• Non ci sono risultati.

Capitoli di Sassari

Nel documento a cura di Giovanni Murgia (pagine 128-200)

651 1643 febbraio 13, Cagliari (Parlamento)

Il nobile don Gavino Manca Zonza, cavaliere dell'abito di Santiago, sergente maggiore della città di Sassari, ed attualmente sindaco della stessa, presenta al viceré la richiesta di decretazione dei seguenti capitoli, diretti ad assicurare la buona amministrazione della giustizia, la pace e la tranquillità sia dei cittadini che degli abitanti del Capo di Sassari e Logudoro.

1. Tra i tanti privilegi goduti dalla città vi è quello decretato dal re Alfonso d'Aragona in Castelnuovo di Napoli in data 20 di giugno 1444, e successi-vamente confermato dai suoi successori, relativo al fatto che nessun cittadi-no o abitante del territorio di sua pertinenza giurisdizionale possa essere processato o perseguitato fiscalmente da nessun delegato del procuratore reale, se non dal solo governatore del Capo di Sassari e Logudoro. Tale pri vilegio, riconfermato anche nei Parlamenti presieduti dai viceré Michele de Moncada nel 1583, Gastone di Moncada, marchese d'Aytona, nel 1592-98, Giovanni Vivas, marchese di Bayona, nel 1624 e nel 1631, concluso da fra don Gaspare Prieto, vescovo di Alghero nel 1632, era stato di fatto messo in discussione prima da una sentenza pronunciata il 29 febbraio del 1634 dalla Procurazione reale, subito dopo confermata, in data 11 marzo seguente, da un'altra pronunciata dalla Reale Udienza. Il sindaco don Gavino Manca Zonza chiede pertanto al viceré che tale antico privilegio venga ristabilito con decretazione di uno specifico capitolo. Questi risponde che si rispetti l'accostumato.

2. Da tempo immemorabile è stato riconosciuto al governatore del Capo di Sassari e Logudoro il privilegio di amministrare la giustizia civile e criminale e di intentare i relativi processi anche nel contado del Goceano, nel marchesato di Siete Fuentes e nelle incontrade della Planargia, di Siligo ed in quelle del Capo di Sassari e Logudoro. Da alcuni anni tale privilegio viene messo in discussione da sentenze della Reale Udienza, a seguito di ricorsi presentati da cittadini residenti in tali territori. Il sindaco della città chiede pertanto che tale privilegio venga richiamato mediante decretazione di un relativo capitolo. Il viceré, nel richiamarsi alla consuetudine, riconferma il privilegio, non estensibile però all'amministrazione della giustizia nel contado del Goceano e nel territorio della Planargia di Bosa, dove, per

decisione regia, l'amministrazione delle cause civili e criminali è stata affidata ad altre persone.

3. Ugualmente il sindaco interviene per ribadire l'antico privilegio concesso alla città dai sovrani aragonesi, sull'esempio di Barcellona, per cui il governatore del Capo di Sassari e Logudoro poteva emettere sentenze di morte, di condanna alla galera, o alla mutilazione degli arti nei confronti degli abitanti ricadenti sotto la sua giurisdizione, ma solo ed esclusivamente alla presenza dei consiglieri e dei probiuomini della città, e non diversamente. Il viceré risponde che si rispetti, al riguardo, l'accostumato.

4. Viene richiamata l'insindacabilità delle sentenze criminali pronunciate dal governatore del Capo, anche quando si registrano ricorsi in appello da parte del Fisco regio, sostenuto in questo da qualche decreto rilasciato dalla Reale Udienza. Il viceré decreta che si rispetti l'accostumato e le direttive sovrane al riguardo, precisando che il regio Fisco può presentare appello entro quindici giorni dall'avvenuta sentenza.

5. Viene ribadito il rispetto dell'antico privilegio concesso alla città dal re Alfonso in data 16 aprile 1440, e riconfermato dall'imperatore Carlo V ín data 22 aprile 1548, per cui ad alcun avvocato o procuratore fiscale era permesso di intentare processo criminale o civile nei confronti degli abitanti della stessa città, tranne nei casi in cui si trattasse di crimini per lesa maestà, per tradimento, per sodomia, per omicidio o per latrocinio. D'altra parte, anche nel Parlamento Vivas, concluso da don Gaspare Prieto, era stato richiamato, al riguardo, il rispetto di tutti i privilegi, prammatiche reali, capitoli di Corte e statuti riguardanti la città di Sassari. Al viceré non resta che prendere atto del problema sollevato dal sindaco, sentenziando il rispetto dell' accostumato.

6. Poiché nel Regno è diffusa la pratica che i figli ed le figlie sogliono accasarsi senza il consenso dei genitori, il che dà origine a molti inconvenienti, scandali e inimicizie tra famiglie, il sindaco propone che in questi casi vengano privati dall'eredità, e che in nessun tempo possano pretendere dote, alimenti, né la quota di legittima sui beni dei loro padri. Il viceré risponde che tale esclusione deve essere estesa soltanto alle ragazze d'età inferiore ai venti anni che si sposano senza il consenso paterno. Per il resto si dovranno seguire le disposizioni del diritto civile.

7. I matrimoni imposti con la forza, oltre che andare incontro al fallimento, come l'esperienza ampiamente ha dimostrato finora, sono causa anche di

scandali, di inimicizie e spesso di morti. È necessario, rimarca il sindaco, porvi rimedio con la decretazione di uno specifico capitolo di Corte che vieti tale pratica. D'ora in avanti; pertanto, nessuna persona, a qualsiasi ceto sociale appartenga, dovrà essere obbligata a sposarsi contro la sua volontà, a seguito di violenze subite, sia fisiche che morali. Molto spesso, infatti, si è verificato che la donna, baciata pubblicamente contro la sua volontà, fosse costretta a sposare l'uomo che, in qualche misura le aveva usato violenza. Per scoraggiare, quindi, che l'uomo respinto dalla donna di cui si è invaghito ricorra a mezzi violenti per poterla sposare, il sindaco propone che d'ora in avanti a questi vengano confiscati tutti i beni, metà dei quali dovranno essere assegnati alla regia corte, mentre l'altra metà alla donna che subisce l'offesa. E questo anche nel caso in cui la donna, per salvare l'onore e la reputazione sua, dei genitori e dei parenti, decida di accasarsi con l'uomo che le ha usato "ingiuria". Il viceré risponde che al riguardo dovranno essere rispettate le cridas emanate dai viceré miranti a punire tali delictes.

8. Nella città di Sassari è invalsa la consuetudine che in caso di assenza, per motivi contingenti o di morte, del veghiere, tale incarico venga ricoperto dal consigliere in capo, ed in mancanza di questi dagli altri consiglieri, seguendo l'ordine gerarchico. Il sindaco chiede pertanto al viceré, sull'esempio di quanto avviene nella capitale del Regno, che talé consuetudine venga codificata con la decretazione di uno specifico capitolo. La richiesta viene accolta.

9. Per privilegio ecclesiastico e reale nella città è stata istituita una sede universitaria dove operano le Facoltà di Filosofia, di Teologia, di Diritto canonico, di Leggi, di Medicina, e dove si insegnano anche altre discipline.

Il che dà luogo ad una ricca produzione di scritti che, per la difficoltà di stamparli in loco, nessuno s'interessa a divulgare. Il sindaco chiede pertanto che nella città possano essere stampati libri, opuscoli ed altri scritti, previa informazione e licenza della Governazione reale. Il viceré risponde che, al riguardo, dovranno essere rispettate le disposizioni sovrane e quelle da lui stesso emanate.

10. La città di Cagliari, sede del governo viceregio e delle massime istituzioni del Regno, è assai distante sia dalla città di Sassari che dalle encontrades y baronias del Logudoro. Il che impedisce che i viceré possano direttamente e puntualmente interessarsi dei problemi di quel Capo soprattutto per quanto sí riferisce all'amministrazione della giustizia. Il sindaco, pertanto, considerato anche il fatto che la città di Sassari è tan principal ed i suoi abitanti hanno sempre dimostrato particolare fedeltà alla Corona, avanza la

proposta, che dovrà poi essere ratificata con la decretazione di uno specifico capitolo di Corte, che d'ora in avanti il viceré, accompagnato da tutti i giudici della Reale Udienza, vi trasferisca la sua sede per almeno sei mesi continuativamente, ogni cinque anni. La sua presenza, infatti, contribuirebbe a rendere una situazione politico-istituzionale meno anarchica e a rafforzare la buona amministrazione della giustizia, con l'estirpazione anche dei ladri. La risposta, molto diplomatica, eludendo la sostanza della richiesta, si limita all'assicurazione di un maggior impegno da parte del viceré per eliminare le storture nell'amministrazione della giustizia per il bene della città.

11.È ormai dato per scontato che gli abitanti del luogo, a differenza dei forestieri, siano ben a conoscenza delle leggi dirette alla promozione dell'utile e del loro vantaggio. Da alcuni anni i giudici della Reale Udienza, in prevalenza naturali della città di Cagliari, non sempre nel loro operato, per non averne anche piena conoscenza, non rispettano i privilegi della città di Sassari. Per ovviare a questi inconvenienti il sindaco chiede al viceré che d'ora in avanti nella Reale Udienza siedano pariteticamente giudici del Capo di Sassari e di quello di Cagliari. Il viceré risponde che terrà nella giusta considerazione la richiesta, segnalando al sovrano quelle persone del Capo di Sassari meritevoli e degne di far parte del collegio dei giudici della Reale Udienza.

12.11 sindaco denuncia il fatto che le scrivanie della Luogotenenza generale del Regno, come pure quella della Governazione della città di Sassari e del Logudoro, siano solite applicare maggiori diritti per il rilascio di atti processuali, quando il richiedente è la stessa città. Sollecita pertanto l'intervento del viceré perché, mediante la decretazione di uno specifico capitolo, ne stabilisca il livello, che dovrà essere rigorosamente rispettato. Al riguardo gli viene risposto che si dovrà osservare il disposto delle regie prammatiche e dei capitoli di Corte.

13. Ugualmente fa presente che i cavalieri italiani dell'ordine di San Giovanni godono anche dell'encomienda di San Leonardo di Set funtanas. Chiede quindi che tale onorificenza venga riconosciuta anche a tutti i cavalieri dell'ordine e della milizia degli abiti di Castiglia ed a tutti i cavalieri naturali del Regno. Gli viene risposto che i tre bracci hanno già provveduto al riguardo nella revisione dei capitoli generali relativi alle encomiendas.

14.Con lettera del re di Spagna, data in Madrid ai 21 maggio del 1615, alla città di Sassari veniva riconosciuta la restituzione di 63.405 lire, 5 soldi e 6

denari, quale somma versata in più per quote di donativo, nei precedenti Parlamenti. Il riconoscimento di tale rimborso, non ancora effettuato, veniva decretato anche con capitolo di Corte approvato durante il Parlamento concluso da don Gaspare Prieto nel 1632. Il viceré risponde che presterà la massima attenzione alla questione, e poiché al riguardo vi è una lite pendente, promossa dai sindaci della città che lo hanno preceduto, occorrerà seguire il corso della giustizia.

15 .Da molti anni i consiglieri della città nominano ciascun anno una compagnia di barracelli con il compito di vigilare per evitare i danni ed i furti nelle vigne, nelle terre coltivate e al bestiame che si trova nel suo territorio. I responsabili dei danni, a seguito di denuncia degli stessi barracelli, vengono sottoposti a processi civili e criminali. Mentre nel primo caso sono gli stessi consiglieri ad emettere le sentenze, nel secondo interviene il governatore del Capo di Sassari e Logudoro. Il sindaco chiede pertanto che ai consiglieri venga non solo confermato tale privilegio, ma che ad essi sia riconosciuto anche il diritto di assegnare i processi criminali ora al governatore, ora al veghiere della città. Il viceré rinvia al rispetto della consuetudine.

16.11 sindaco richiama l'antico privilegio, concesso dal re Alfonso nei 14 di maggio del 1447, che assegnava ai soli consiglieri l'amministrazione delle rendite della città. Al riguardo sollecita la decretazione di uno specifico capitolo, che ribadisca tale privilegio, e che, in questa, vieti tassativamente qualsiasi ingerenza da parte dei giudici della Reale Udienza, dei governatori, o di altri ministri di giustizia. Il viceré conferma il rispetto dell'antico privilegio.

17 .Nel Parlamento presieduto da don Gaspare Prieto si è stabilito, per capitolo di Corte, che anche nelle curie e scrivanie ecclesiastiche, per il rilascio di atti processuali ed altri documenti, dovessero essere applicate le stesse tariffe praticate in quelle regie. Nonostante ciò si verificano numerosi abusi in quanto in esse vengono sovente richieste tariffe molto più alte. Viene segnalato, inoltre, che nelle scrivanie sia ecclesiastiche che reali gli scrivani pretendono compensi di gran lunga superiori al lavoro effettivamente svolto, scrivendo poche parole per riga e poche righe per pagina. È indispensabile quindi un deciso intervento viceregio per eliminare tali abusi. Il viceré risponde che al riguardo si dovrà rispettare il dettato delle regie prammatiche e dei capitoli di Corte.

18.Moltissimi atti e carte notarili, poiché restano in custodia dei notai, vanno spesso perduti, soprattutto a seguito della loro morte. Il che da origine a

numerose liti. Per evitare questi inconvenienti si rende indispensabile realizzare un archivio in locali sicuri, dotati di specifici armadi, dove dovranno essere custoditi gli atti di ciascun notaio defunto. Di ciascun armadio dovranno tenersi due chiavi, delle quali una dovrà essere affidata al responsabile dell'archivio, e l'altra ad un erede, o parte rappresentante del notaio. Per il rilascio degli atti dovranno essere pagati dai richiedenti i diritti prescritti. Il viceré accoglie la richiesta, ma sottolinea che non dovranno essere lesi i compiti assegnati all'archivista Giovanni Battista Serigo, nominato a tale incarico dal viceré marchese di Bayona.

19. Nel Parlamento celebrato da don Gaspare Prieto è stato decretato che i componenti lo Stamento militare del presente Regno possano riunirsi per trattare materie relative al servizio di sua maestà, al bene pubblico e alla difesa dei privilegi, sia nella città di Cagliari che in quella di Sassari, purché i rappresentanti dell'un Capo ne informino anche quelli dell'altro. Il viceré dovrà comunque essere presente al momento delle decisioni. Questi dovrà inoltre anticipatamente informato delle riunioni soprattutto quando in esse si dovranno trattare materie riguardanti il donativo da riconoscere al sovrano ed il bene pubblico. A tali assemblee dovranno essere presenti il governatore del Capo, il procuratore reale ed il sottotenente. Questo è quanto stabilito nel capitolo di Corte. Poiché non sempre è possibile, in tempi brevi, informare il viceré della convocazione delle riunione, in quanto Cagliari, sede viceregia, dista da Sassari cinquanta leghe, ed il rinvio o la dilazione della convocazione potrebbe risultare dannosa per il servizio a favore del sovrano e per il bene pubblico, il sindaco sollecita il viceré a rilasciare un provvedimento al riguardo in modo che le riunioni possano essere direttamente autorizzate dal governatore, e possano svolgersi alla presenza dello stesso, del procuratore e del sottotenente. Le deliberazioni le verranno inviate in seguito. Il viceré, nel rimarcare che quanto richiesto è in netto contrasto con il decreto emanato al riguardo di recente da sua maestà, ribadisce che nell'autorizzare l' autoconvocazione eseguirà tassativamente la normativa regia. Le riunioni, comunque, potranno aver luogo solo con la sua diretta partecipazione.

20. Con decreto dei 21 giugno 1444 il re Alfonso d'Aragona, venendo incontro alle istanze degli abitanti della città, e per tutelarne gli interessi, fissava i termini, non superiori ai cinque anni, entro i quali dovevano esser soluti i debiti contratti in loro favore. Il dilatarsi nel tempo della scadenza delle obbligazioni, aumentando le difficoltà del loro recupero, va infatti a danno dello sviluppo del commercio. Il sindaco pertanto, nel sollecitare il rispetto di tale decreto, fa presente che, per scoraggiare il diffondersi di contratti che

prevedono dilazioni più lunghe per la restituzione dei crediti, è indispensabile dichiararli nulli. Nel contempo sia consentito ai creditori, senza incorrere in alcuna sanzione, intentare processo nei confronti dei debitori morosi. Il viceré invita il sindaco a richiamarsi ai capitoli di Corte ed alla normativa che disciplina tale materia.

21.11 sindaco denuncia ancora il fatto che molto spesso alcune persone, pressate dai creditori, dichiarando di non poter pagare per insufficienza di mezzi, preferiscono rivolgersi al Tribunale della Reale Udienza, in modo da evitare di restituire i debiti. Dal che, quando soprattutto tra i creditori vi sono donne, minori e povera gente, ne deriva che questi, per le notevoli spese giudiziarie non proseguono la causa, rinunciando di fatto al recupero dei crediti. Il sindaco avanza pertanto la richiesta che d'ora in avanti le cause per debiti, e che investono eredità e beni situati nel territorio della città, non possano essere rinviate al Tribunale della Reale Udienza, ma debbano essere discusse dal governatore del Capo di Sassari e Logudoro, il quale dovrà emettere la sentenza entro i termini di sei mesi. In caso contrario i beni del debitore potranno essere sequestrati ed affidati al creditore. Il viceré rinvia al dettato codificato nei capitoli di Corte approvati, al riguardo, nei precedenti Parlamenti.

22. Che nessuna persona possa ricoprire l'incarico di algualzile e di portiere senza il benestare di sua maestà e del viceré del Regno. La richiesta viene accolta.

23.È risaputo ormai da tempo che gli atti emanati dai sindaci della città per l'esecuzione dello scrutinio del grano e per la precettazione delle cavalle da impegnare nelle comandate per la trebbiatura di fatto restano inevasi, in quanto gli esecutori si preoccupano più di introitare i diritti di notifica piuttosto che far rispettare i decreti d'ingiunzione. Per ovviare a questi inconvenienti il sindaco, per tutelare gli interessi della città, propone che d'ora in avanti siano i consiglieri a segnalare al governatore le persone da incaricare per lo svolgimento di tale servizio. La richiesta viene accolta.

24. Nei casi in cui il Tribunale del Sant'Uffizio intendesse avviare processo nei confronti dei cittadini ricadenti sotto la giurisdizione reale, dovrà attendere í provvedimenti del caso rilasciati dal governatore del Capo di Sassari e Logudoro, per evitare conflitti giurisdizionali. Solo allora ed alla sua presenza, o del reggente la Real Cancelleria tale tribunale potrà procedere nei confronti dell'indiziato e dei suoi beni. La richiesta, ritenuta giusta e legittima, dovrà essere presentata al sovrano.

25 .Da qualche anno a questa parte il nobile don Francesco De Sena, governatore del Capo di Sassari e Logudoro, quando si reca in chiesa assieme ai consiglieri della città per qualche cerimonia pubblica, ha introdotto l'uso di farsi portare due cuscini di velluto color cremisi, anziché uno solo di velluto nero, come costumavano farsi portare i suoi predecessori. Il sindaco nel ribadire che tale privilegio era riservato alla sola persona del viceré, interviene perché tale consuetudine venga ripristinata con la decretazione di uno specifico capitolo. Gli viene risposto che il governatore dovrà rispettare rigorosamente l'accostumato; pertanto dovrà farsi portare un solo cuscino e di velluto nero.

26.11 sindaco denuncia il fatto che il governatore del Capo di Sassari e Logudoro, in occasione di qualsiasi festività, pretende dai consiglieri della città di essere accompagnato nelle chiese, e di essere riaccompagnato alla sua abitazione, nonostante che a stroncare tale abuso fosse intervenuto anche il viceré Antonio Coloma, conte d'Elda, durante lo svolgimento del Parlamento da lui presieduto negli anni 1602-1603, intimando al governatore di impegnare questi solo in occasione di particolari solennità e di manifestazioni pubbliche di notevole rilevanza. Il viceré ribadisce il rispetto di quanto decretato al riguardo dal sovrano.

27 .Gli assessori ed il proavvocato fiscale della Governazione del Capo di Sassari e Logudoro sono dei ministri di tale prestigio che lo stesso sovrano, nei suoi dispacci, li onora con il titolo di "consigliere". È pertanto giusto che anche ai giudici della Reale Udienza e di qualsiasi altro tribunale venga riservato il titolo di "consiglieri" di sua maestà. La richiesta non viene accolta in quanto tale titolo è riservato solo al governatore, mentre gli assessori ed il proavvocato della stessa Governazione sono semplici suoi consiglieri.

28.Poiché nel testo contenente le norme relative al governo della Governazione di Sassari vi è decretato che il proavvocato fiscale di tale istituzione debba essere nominato anche avvocato fiscale, il sindaco chiede che tale riconoscimento venga dichiarato anche mediante la decretazione di uno specifico capitolo. La richiesta viene respinta in quanto in netto contrasto con tale ufficio.

29.Spesso i tribunali ecclesiastici e quelli del Sant'Uffizio inviano al governatore del Capo e ad altri ministri di giustizia decreti per l'esecuzione immediata di

29.Spesso i tribunali ecclesiastici e quelli del Sant'Uffizio inviano al governatore del Capo e ad altri ministri di giustizia decreti per l'esecuzione immediata di

Nel documento a cura di Giovanni Murgia (pagine 128-200)