
non
separati,
p
808
ss;


23
 
 Corte
 di
 Appello
 di
 Napoli,
 ordinanze
 5
 aprile
 2016
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n.
 2/2017,
p
398
ss;


24
ibidem;


(27)

rispettivamente requisiti e condizioni differenti per il riconoscimento. 25

Due sono le teorie riguardanti il rapporto tra questi articoli:

‐ Secondo una prima impostazione le norme contenute negli artt.65 e 66 opererebbero in modo esclusivo quando si ha a che fare rispettivamente con provvedimenti che riguardano capacità, esistenza di rapporti familiari e diritti della personalità (art.65) e con provvedimenti relativi alla volontaria giurisdizione (art.66); di conseguenza per ottenere il riconoscimento dei relativi provvedimenti si deve guardare esclusivamente a quanto disposto dall'art.65 o dall'art.66.

‐ Una seconda soluzione, invece, considera gli artt.65 e 66 come norme che prevedono una procedura semplificata ulteriore, aggiuntiva rispetto al regime generale contenuto nell'art.64.

Tra le due impostazioni, quella maggioritaria a livello giurisprudenziale è la seconda, cioè quella secondo cui le disposizioni contenute nell'art.64 operino come un regime di carattere generale26 che può, quindi, essere sempre utilizzato anche per il riconoscimento dei provvedimenti

25
 BARIATTI
 S.
 ,
 Sentenza
 straniera,
 in
 digesto,
 1998;
 FRIGESSI
 M.
 ,
 Sentenza
 straniera
 di
 divorzio
 di
 cittadini
 italiani
 e
 riforma
 del
 diritto
 internazionale
 privato,
 in
 Famiglia
e
diritto
n.
2/1999,
p
151;


26
Corte
di
Cassazione,
sentenza
17
luglio
2013
n.
17463
in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n.
 3/2014,
p
624
ss;


(28)

di volontaria giurisdizione o in materia di capacità delle persone, esistenza di rapporti familiari o diritti della personalità.

Per tale impostazione, gli artt.65 e 66 sono semplicemente regimi agevolati di riconoscimento che possono, nondimeno, essere utilizzati solo per quelle materie indicate negli articoli in questione.

Le procedure di cui agli artt.65 e 66 sono dunque agevolate e seguendo queste ultime è possibile ottenere il riconoscimento in modo più semplice, ma ciò non toglie che chi voglia ottenere il riconoscimento possa utilizzare anche il regime generale contenuto nell'art.64.

A tal proposito, la sentenza della cassazione del 17 luglio 2013, n.1746327 segue questa seconda impostazione ed infatti afferma che “la disciplina del riconoscimento delle

sentenze straniere in Italia, così come desumibile dalla legge 31 maggio 1995, n.218, non ha delineato un trattamento esclusivo e differenziato delle controversie sui rapporti di famiglia mediante l'art.65, ma ha descritto con l'art.64 un meccanismo di riconoscimento di ordine generale, riservato in sé alle sole sentenze, valido però per tutti i tipi di controversie, ivi comprese perciò quelle in tema di rapporti di famiglia”.

Quindi, anche se all'art.64 si fa espressamente riferimento solo alle sentenze, in realtà, il regime contenuto in tale disposto può essere considerato di ordine generale e risulta valido per tutti i tipi di controversie, comprese

27

ibidem;


(29)

quelle in tema di rapporti di famiglia cui si riferisce l'art.65.

Inoltre, la Cassazione prosegue dicendo che “rispetto a

tale generale modello operativo, la legge ha affidato poi all'art.65 la predisposizione di un meccanismo complementare, più agile di riconoscimento, allargato alla più generale categoria di provvedimenti, riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità, il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della non contrarietà all'ordine pubblico e dell'avvenuto rispetto dei diritti essenziali della difesa, esige tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i provvedimenti in questione siano stati assunti dalle autorità dello stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto”.

Per cui, quando ricorrono quelle condizioni si può ricorrere a questo meccanismo agevolato per ottenere il riconoscimento.

Questa sentenza si riferisce solo ai rapporti tra l'art.64 e 65, ma non menziona affatto l'art.66.

Tuttavia, la soluzione secondo cui l'art.64 può essere considerato un regime di carattere generale rispetto all'art.65, viene normalmente utilizzata anche con riferimento ai rapporti tra l'art.64 e 66, perché l'art.6628 al suo interno opera un rinvio alle condizioni di cui all'art.65.

28 Art 66 l. 218/1995: Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria

(30)

Ciò nonostante, esiste una certa incertezza su questo punto poiché, se è vero che la maggior parte delle pronunce ritengono le disposizioni in questione speciali rispetto ad un regime di carattere generale che può essere usato anche in materia di famiglia, vi sono però anche altre sentenze che, al contrario, ritengono che per i rapporti di famiglia debbano essere usate esclusivamente le disposizioni di cui all'art.65 e per la materia della volontaria giurisdizione debba essere usata solo la disposizione contenuta nell'art.66.29

2.5 Problemi interpretativi e innovazioni dell’art 64

È necessario adesso riprendere le 7 condizioni esposte ai sensi dell’art 64 dalla lettera “a” alla lettera “g” per individuare i problemi e innovazioni che alcune di esse pongono.

La prima ipotesi riguarda la questione relativa alla giurisdizione e, in particolare, la condizione affinché la sentenza straniera possa essere riconosciuta e si possa

“1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.” 


29
 Tribunale
 per
 i
 minorenni
 di
 Brescia,
 sentenza
 23
 dicembre
2013
in
Rivista
di
diritto
internazionale
privato
e
 processuale
n.
3/2015
p
573
ss;


(31)

produrre quell'effetto di automatico riconoscimento è che il giudice straniero abbia effettivamente giurisdizione sulla base dei criteri dettati dalla stessa legge italiana di diritto internazionale privato e processuale.

Quello che conta, dunque, non è il fatto che il giudice abbia rispettato la propria normativa internazional-privatistica in materia di giurisdizione, ma che vengano effettivamente riconosciute solo quelle sentenze che siano state pronunciate da giudici che, in virtù delle norme di diritto internazionale privato italiano, abbiano giurisdizione.

Le norme di diritto internazionale privato in materia di giurisdizione si trovano nella stessa legge 218/95 e sono l’art 3 e l’art 4.

L'art.3 è la norma di carattere generale sulla giurisdizione, che serve a stabilire quando ha giurisdizione il giudice italiano; tale norma non stabilisce però quando ha giurisdizione il giudice straniero ed è doveroso verificare se il giudice straniero utilizzando quegli stessi criteri contenuti nell'art.3 possa conoscere legittimamente della controversia. 30

30
 Art
 3
 l
 218/1995
 “1.
 La
 giurisdizione
 italiana
 sussiste
 quando
il
convenuto
è
domiciliato
o
residente
in
Italia
o
vi
 ha
un
rappresentante
che
sia
autorizzato
a
stare
in
giudizio
 a
norma
dell'art.
77
Cod.
Proc.
Civ.
e
negli
altri
casi
in
cui
è
 prevista
dalla
legge.



2.
La
giurisdizione
sussiste
inoltre
in
base
ai
criteri
stabiliti
 dalle
 Sezioni
 2,
 3
 e
 4
 del
 Titolo
 II
 della
 Convenzione
 concernente
 la
 competenza
 giurisdizionale
 e
 l'esecuzione
 delle
decisioni
in
materia
civile
e
commerciale
e
protocollo,
 firmati
a
Bruxelles
il
27
settembre
1968,
resi
esecutivi
con
 la
L.
21
giugno
1971,
n.
804,
e
successive
modificazioni
in
 vigore
 per
 l'Italia,
 anche
 allorché
 il
 convenuto
 non
 sia


(32)

L'art.4 riguarda l'accettazione e la deroga della giurisdizione italiana e in proposito solleva qualche problema.

Infatti, può avvenire, sulla base di quanto previsto dall'art.4, che una controversia che sulla base dell'art.3 avrebbe potuto essere instaurata di fronte all'autorità giudiziaria italiana, in realtà, a seguito di un accordo tra le parti, sia stata instaurata di fronte ad un giudice straniero.31

I problemi derivano, in particolare, dall’ipotesi in cui la controversia in questione riguardi la creazione o l'accertamento di status familiari (ad esempio lo status di coniuge o di filiazione) perché si ritiene che queste ultime abbiano ad oggetto diritti indisponibili e proprio per questo motivo, qualora le parti decidano di derogare alla

domiciliato
nel
territorio
di
uno
Stato
contraente,
quando
si
 tratti
 di
 una
 delle
 materie
 comprese
 nel
 campo
 di
 applicazione
della
Convenzione.
Rispetto
alle
altre
materie
 la
giurisdizione
sussiste
anche
in
base
ai
criteri
stabiliti
per
 la
competenza
per
territorio.”
 
 31
L’rt
4
l
218/1995
infatti
dispone
che
:
“1.
Quando
non
vi
 sia
giurisdizione
in
base
all'art.
3,
essa
nondimeno
sussiste
 se
 le
 parti
 l'abbiano
 convenzionalmente
 accettata
 e
 tale
 accettazione
 sia
 provata
 per
 iscritto,
 ovvero
 il
 convenuto
 compaia
 nel
 processo
 senza
 eccepire
 il
 difetto
 di
 giurisdizione
nel
primo
atto
difensivo.


2.
 La
 giurisdizione
 italiana
 può
 essere
 convenzionalmente
 derogata
a
favore
di
un
giudice
straniero
o
di
un
arbitrato
 estero
se
la
deroga
e
provata
per
iscritto
e
la
causa
verte
su
 diritti
disponibili.


3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.”

(33)

giurisdizione italiana, queste possono ottenere una sentenza all'estero, che però non potrà essere riconosciuta in Italia. 32

Parte della giurisprudenza33, a tal proposito, precisa che quando si tratta di queste controversie la deroga pattizia della giurisdizione ad opera delle parti non sia ammissibile con la conseguenza che anche il riconoscimento della sentenza ottenuto a seguito di tale deroga non dovrebbe essere consentito.

Altre norme in materia di giurisdizione sono sparse nella legge di riforma, anche nel titolo III dedicato alla determinazione della legge applicabile.

Qualunque norma prevista nella legge 218/1995 in relazione alla giurisdizione può poi servire ai fini della lettera “a” dell'art.64.

Non possono, inoltre, essere riconosciute in Italia sentenze pronunciate sulla base di criteri di giurisdizione esorbitanti, cioè non previsti dalla legge italiana.

Un esempio concreto di rifiuto di riconoscimento per mancanza della condizione elencata nella lettera “a” viene

32 TUO C. E., Riconoscimento di status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell’identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore, in Corriere giuridico n 7/2017;

33 Corte di Cass. civ. Sez. I, sentenza 22 luglio 2004, n. 13662- Corte di Cass. civ. Sez. I, sentenza14 gennaio 2003, n. 365- Corte di Cass. civ. Sez. I, 21 febbraio 2008, n. 4435 in Leggi d’Italia;

(34)

identificato nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 28 ottobre 2015, n.21947. 34

Si tratta di un caso in cui la Corte di Cassazione ha rifiutato il riconoscimento di una sentenza straniera in quanto la giurisdizionale era basata su un criterio esorbitante, cioè non previsto in nessun articolo della legge 218/95.

In particolare, si trattava di una sentenza che era stata pronunciata da una corte distrettuale statunitense: un giudice degli USA aveva condannato l'Iran al risarcimento dei danni subiti dai congiunti di cittadini americani di religione ebraica deceduti in Israele in conseguenza di un attentato terroristico rivendicato dalla fazione di Amàs; chi ha ottenuto tale sentenza si è poi rivolto ai giudici italiani per ottenere il riconoscimento della sentenza medesima.

La Corte di Cassazione, in seguito a questa richiesta di riconoscimento, ha affermato che questa sentenza statunitense non poteva essere riconosciuta perché i criteri di giurisdizione che avevano portato il giudice americano a pronunciarsi sulla questione non erano rintracciabili nella nostra legge di riforma.35

La controversia in questione aveva scarsi rapporti con il nostro ordinamento poiché si trattava di un fatto avvenuto in Israele e, di conseguenza, i criteri di giurisdizione che avevano portato il giudice americano a pronunciarsi

34
Corte
di
Cassazione
(s.
u.)
sentenza
del
28
ottobre
2015,
 n.
21947,
in
Massima
redazionale,
2016,
Leggi
d’Italia;
 35
ibidem


(35)

risultavano completamente diversi rispetto a quelli indicati nella legge 218/95.

Le lettere “b” e “c” dell'art.64 riguardano il rispetto dei diritti di difesa e la problematica si pone sul dubbio che questi ultimi siano valutati sulla base della legislazione italiana o sulla base della legislazione dello stato in cui il giudizio si è svolto e che si è poi concluso nella sentenza che si vuole riconoscere.

In questo caso è doveroso distinguere, perché la lettera “b” prende in considerazione la questione relativa alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo e prevede che la sentenza straniera possa essere riconosciuta in Italia a condizione che l'atto introduttivo sia stato notificato al convenuto sulla base di quanto richiesto dalla legge dello stato in cui il giudizio si è svolto.

In questa prima parte della lettera “b” dell'art.64, con riferimento alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo, bisogna tener conto delle condizioni richieste dalle norme processuali del giudizio straniero, però questa stessa lettera “b” aggiunge che, oltre a tener conto della regolarità della notifica sulla base della legge straniera, bisogna anche verificare il rispetto dei diritti di difesa nell'ambito del giudizio che si è concluso con la sentenza.36

36
Corte
di
Cassazione,
sentenza
del
22
aprile
2013,
n
9677,
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n
 2/2014,
p
390
e
ss;


(36)

Mentre con riferimento alla notifica bisogna tener conto della correttezza di quest’ultima alla luce della norma processuale straniera37, quando, invece, il giudice italiano va a verificare il rispetto dei diritti di difesa non deve limitarsi al modo in cui i diritti di difesa vengono concepiti nell'ordinamento straniero, ma deve verificare il rispetto dei diritti di difesa sanciti nell'art.111Cost, ricavati e confermati anche nell'art.6 paragrafo1 CEDU. 38

Possono essere richiamati vari casi che hanno applicato la lettera “b” dell'art.64, ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione del 22 aprile 2013, n.9677.39

Si trattava di una richiesta di riconoscimento di una sentenza di divorzio ottenuta in Tunisia.

Era necessario, quindi, verificare se ci fossero o meno le condizioni per il riconoscimento.

Nel caso concreto si è pronunciata in primo grado la Corte d'Appello di Genova la quale, a seguito della contestazione del riconoscimento di questo divorzio ottenuto in Tunisia, ha negato il riconoscimento di tale sentenza.

37Corte di Cass. civ. Sez. I, sentenza 24 febbraio 2014, n. 4392- Corte di Cass., sez. 1, 23 maggio 2008, n. 13425, in Leggi d’Italia;

38Corte di giustizia, 28 marzo 2000, C-7/98, (Caso Krombach), in Leggi d’Italia;

(37)

A seguito dell'impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, la questione è stata sottoposta alla Corte di Cassazione.

La Corte d'Appello di Genova ha rifiutato il riconoscimento della sentenza perché la parte che voleva ottenerlo e che aveva, quindi, interesse a far valere questa sentenza di divorzio, non aveva dimostrato concretamente le modalità con cui la notifica dell'atto introduttivo era stata compiuta in Tunisia.

La Corte di Cassazione in seguito ha precisato, infatti, che sulla regolarità della notifica in questione già il giudice tunisino si era pronunciato ed aveva affermato che la notifica dell'atto introduttivo risultava regolare.

La Cassazione, di conseguenza, ha poi affermato che il fatto che il giudice tunisino abbia constatato la regolarità della notifica sulla base della propria legislazione era da considerare una circostanza di cui risulta necessario tener conto, proprio perché sulla base dell'art.64 la regolarità della notifica deve essere accertata sulla base della legge straniera.

Non è però mai sufficiente valutare il rispetto della legge straniera, perché qualora quest’ultima contrasti con i principi dell'equo processo di cui all’art 111 cost e con i diritti di difesa40 allora, nonostante il rispetto delle

40 a riguardo una nota di VANIN sulla sentenza del 9 aprile 2015 della Corte d’Appello di Venezia “La sentenza straniera che, in osservanza della shari'a, dichiara lo scioglimento del matrimonio per avvenuto ripudio della moglie da parte del marito non può essere riconosciuta in Italia, ai

(38)

modalità richieste dalla legge straniera per il compimento della notifica, si potrebbe comunque arrivare ad escludere il riconoscimento.

In questo caso specifico la Corte d'Appello di Genova ha escluso il riconoscimento solo per il fatto che colui che voleva ottenere il riconoscimento della sentenza di divorzio non aveva dimostrato il modo con cui la notifica era avvenuta.

Tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che già il giudice straniero avesse constatato la regolarità della notifica. Occorre, dunque, evidenziare il fatto che i piani sono due ed entrambi sono stati valutati dal giudice italiano: il primo piano era il primo accertamento che doveva essere compiuto, relativo alla regolarità della notifica sulla base della legislazione straniera.

Nel caso concreto sembra che la notifica fosse avvenuta in modo regolare, tanto che sul punto già si era pronunciato il giudice tunisino.

Il secondo piano si occupava, invece, del caso in cui vi fossero dubbi sulla corrispondenza di questa notifica con i principi del giusto processo, ed ecco che il giudice poteva ulteriormente andare a sindacare e negare il riconoscimento della sentenza straniera, ma ciò non

sensi dell'art. 64, lett. b) e g), L. n. 218/1995, se pronunciata all'esito di un procedimento che non garantisce alla moglie il diritto di difesa, violando, in particolare, il principio del contraddittorio.” , in Nuova Giur. Civ. 11/2015, p 1029;

(39)

impone necessariamente alla parte l'onere di dimostrare concretamente come fosse avvenuta la notifica all'estero. Nel caso concreto non esisteva alcun elemento che facesse dubitare della correttezza della procedura seguita.

Conseguentemente la Corte di Cassazione ha riformato la pronuncia della Corte d'Appello di Genova.

Sempre in relazione all'art.64 lettera “b”, è possibile richiamare un'altra sentenza della Cassazione del 17 luglio 2013, n.17463. 41

Si trattava, in particolare, di verificare la possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera che era stata pronunciata dall'Alta Corte di Asmara (in Eritrea) in seguito ad un'azione di dichiarazione giudiziale di paternità.

Nel caso concreto risultava che la legge eritrea sulle notifiche risultasse rispettata: l'atto introduttivo della dichiarazione giudiziale di paternità, che era stato notificato al momento dell’introduzione del procedimento in Eritrea, seguiva le modalità previste dalla legislazione processuale Eritrea.

In particolare, la notifica era avvenuta attraverso la pubblicazione della notizia di fissazione dell'udienza su un quotidiano eritreo (questa, secondo la legislazione eritrea,

41
Corte
di
Cassazione,
sentenza
17
luglio
2013
n.
17463
in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n.
 3/2014,
p
624
ss;


(40)

era una modalità corretta di notificazione di un atto giudiziario) .

La Corte di Cassazione, nel caso concreto, ha affermato che fosse necessario in ogni caso controllare che al rispetto della legislazione straniera si affiancasse il corrispondente rispetto dei diritti di difesa, sulla base della nozione italiana di diritto di difesa, e ha costatato che tale giudizio non potesse essere riconosciuto.

Infatti, alla luce dei principi tipici del nostro processo, la pubblicazione sul giornale non è idonea a ritenere conosciuto l'atto introduttivo da parte del convenuto. Quindi, utilizzando queste argomentazioni, la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di riconoscere la sentenza in questione.

La lettera “c”, invece, richiede che la sentenza, per essere riconosciuta in Italia, debba consentire alle parti di costituirsi in giudizio sulla base della legislazione straniera, non considerando i termini previsti dalla normativa processuale italiana.

Nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio, deve essere dichiarata la contumacia dello stesso sempre sulla base della legislazione straniera.

Anche questo requisito attiene sempre al rispetto dei diritti di difesa e perciò le considerazioni sono analoghe a quelle fatte con riferimento alla lettera “b”.

(41)

Le lettere “d” ed “e” riguardano le ipotesi di giudicato, anche se i requisiti sono diversi a seconda della lettera presa in considerazione.

Tuttavia, la nozione di giudicato potrebbe essere differente nei vari stati: è necessario anche in questo caso comprendere se la sentenza debba essere passata in giudicato ( alla luce della lettera “d”) sulla base della nozione italiana di giudicato o sulla base di quella propria dello stato da cui quella sentenza proviene.

Quando si parla di giudicato, anche qualora non vi sia una corrispondente nozione del termine, deve essere comunque riconoscibile una sentenza che abbia carattere definitivo, contro la quale non potranno più essere esperiti mezzi ordinari di impugnazione nello stato straniero. Quindi, non bisogna far riferimento alla nozione italiana di giudicato ma alla nozione propria dell'ordinamento dello stato in cui la sentenza è stata pronunciata:42 se la sentenza non è più impugnabile allora potrà essere riconosciuta, se invece si tratta di una sentenza provvisoria o non ancora definitiva allora non potrà essere riconosciuta sulla base di quanto richiesto dall'art.64 lettera “d”.

42 VOLPINO D. , Il riconoscimento del giudicato statunitense, in Int'l Lis n 2/2007, 88;

MERLIN, Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo, in Studi in onore di G. Tarzia, I, Milano, 2005, p 521;

(42)

La lettera “e”, invece, richiede che la sentenza straniera passata in giudicato non debba contrastare con una sentenza italiana che a sua volta sia passata in giudicato. Anche in questo caso si pongono problemi con riferimento all'interpretazione di questo requisito e in particolare ci si chiede se la sentenza italiana debba riguardare la stessa fattispecie o meno, ossia se debba avere necessariamente stesse parti, stesso oggetto e stesso titolo. 43

La lettera in questione, in realtà, non richiede necessariamente il contrasto con una sentenza italiana riguardante le stesse parti, stesso oggetto e stesso titolo ma, per escludere il riconoscimento, è sufficiente il contrasto con una qualunque sentenza italiana passata in giudicato.

Deve trattarsi, dunque, di un caso di incompatibilità con una sentenza italiana passata in giudicato e perciò non è sufficiente una semplice divergenza tra il contenuto della sentenza straniera che si vuole riconoscere ed il contenuto della sentenza italiana passata in giudicato.

Da un primo punto di vista, motivo ostativo al riconoscimento è il contrasto con una qualunque sentenza

43 Riguardo la sentenza 27 ottobre 2016 pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 21741 ( v. nota 20) “Non è di ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera di divorzio, ai sensi dell'art. 64, lett. e), L. n. 218/1995, il giudicato formatosi in Italia sull'accordo separativo, stante la non assimilabilità della causa petendi, del petitum e degli effetti delle due pronunce.” In Quotidiano giuridico, 2016;

(43)

italiana, però questo contrasto deve essere tale da rendere incompatibile la sentenza straniera con quella italiana. 44 Se ad esempio tra la sentenza straniera e quella italiana vi fosse una discordanza nelle motivazioni, ma la parte del dispositivo delle rispettive sentenze fosse la stessa, non si potrebbe ritenere questo contrasto tra i motivi che hanno condotto il giudice italiano e il giudice straniero ad adottare una sentenza con un dispositivo analogo tale da impedire il riconoscimento della sentenza straniera.

La lettera “f” ha che fare con la litispendenza, ossia la sentenza straniera non può essere riconosciuta qualora penda in Italia un giudizio tra le stesse parti, che abbia lo stesso oggetto e che sia iniziato prima rispetto al giudizio straniero.

A tal proposito è opportuno evidenziare il fatto che l'inciso della previa pendenza del giudizio in Italia rappresenta una novità rispetto alla disciplina previgente.

Quest’ultima, infatti, pur prevedendo una serie di condizioni per la delibazione della sentenza, ai sensi dell’ormai abrogato art 797 cpc , non considerava tra tali condizioni l’inciso di cui alla lettera “f” della legge di riforma del 1995.45

Nella versione precedente si prevedeva più in generale che la sentenza straniera non potesse essere riconosciuta quando in Italia pendeva un giudizio tra stesse parti,

44
ibidem;


(44)

avente lo stesso oggetto e che fosse iniziato prima che la sentenza straniera fosse passata in giudicato, ma non necessariamente prima dell'inizio del giudizio straniero. È stato introdotto questo requisito perché si è voluto porre un freno ad eventuali tattiche utilitaristiche da parte di una delle parti che, magari, rendendosi conto che il giudizio straniero non portava ad esiti favorevoli, prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, poteva (sulla base del vecchio regime) proporre una domanda analoga in Italia e, quindi, impedire gli effetti del riconoscimento della sentenza straniera che con ogni probabilità le avrebbe dato torto. 46

All’art 64, invece, si prevede che l'effetto preclusivo rispetto al riconoscimento della sentenza straniera operi soltanto nel caso in cui il giudizio pendente in Italia sia iniziato prima del giudizio straniero perché se questo è iniziato prima non si può dire che sia stato frutto di una valutazione di convenienza della parte47: questa è la ratio dell'aggiunta dell'inciso introdotto con l'art.64 lettera “f”. Gli artt.64 ss della legge di riforma in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere hanno ormai un carattere residuale, poiché bisogna considerare l'esistenza di convenzioni internazionali e di regolamenti dell'Ue aventi ad oggetto le stesse materie.

46
BALLARINO
T.,
op.
cit.
,
p
102;


47
Corte
di
Cassazione,
sentenza
1
dicembre
2016,
n.
24542
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 n.
 4/2017,
p
1026
ss;


(45)

Nei regolamenti dell'Ue non vengono disciplinati nello stesso modo i meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, in quanto non esiste una procedura unica e uniforme.

(46)

CAPITOLO III

IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE NELLA DISCIPLINA

CONVENZIONALE

3.1 La rilevanza delle convenzioni nell’art 2 della l. 218/1995

Il tema del riconoscimento delle sentenze straniere è caratterizzato altresì dalla presenza dalla presenza di molteplici convenzioni internazionali, accordi bilaterali o multilaterali identificativi dei rapporti che l’Italia ha con i differenti stati.

La rilevanza della disciplina convenzionale si evince, in modo particolare, dalla legge di riforma italiana n 218/1995; infatti, l’art 2 dispone a riguardo:

“1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano

l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.”

La disciplina interna resta, quindi, applicabile solo quando non vi siano convenzioni che abbiano già disposto diversamente.

(47)

Esempio e conferma dell’importanza della disciplina convenzionale è un passo della sentenza della Cassazione Civile del 18 maggio 2006 n. 1174448, la quale ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento in Italia di una sentenza di condanna al pagamento degli alimenti, pronunciata in Polonia in data 26 marzo 1992, nella quale si dispone “Va innanzi tutto osservato che il

procedimento per la dichiarazione di efficacia della sentenza polacca in oggetto è disciplinato dalla Convenzione de L'Aja del 2 ottobre 1973 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari, ratificata con L. 24 ottobre 1980, n. 745, non già - come affermato nella sentenza impugnata e ritenuto dallo stesso ricorrente - dalla L. n. 218 del 1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, che all'art. 2 ha espressamente disposto che le disposizioni della stessa legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. “

In questa sentenza viene evidenziata la rilevanza di una convenzione di carattere multilaterale, la Convenzione de L’Aja del 1973, che disciplina nel caso specifico il procedimento per la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, ponendo su un piano secondario la disciplina interna in materia.

48
Corte
di
Cassazione,
sentenza
18
maggio
2006,
n
11744,
 in
 Rivista
 di
 diritto
 internazionale
 privato
 e
 processuale
 2007,
p
404
ss;


(48)

Tuttavia, è opportuno precisare che gli accordi tra stati prevalgono non solo quando si richiamino le convenzioni multilaterali, che in quanto tali coinvolgono più stati firmatari, ma anche quando gli accordi risultino semplicemente bilaterali, ossia tra due soli stati.

È rappresentativa a riguardo una sentenza della Corte di Cassazione dell’ 11 giugno 2003, n.936549, con la quale si ottiene la dichiarazione di esecutività nel territorio italiano avvenuta nel 2000 di una sentenza emessa dal tribunale di Mosca in data 15 giugno 1988 e che ha come oggetto una controversia insorta tra 2 società in relazione ad un contratto di fornitura di merce.

“La Corte di Appello ha accertato l'attualità della vigenza della Convenzione intervenuta il 25.01.1979 tra l'Italia e (per brevità) l'Unione Sovietica, nonché il carattere di "lex specialis" della convenzione stessa rispetto alla disciplina generale del sistema italiano di diritto internazionale privato introdotto con la legge 31 maggio 1995, n. 218), stante il disposto dell'art. 2 secondo il quale le disposizioni della legge stessa non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;”

Nello specifico, il passo del dispositivo evidenzia che, pur trattandosi di un accordo bilaterale (tra Unione Sovietica e

49 Corte di Cassazione, sentenza 11 giugno 2003, n 9365, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2004, p 654;

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