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Capitoli di Cagliari

Nel documento a cura di Giovanni Murgia (pagine 106-128)

650 1643 febbraio 7, Cagliari (Parlamento)

I consiglieri della città di Cagliari, per voce del sindaco Francesco Ravaneda, supplicano il viceré di approvare i seguenti capitoli:

1. Che alla città vengano confermati tutti i privilegi e i capitoli di Corte concessi. Il viceré approva; il sovrano conferma.

2. Negli ultimi decenni la popolazione cittadina è notevolmente aumentata per cui è indispensabile che alla città venga concesso di immagazzinare almeno settantamila starelli dí grano, acquistato al prezzo d'afforo, e con il beneficio della franchigia di esportazione, non essendo più sufficienti i quarantamila starelli riconosciutile nel Parlamento Gandia. Notevoli quantità di grano dovranno essere immagazzinate nel Castello dove, in caso di invasione di nemici, potranno essere accolte le popolazioni degli altri sobborghi della città, in particolar modo di Stampace e di Villanova, luoghi aperti e privi di opere di difesa. In questi anni, infatti, nel quartiere si sono costruiti molti edifici, in grado di accogliere numerose persone. Il viceré risponde che tale istanza dovrà essere presentata al sovrano, il quale, dal canto suo dichiara che avrebbe, al riguardo, preso una decisione.

3. Per la buona amministrazione della giustizia, e per evitare notevoli spese per processi di poco conto, viene richiamato il rispetto della prammatica del principe Doria, che fissa in non meno di cento lire il tetto delle spese dei processi che dovranno essere affidati al Tribunale della Reale Udienza, ed in cinquanta lire quelli discussi dal veghierato e dai tribunali minori. Il viceré approva; il sovrano conferma.

4. Da alcuni anni a questa parte numerose aziende, monasteri, chiese, ospedali, vedove ed orfani, si trovano in condizioni di grave difficoltà in quanto, godendo di censi, non riescono a riscuoterli per l'opposizione dei debitori.

Da questo ne derivano liti giudiziarie che assorbono molte risorse. Si chiede quindi al viceré, che venga vietato agli avvocati dei tribunali maggiori e minori di interporre opposizione nei processi per il recupero dei censi, in quanto questo va a danno dell'aumento dei traffici e degli affari. Il viceré approva; il sovrano conferma.

5. Da alcuni anni a questa parte è invalsa la prassi che i notai presentino le pratiche per istanze di processi civili, facendole poi firmare dai giudici, il che torna a danno della buona amministrazione della giustizia, in quanto questi hanno interesse a prolungare i tempi della discussione delle cause, per lucrare maggiori guadagni. Dovrà essere quindi vietato ai notai di occuparsi di processi civili, sotto pena della comminazione di una multa pari a duecento ducati e alla perdita dell'ufficio. Ugualmente i giudici che non firmeranno le pratiche di proprio pugno dovranno essere multati per mille ducati e privati del loro incarico. Il viceré si pronuncia richiamando il rispetto dell' accostumato; il sovrano conferma.

6. La disponibilità e l'abbondanza delle carni per la macellazione si rivela di grande utilità per la popolazione. Ora, i continui interventi da parte del procuratore fiscale della regia corte non solo intralciano il commercio di tale prodotto, ma allontana anche gli allevatori, per cui si rischia la penuria. Il procuratore fiscale, infatti, nel richiedere i bollettini198 per il controllo della provenienza del bestiame e delle carni, li trattiene per lungo tempo, intromettendosi in compiti che non gli sono propri. Si chiede pertanto che i bollettini e la provenienza del bestiame vengano riconosciuti entro le ventiquattro ore dalla presentazione. I bollettini dovranno essere consegnati ai ministri della città, che provvederanno a far macellare il bestiame e a ripartirne la carne fra le macellerie; compito questo che deve essere assolutamente essere svolto dal detto procuratore. Il viceré approva; il sovrano conferma.

7. Una Prammatica promulgata dal viceré Giovanni Andrea Doria Landi, prin-cipe di Melfi (1637-1639), ordina che i labradors, cioè gli agricoltori, non possono essere incarcerati per debiti nei mesi riservati alla semina ed alla raccolta dei cereali. Da qualche tempo è invalso il costume di applicare tale disposizione anche per i debiti contratti precedentemente alla sua promulga-zione, il che si riflette negativamente sui creditori. Si chiede pertanto che tale disposizione non abbia valore retrospettivo, ma venga applicata per i debiti contratti dai coltivatori dopo la sua emanazione. Il viceré risponde che si rispetti quanto è stato decretato dal principe Doria; il sovrano conferma.

198 In Sardegna, per combattere l'abigeato, cioè il furto ed il traffico di bestiame rubato, a partire dal Cinquecento, venne riorganizzato l'istituto della Compagnia barracellare, che aveva il compito di vigilare su tutte le attività economico-produttive che venivano svolto nel territo-rio del feudo e sulla sicurezza pubblica. Istituto di assicurazione ante litteram, aveva il compi-to di rifondere il valore del danno subicompi-to a coloro che si rivolgevano ad essa assicurando i pro-pri beni. Per individuarne l'appartenenza il bestiame doveva portare un apposito marchio padronale, ed essere registrato in appositi registri, detti bollettini. Su questa istituzione cfr. B.

PORCHEDDU, I Barracelli, fondazione e legislazione, Sassari 2003.

8. Sia fatto divieto ai padri che stipulano contratti di lavoro per le loro figlie di percepirne il salario. Si verifica, infatti, che al termine del contratto queste si trovano senza alcuna dote, necessaria per accasarsi. I datori di lavoro, pertanto, d'ora in avanti dovranno depositare tali salari presso il deposito-io reale, il quale avrà il compito di custodirlo fino a matrimonio avvenuto.

Spetterà al padre d'orfani a questo punto ordinare che le somme dí denaro affidate al depositati°, vengano rimesse alla legittima proprietaria. In caso di morte di questa, in condizione di nubile, il denaro dovrà essere assegnato ai parenti più prossimi. Nel caso invece che la defunta non abbia parenti stretti il denaro dovrà essere assegnato all'ospedale della città, a titolo di beneficio della sua anima. Il viceré, nel ribadire che il mandato di pagamento dovrà essere emesso dalla Real Cancelleria, e per il rilascio del quale non potranno essere richiesti più di sei soldi e mezzo, accoglie quanto supplicato. Il sovrano esprime parere concorde.

9. Nella città le spese per il vestiario sono particolarmente alte, non solo per il costo delle stoffe, sete ed altri tessuti, ma soprattutto per i prezzi di confezio-namento applicati dai sarti, corsettai (giponers) e calzettai (calceters), i quali operano separatamente, per cui si è obbligati a rivolgersi a tre artigia-ni diversi. Per evitare abusi nei prezzi per il confezionamento degli abiti è necessario che le tre attività siano svolte contestualmente da ciascuna di que-ste categorie artigianali, per la cui formazione dovrà essere richiesto un periodo di apprendistato non inferiore ai sei anni. Il viceré, nel sottolineare l'affinità delle tre professioni, assicura il suo intervento per soddisfare la richiesta; nel frattempo si osservi l'accostumato. Il sovrano esprime parere concorde.

10.11 sindaco della città avanza la richiesta che, d'ora in avanti, la stampa di libri e di altri scritti venga riservata esclusivamente a questa, per evitare che nel Regno circolino opere spesso lesive della stessa autorità viceregia e pericolose per la salvaguardia della purezza della fede. Per evitare l'esplodere di conflitti e tensioni di natura non solo religiosa, ma anche politica, è indispensabile pertanto che la stampa venga sottoposta ad un rigido controllo, tanto più che nell'isola vengono stampati opuscoli, diffusi come edizioni straniere, calunniosi nei confronti di Dio e dei santi. Il viceré risponde che sulla materia in oggetto dovranno rispettarsi le disposizioni del sovrano, il quale, a sua volta, conferma quanto da questi ordinato.

11. Ugualmente supplica che, d'ora in avanti, nessun sarto, o maestro di taglio (mastre de tigera), possa trattare stoffe non contrassegnate dal marchio della città, pena la multa di cinquanta ducati per essi e gli ufficiali addetti al

controllo, e di trecento ducati per coloro le metteranno in vendita, con la confisca delle stesse. Per concessione regia, infatti, alla città è stato riconosciuto il privilegio di apporre un proprio marchio su tutte le merci in essa introdotte, e questo per evitare truffe e illeciti profitti. I proventi delle multe dovranno essere ripartiti, per un terzo a favore del denunciante la frode e per i due terzi alla cassa regia. Il privilegio viene riconfermato dal viceré e dallo stesso sovrano.

12. Per evitare che i poveri abitanti delle appendici della città, dei sobborghi di Lapola, di Villanova e di Stampace, vengano di continuo sottoposti dai sergenti e dalle guardie a comandamenti ordinari e straordinari senza retribuzione durante i mesi estivi, il sindaco supplica il viceré affinché, d'ora in avanti, le richieste di tali servizi, nel corso dell'anno, siano a carico della regia cassa, come già avviene per i comandamenti prestati nei mesi invernali.

Avanza poi la richiesta che, al pari del sindaco del quartiere di Stampace, anche i sindaci degli altri quartieri, in occasione di rassegne generali o di altri avvenimenti straordinari, come nel caso di pericolo d'invasione del Regno da parte di nemici, venga riconosciuto il grado di tenente di cavalleria, ciascuno però all'interno della propria compagnia. Gli stessi sindaci, inoltre, dovranno designare i caporali incaricati di coordinare e distribuire tra i cittadini i diversi servizi civici. Il che, per il futuro, eviterà agli abitanti dei quartieri della città gli aggravi ed i soprusi ai quali venivano sottoposti dai sergenti i quali, molto spesso, in caso di rifiuto o di resistenza all'esecuzione del servizio, non solo li incarceravano, ma talvolta li costringevano a pagare pesanti multe, quando non procedevano direttamente al sequestro di quei pochi beni posseduti, come le lenzuola e le coperte del letto.

13. Lo stesso sindaco presenta al viceré la richiesta perché nel sobborgo di Lapola, nell'elezione dei sindaci venga rigorosamente rispettata l'antica consuetudine, in base alla quale la terna dei nomi, ciascuna rappresentativa dei tre ordini in cui sulla base del censo venivano suddivisi i cittadini, veniva proposta da una commissione composta dai tre sindaci in capo in carica, da tre loro predecessori, ed alla presenza di sei probiuomini, riuniti nella sacrestia della chiesa parrocchiale. Le terne venivano poi presentate al viceré il quale, il 10 di gennaio di ciascun anno, giorno della circoncisione del signore, procedeva all'elezione dei tre sindaci in capo, in rappresentanza dei tre ordini. Per essere eletti a tale carica era indispensabile possedere alcuni requisiti, tra i quali: l'essere cittadini nati e battezzati nei diversi sobborghi della città; l'aver ricoperto la carica di sindaco di secondo grado; aver superato i trentacinque anni di età, ed essere cittadini onesti e zelanti del pubblico bene. Da tempo, veniva rimarcato, tale consuetudine, e tali

requisiti non vengono più rispettati, in quanto a formare le terne sono i tre sindaci in carica, senza la presenza dei tre loro predecessori e dei probiuomini. Si è verificato, pertanto, che a ricoprire tale carica siano state chiamate persone incompetenti ed oltretutto dannose per il pubblico bene. Il sindaco della città di Cagliari si rivolge quindi al viceré perché intervenga prontamente coll'intimare ai sindaci in carica di rispettare rigorosamente l'antica regola, pena l'immediata destituzione dall'incarico ricoperto, l'annullamento di qualsiasi nomina e la comminazione di una multa pecuniaria di cinquecento ducati a favore della regia cassa. Il viceré risponde che si faccia come si supplica; il sovrano conferma.

14. Sempre da parte del sindaco viene richiamato il rispetto dell'antico privilegio goduto dalla città per cui il protomedico, responsabile del presidio sanitario del Regno, debba risiedere esclusivamente nella città di Cagliari. In caso di rifiuto questi dovrà essere sostituito nell'incarico da altra persona di nomina regia o viceregia. La richiesta del rispetto di tale privilegio scaturisce dal fatto che per alcuni anni la sede del Protomedicato, attualmente incarico ricoperto dal dottor Ariu, è stata trasferita in quella di Sassari. Il viceré ribadisce il rispetto di tale privilegio; il sovrano conferma.

15.Alcuni gremi hanno autonomamente proceduto a modificare le tariffe per le loro prestazioni d'opera ed i prezzi delle loro produzioni, con grave danno per i cittadini. Il sindaco si rivolge pertanto al viceré perché decreti la validità applicativa degli statuti dei gremi, o confrarìe, dei sarti, falegnami, orafi, argentieri, muratori, carrettieri, pescatori e facchini, e di altre categorie lavorative presenti nella città e nei suoi quartieri, soltanto a seguito dell'approvazione sancita dalle autorità civiche. Per i maggiorali di quei gremi non rispettosi delle deliberazioni adottate dal consiglio civico dovrà essere applicata una penale pari a cinquecento ducati, e la condanna alla carcerazione per un anno. Il viceré, nell'accogliere quanto supplicato, rimarca che tale decretazione non ha valore per gli statuti già approvati e da lui sanzionati. Il sovrano ordina inoltre che le loro riunioni dovranno tenersi alla presenza o previa autorizzazione del viceré, o alla presenza del governatore del Regno, o di un funzionario del regio.

16. Nella città è stato possibile istituire l'Università e lo studio generale grazie all'impegno e alla iniziativa dei tre Stamenti. Finora però il peso economico-finanziario di tale istituzione, relativo sia alle retribuzioni delle cattedre che alle spese di gestione, è ricaduto esclusivamente sulla città. Nonostante ciò i rappresentanti dello Stamento militare e dell'Ecclesiastico prendono parte alle decisioni relative alla sua gestione, senza dare il promesso contributo

finanziario. Si chiede, pertanto, che a questi non sia consentito di parteciparvi finché non abbiano assicurato il loro contributo. Il viceré risponde che la richiesta dovrà essere presentata al sovrano; questi, a sua volta, incarica lo stesso a prendere i provvedimenti del caso.

17 .Le spese che la città sostiene per la gestione dell'Università sono particolarmente onerose, per cui, al riguardo, si chiede la concessione di una sacca annuale pari a cinquemila starelli di grano. La città, infatti, a partire dal 1626, ha dovuto sopportare un servici° a favore della Corona di trecentomila scudi, più un altro straordinario di quarantamila per spese di guerra e per invasioni di nemici. Il viceré, nel definire la richiesta conveniente per lo sviluppo degli studi, la rinvia al sovrano, il quale l'accoglie.

18. Viene sollevato il problema relativo al privilegio, goduto dai titolati laici ed ecclesiastici, dell'esenzione dal pagamento dei diritti reali sulle merci da loro movimentate, il che si ripercuote negativamente sia sulle finanze del Regno, sia, e soprattutto, su quelle della città, già pesantemente erose dalle spese di guerra a sostegno della Corona. Pertanto, poiché assai spesso questi negoziano formaggi ed altri beni non direttamente da loro prodotti, incamerandone nel contempo anche i relativi diritti, si rende necessario intervenire per porre con urgenza un limite all'ammontare del valore delle merci da esentare dai carichi fiscali, che per i prelati, titolati e giudici; non dovrà superare il tetto dei trecento ducati, e dei cento ducati per i cavalieri d'abito, e per gli altri particolari. Il viceré, nell'accogliere l'istanza presentata, rimarca che dal valore della quantità dei prodotti liberi dai tributi, dovranno essere defalcate quelle quantità necessarie ad uso privato e familiare. Il sovrano richiama il rispetto dei privilegi, ribadendo che coloro che lí infrangeranno, o se ne serviranno in maniera fraudolenta vengano condannati.

Il viceré quindi decreta e fa registrare tutti i capitoli approvati.

13 Caller ja estan dats199 c. 606

Excellentissim serior president de sa magestat en estas Corts y generai Parlament.

Las serialadas gracias y mercets que esta illustre y fidelissima Qiutad de Caller espera rebre del rey, nostre serior, en estas Corts y generai Parlament, que representant sa real persona se estan per vostra excellencia celebrant en aquest rene de Sarderia en

199 Le parole: "13 Caller ja esta dat" di c. 606 costituiscono una segnalazione dello scriva-no sul margine in alto. Il "13" probabilmente rappresenta un tempo della loro successione di capitoli.

recort y contemplacio de las que sempre ha conseguit de sos serenissima progenitors de imortal memoria y la actual necesitat que te de algunas cosas importants per a son decoro y conservacio, essen200 la fortalesa mes important cap y clau de tot lo rene, li influexen bastants y justificats alientos de implorarlas en tant oportuna ocasio no sols per al bon govern y subvencio de sos naturals y veins, pero tanbe per a poderse aquells majorment animar a la continuacio de son real servey ab la innata fidelitat que en totas las ocasions han mostrat. Per tant mediant Francisco Ravaneda, sindich del estament real y de dita ciutat en las matexas Corts, representa a vostra excellencia los capitols seguents per a que ab sa acostumada beniiiitat se serversca decretarlos.

(Suplica que se confirmen todos privilegios y capitulos de corte hasta concedidos y se entienda tanto de los que se han observado y observan como de los que no se son observados, ni observan, attento tiene privilegio particular que no se puedan derogar.)201

1. Primerament suplica a vostra excellencia mane confirmar tots los privilegis y capitols de con fins ara atorgats y concedits en favor de dita illustre ciutat de Caller, puix lo intento de sa magestat fonch de concedirlis per a conservacio y poblacio de una plassa que tant importa a son real servey y lo que es mes necessari per a conseguirse estos dos efectes consistex en la confirmacio de dits privilegis y capitols, que son los fonaments per a los comercis, arrendaments, franquesas y demes cosas c. 606v. necessarias a sustentarse en la deguda forma y / acudir a las del culto divino segons sempre lo ha fet y la confirmacio de dits privilegis y capitols de con se entenga tant d.els que se son observats y observan, com y tambe d.els que no se son observats ni observan, aguda consideracio que te privilegi particular de no poderse derogar.

que se guarden los dits privilegis y capitols de con en quant estan en us y observantia, levat tot abus

Don Montserratus Vacca secretarius //

B c. 369 (Esta bien decretado por el virrey)202

2. (Suplica que se conceda licencia y facultad a la ciudad que pueda encerrar hasta settenta mil estarells de trigo, dicho del escrutinio, con declaracion que lo demas a mas segons su obligacion no se tomara de los pobres al precio del afforo, sino que la ciutad lo comprara al precio que podra, gozando de uno y de otro del beneficio de la saca en la forma acostumbrada.)203

200 Nel testo barcellonese "essent".

201 Annotazione a margine, che costituisce una breve sintesi del testo al quale si riferisce.

202 Nota a margine nel testo barcellonese.

203 Annotazione a margine, che costituisce una breve sintesi del testo al quale si riferisce.

2. Item representa a vostra excellencia que ab espesials privilegis a dita ciutat A c. 606v.

concedits, que se presentan in forma probanti, se li ha fet mercet de darli facultat per a poder encerrar tots los aytis 40 mil estarells de forment, que se nomena lo forment del escrutini, comprant aquells al preu que se acostuma aforar y tenintlos encerrats per las ocasions que se porrian oferir de enemichs, fam y altras necessitats fins la nova cullita y segons a vostra excellencia es notori no se podria ab esta porcio assegurar la provisio necessaria per a cualsevol dels casus acidentals, perque de vint ayris a esta part no sols ha crescut lo poble de molts millenars de personas, pero tambe lo castell per la seguretat que aquell te resta mes capas de gent ab las fabricas y edificis que se han fet y quant204 se te noticia de alguna invasio procuran molts dels apendissis y de las vilas circumveinas retirarse a dit castell, particularment los de Estampaig y

Vilanova, que son llochs uberts y sens murallas, / ab que poderse defendre. Per tant A c. 607 y per ser dita ciutat segons se ha dit la de major importancia en dit rene, suplica a

vostra excellencia dit sindich mane concedirli llicencia y facultat de poder encerrar tots los ayris fins 70 mil estarells de forment ab expressa declaracio que lo demes a mes de lo que rebra segons sa obligacio no agravantlos mes no se pendra dels pobles al preu aforat, sino que dita ciutat lo comprara a preu que podra, gosant de hu y altre lo benefissi de la saca en la forma acostumada y fet primer lo servey que ab asso se

vostra excellencia dit sindich mane concedirli llicencia y facultat de poder encerrar tots los ayris fins 70 mil estarells de forment ab expressa declaracio que lo demes a mes de lo que rebra segons sa obligacio no agravantlos mes no se pendra dels pobles al preu aforat, sino que dita ciutat lo comprara a preu que podra, gosant de hu y altre lo benefissi de la saca en la forma acostumada y fet primer lo servey que ab asso se

Nel documento a cura di Giovanni Murgia (pagine 106-128)

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