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Convenzioni multilateral

IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE NELLA DISCIPLINA

3.2 Convenzioni multilateral

Tra le molteplici convenzioni che disciplinano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, sul piano multilaterale, in particolar modo, è opportuno indicare alcuni accordi tra stati concernenti materie specifiche. Innanzitutto, è necessario richiamare le Convenzioni elaborate in seno alla Conferenza dell’Aja del diritto internazionale privato, la cui prerogativa è, da un lato, di interessare un ambito differente, talvolta più ampio, rispetto a quello comunitario50, e dall’altro quella di essere una conferenza internazionale volta a sviluppare convenzioni a carattere universale, che possono cioè essere ratificate anche dai paesi che non abbiano partecipato alla stipulazione della convenzione stessa.51 Prima fra tutti, la Convenzione dell'Aja del 1970, ratificata in Italia con la l. n. 301/1985 ed entrata in vigore l’anno seguente, che tratta in modo specifico l’efficacia dei divorzi e delle separazioni legali: si applica al

50
IRTI
N.
,
Dizionari
del
diritto
privato,
a
cura
di

BARATTA
 R.
 ,
 Diritto
 internazionale
 privato,
 Giuffrè
 editore,
 2011,
 p
 420;


51
 Corte
 di
 Cassazione,
 sentenza
 21
 giugno
 1995,
 n
 6973,
 RIPP
 1996,
 p
 549;
 Corte
 di
 Cassazione
 18
 ottobre
 1991,
 n
 11045,
RIPP
1993,
p
441;
ANESCHI
A
La
portata
applicativa
 della
 Convenzione
 e
 gli
 accordi
 internazionali
 successivi
 in
 Separazione
personale
dei
coniugi,
2012
(
aggiornato
2017)


riconoscimento, in uno Stato contraente, dei divorzi e delle separazioni acquisiti in un altro Stato contraente, per effetto di un procedimento giudiziario o di un'altra procedura ufficialmente riconosciuta in quest'ultimo Stato, che ivi presentino efficacia legale.

La Convenzione, tuttavia, non si occupa delle disposizioni relative alla colpa, né dei provvedimenti o delle condanne accessorie pronunciati nella decisione di divorzio o di separazione, in particolare le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli. 52

I suddetti divorzi sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente, salve le altre disposizioni della Convenzione, se, al momento della domanda nello Stato del divorzio o della separazione:

‐ il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;

‐ l'attore vi aveva la propria dimora abituale ed è stata, altresì, adempiuta una delle seguenti condizioni: 1) questa dimora abituale era durata almeno un anno subito prima della data della domanda; 2) i coniugi vi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme;

‐ entrambi i coniugi erano cittadini di questo Stato;

‐ l’attore era cittadino di questo Stato ed è stata, inoltre, realizzata una delle condizioni seguenti: 1) l’attore vi aveva la propria dimora abituale; 2) vi aveva dimorato

52
 ANCESCHI
 A.
 ,
 Il
 riconoscimento
 delle
 separazioni
 pronunciate
 all’estero:
 la
 Convenzione
 dell’Aja
 del
 1970
 in
 Separazione
 personale
 dei
 coniugi
 ,
 2012
 (aggiornato
 nel
 2017);


abitualmente durante un periodo ininterrotto di un anno, compreso almeno parzialmente nei due anni precedenti la data della domanda;

‐ l'attore nella causa di divorzio era cittadino di questo Stato e sono, inoltre, adempiute le due seguenti condizioni: 1) l'attore era presente in questo Stato al momento della domanda; 2) i coniugi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme in uno Stato la cui legge non prevedeva il divorzio al momento della domanda.

Inoltre, è importante precisare che il riconoscimento del divorzio o della separazione non può essere negato adducendo che:

‐ la legge interna dello Stato in cui sia invocato il riconoscimento non permetterebbe, secondo i casi, il divorzio o la separazione per i medesimi fatti;

‐ sia stata applicata una legge diversa da quella che sarebbe stata applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato di questo Stato;

‐ salvo quanto risulti necessario per l'applicazione di altre disposizioni della Convenzione, le autorità dello Stato in cui sia invocato il riconoscimento di un divorzio o di una separazione, non possano procedere a nessun esame nel merito della decisione.

Un caso applicativo interessante si ha con la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 198 del 16 maggio

200853, attraverso la quale il tribunale sardo ha dichiarato efficace nell'ordinamento italiano il provvedimento di divorzio pronunciato da un tribunale egiziano e fondato sull'istituto del cd. talaq, che in particolare consente il ripudio della moglie da parte del marito.

La decisione della Corte d'Appello si basa principalmente sul fatto che la procedura del talaq non appare contraria all’ordine pubblico italiano, né viola il diritto del contraddittorio, in quanto alla moglie è sempre consentito di intervenire nella procedura del divorzio.54

Il talaq pronunciato dal marito è revocabile e comporta la realizzazione di un effetto che può essere comparato a quello della separazione nel diritto occidentale.

Infatti, il matrimonio permane ed i suoi effetti rimangono sospesi fino all’accertamento dell'effettiva assenza di gravidanza.

È, inoltre, concesso al marito lo ius poenitendi, con ripresa della convivenza e della normale vita coniugale, oppure la possibilità di pronunciare un altro talaq ancora revocabile. Il divorzio diventa irrevocabile se il marito non ha esercitato lo ius poenitendi, né ha pronunciato un nuovo talaq revocabile, oppure ha pronunciato per tre volte la

formula del talaq.

Il talaq, se non è avvenuto in presenza della moglie, come nel caso di specie, deve essere portato a conoscenza di

53
 Corte
 d’Appello
 di
 Cagliari,
 sentenza
 16
 maggio
 2008
 n.
 198,
Rivista
di
diritto
internazionale
privato
e
processuale
n
 3/2009,
p
647;


quest'ultima attraverso la trasmissione di una copia della dichiarazione dello sposo.

Tale adempimento serve non soltanto ad informare la moglie dell'avvenuta decisione del marito e dell’inizio del periodo di ritiro legale che la moglie dovrà trascorrere prima di risposarsi, ma anche al fine di consentirle di dare o meno il suo consenso.

La mancanza del consenso della moglie è importante, in quanto le riserva il diritto ad un'indennità di consolazione (la mut’ah) che tiene conto della situazione finanziaria del marito, delle circostanze del divorzio, della durata del matrimonio e viene calcolata sulla base di un assegno alimentare di almeno due anni.

Tale indennità è dovuta dal marito alla fine del ritiro legale, durante il quale lo stesso è obbligato, comunque, a corrispondere alla moglie un assegno per il suo mantenimento (oltre a tale indennità, alla moglie è dovuta anche la parte residua della dote).

Da quanto detto discende che non può ritenersi sussistente alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico italiano, neppure sotto il profilo della violazione del contraddittorio.55

55
Per
ordine
pubblico
si
intende,
in
generale,

il
complesso
 dei
 principi
 fondamentali
 che
 caratterizzano
 la
 struttura
 etico‐sociale
 della
 comunità
 nazionale
 in
 un
 determinato
 momento
 storico,
 ed
 i
 principi
 inderogabili
 immanenti
 nei
 più
importanti
istituti
giuridici;


La Corte, dunque, osserva che ai sensi dell'art. 10 della convenzione dell'Aja del 1970, lo Stato contraente possa rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se questi risultino manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, e ciò non si può certamente sostenere nel caso del talaq.

Questa pronuncia si innesta in una scia giurisprudenziale56 e dottrinale57 creatasi intorno alla Convenzione dell’Aja del 1970 che ci porta ad osservare che vi sia l'accettazione da parte dello stato italiano di un concetto di ordine pubblico ridotto al suo nucleo essenziale, ossia correlato unicamente ai principi veramente irrinunciabili e fondamentali dell’ordinamento.

Nell’ambito della conferenza dell’Aja, importantissime sono anche le due conferenze del 1973, ratificate in Italia con l. n. 745/1980 e aventi per oggetto le obbligazioni

56 Corte di Cassazione, sentenza 17 marzo 1993, n. 3190, Rivista Diritto Internazionale 1993, p. 271;

Corte di Cassazione 14 gennaio 1982, n. 228, in Dir. fam. e pers., 1982, 454 ss. ; Corte di Cassazione sentenza 1 marzo 1983, n. 1539, in Rivista diritto internazionale privato e processuale, 1984, 531 ss. ;

57D’ARIENZO, Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano, in Dir. fam. e pers., 2004, 189 ss.; MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, Cedam, 1954, 325 ss.; SALERNO, Principio del contraddittorio e riconoscimento delle sentenze straniere, in Rivista diritto internazionale, 1979, 67 ss. ;

alimentari di vario tipo (per i minori e non solo), derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità. 58 La prima di dette convenzioni riguarda la legge applicabile e la seconda l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni in questione.

In particolare, la Convenzione relativa al riconoscimento delle decisioni sancisce che questo abbia luogo relativamente a decisioni di autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente, allorché intervenute tra un creditore ed un debitore d'alimenti, oppure tra un debitore d'alimenti ed una pubblica istituzione che chieda il rimborso per una prestazione fornita ad un creditore d'alimenti (art. 1), sempre, naturalmente, in connessione ad alimenti dovuti alle categorie di persone contemplate dalla convenzione. 59 In particolare, ai sensi dell’art 4 il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento si hanno qualora quest’ultimo sia stato reso da un’autorità considerata competente e se il provvedimento stesso non possa più essere oggetto di un ricorso ordinario nello stato d’origine. Inoltre, il riconoscimento o l’esecuzione della decisione può nondimeno essere negato quando (art 5) :

‐ sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico dello stato richiesto;

58

IRTI
N,
cit.
;


59
VITTA
E.
L’obbligazione
alimentare,
in
Diritto
di
famiglia
 nel
diritto
internazionale
privato
e
processuale,
1990;


‐ la decisione risulti da una frode commessa nella procedura;

‐ vi sia un litigio tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto pendente di fronte a un’autorità dello stato richiesto, adita per prima;

‐ la decisione risulti incompatibile con una decisione resa tra le stesse parti e vertente sul medesimo oggetto, sia nello Stato richiesto sia in un altro Stato, qualora, in quest’ultimo caso, essa adempia le condizioni necessarie per il riconoscimento e l’esecuzione nello Stato richiesto. Le due convenzioni del 1973 sono destinate a sostituire quelle del 1956 e del 1958 nei rapporti tra gli Stati che di esse sono parti (art. 18 della prima convenzione e l'art. 29 della seconda).

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