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L A CAPTAZIONE DI CONVERSAZIONI EFFETTUATE DALL ’ AGENTE

SEGRETO ATTREZZATO PER IL SUONO.

Il riferimento all’ “agente segreto attrezzato per il suono”196, riguarda una questione di particolare rilevanza per le frequenti decisioni giurisprudenziali e per i vari aspetti teorici che essa prende in esame. Con questa espressione ci si riferisce ad un soggetto che, su incarico degli organi inquirenti, procura la captazione occulta di un colloquio di cui lui è parte; il soggetto può essere indifferentemente o un privato cittadino oppure un membro della polizia giudiziaria e la captazione può avvenire con due modalità: semplice registrazione della comunicazione su un idoneo supporto oppure la sua captazione con contestuale trasmissione alla polizia giudiziaria, la quale è così in grado di ascoltare direttamente il contenuto della conversazione stessa. La giurisprudenza e la dottrina, nonostante un non lontano intervento delle S.U. della Cassazione197, di cui si dirà in seguito, non hanno trovato una visione univoca del fenomeno, manifestando sostanzialmente due visioni contrapposte. Il primo orientamento, che possiamo considerare maggioritario, partendo dalla considerazione che l’agente, rispetto all’oggetto della captazione, difetta di terzietà, dato che riveste il ruolo di interlocutore, ritiene di escludere l’assimilazione della fattispecie a quella delle intercettazioni, giungendo a concludere che il risultato della registrazione è una semplice memorizzazione di ciò che è avvenuto. Così facendo la captazione viene                                                                                                                

196  Questa   espressione   è   stata   utilizzata   per   la   prima   volta   da   M.  SCAPARONE,   In   tema  

d’indagini  di  polizia  giudiziaria  condotte  per  mezzo  di  un  agente  segreto  “  attrezzato  per  il   suono”,  in  Giur.  cost.,  1988,  II,  p.  247.  

qualificata come una prova documentale, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., con riferimento al supporto fonografico ricavato198.

Il secondo orientamento giurisprudenziale, dando rilievo al fatto che l’iniziativa dell’operazione è sempre riferibile alla polizia giudiziaria, individua nell’agente un semplice strumento materiale di quest’ultima da utilizzare, sostanzialmente, per effettuare una intercettazione, aggirando la disciplina legale prevista per quest’ultime199. Con la conclusione che i risultati della captazione devono considerarsi inutilizzabili, in difetto del provvedimento autorizzativo o della sua motivazione o per la difformità del procedimento da quello tipico200. Probabilmente il motivo di una giurisprudenza così ondivaga deriva dalla contrapposizione di aspetti garantistici da un lato e investigativi dall’altro che, caso per caso, prevalgono l’uno sull’altro201. In dottrina202 è stato sostenuto che, per cercare di dare una soluzione logica alla questione, si deve partire dall’analisi delle modalità operative adottate dall’ “agente segreto”. Si sostiene, pertanto, la necessità di distinguere l’ipotesi in cui l’incaricato sia                                                                                                                

198  Cass.,  Sez.  IV,  11  giugno  1998,  Cabrini,  in  Giust.  pen.,  1999,  III,  c.  536;  Cass.,  Sez.  I,  2  

marzo   1999,   Cavinato,   in   C.e.d.,   n.213697;   Cass.,   Sez.   VI,   8   aprile   1999,   Sacco,   in   C.e.d.,   n.214063;  Cass.,  Sez.  II,  5  novembre  2002,  Modelfino,  in  Dir.  pen.  proc.,  2003,  p.291.  

199  Cass,   sez.   I,   23   gennaio   2003,   Lentini,   in  C.e.d,   n.   223570;   Cass.,   sez.   I,   29   settembre  

2000,  Bayan,  in  C.e.d,  n.  217548.  In  dottrina,  concordano,    A.  CAMON,  Le  intercettazioni  nel   processo  penale,  Giuffrè,  Milano,  1996,  p.23.,  e  F.  CAPRIOLI,  Intercettazione  e  registrazione   di   colloqui   tra   persone   presenti   nel   passaggio   dal   vecchio   al   nuovo   codice   di   procedura   penale,  in  Riv.  it.  dir.  e  proc.  pen.,  1991,  p.155.  

200  Cass,  sez.  VI,  31  gennaio  2001,  in  C.e.d,  n.  218412;  Cass,  sez.  V,  11  maggio  2000,  

Caputo,  in  Cass.  pen,  2001.,  p.565.    

201  L’attualità   di   tale   situazione   di   incertezza   è   data   ancora   da   una   recente   sentenza   (  

Cass.,  sez.  VI,  9  giugno  2005,  Dottino,  in  Guida  al  diritto,  2005,  p.99.)  dove  si  sostiene  che   “la  disciplina  di  garanzia  prevista  per  le  intercettazioni  di  conversazioni  o  comunicazioni   concerne   esclusivamente   l’intromissione   esterna   dell’autorità   in   una   conversazione   telefonica  o  tra  presenti,  e  non  si  applica,  pertanto,  nel  caso  di  colloqui  privati  registrati   da  parte  di  uno  degli  interlocutori,  a  nulla  rilevando  né  che  la  registrazione  sia  stata  da   questi   effettuata   su   richiesta   della   polizia   giudiziaria   né   che   il   medesimo   abbia   agito   utilizzando  materiale  fornito  o  addirittura  appartenente  alla  polizia  giudiziaria,  ancorché   quest’ultima  o  qualsiasi  terzo,  possa  contemporaneamente  ascoltare”.    

202  C.   MARINELLI,   Intercettazioni   processuali   e   nuovi   mezzi   di   ricerca   della   prova,  

dotato di apparecchi ricetrasmittenti capaci di consentire la captazione del dialogo simultaneamente anche alla polizia giudiziaria oppure no; nel primo caso è facile riconoscere l’esistenza del requisito della terzietà del captante (polizia giudiziaria) e la contestualità tra la formazione dell’atto, comunicativo e la sua occulta captazione203, con la conseguenza che appare corretto considerare l’operazione una intercettazione, non essendo più di ostacolo la consapevolezza della stessa da parte di uno degli interlocutori204.

Nella seconda ipotesi, la semplice registrazione della conversazione da parte dell’agente non rientrerà nel concetto d’intercettazione, per difetto dei soprarichiamati requisiti, pur rimanendo aperto il problema della qualificazione della riproduzione fonica così ottenuta nell’ambito della categoria delle prove documentali, come sembra prevalere in sede giurisprudenziale.

                                                                                                               

203  Dello  stesso  avviso  L.  FILIPPI,  L’intercettazione  di  comunicazioni,  Giuffrè,  Milano,  1997,  

p.38  e  Cass,  sez.  I,  23  gennaio  2003,  Lentini,  cit.  

204  In   dottrina   taluno   non   ritiene   utile   tale   distinzione;   per   tutti,   F.  CAPRIOLI,  Colloqui   riservati   e   prova   penale,   Giappichelli,   Torino,   2000,   p.154.,   per   il   quale   “   se   il  

collaboratore  della  polizia,  in  esecuzione  di  uno  specifico  mandato  in  tal  senso,  ascolta   con   le   proprie   orecchie   e   nel   frattempo   registra   il   colloquio,   non   ve   dubbio   che   la   sua   condotta  in  sé  e  per  sé  considerata  non  integri  gli  estremi  dell’intercettazione.  [….]  Ma  se   la  medesima  fattispecie  viene  considerata  dall’angolo  visuale  della  polizia  giudiziaria,  è   difficile   sottrarsi   all’impressione   che   quest’ultima   abbia   intercettato.   Qui   gli   inquirenti     percepiscono   il   colloquio   esclusivamente   per   il   tramite   di   una   registrazione   effettuata   per   loro   volontà:   l’operatore   non   è   che   un   estensione   dello   strumento   meccanico,   un   mezzo   perché   questo   funzioni;   la   sua   percezione   diretta   è   ininfluente   ai   fini   della   formazione   della   prova   documentale.   L’impressione   non   muta   neppure   se   si   adotta   il   punto  di  vista  dei  soggetti  intercettati,  i  quali  scontano  la  scarsa  cautela  dimostrata  nel   permettere   l’ascolto   fisiologico   accollandosi   il   rischio   della   legittima   testimonianza   dell’ascoltatore,  ma  certamente  non  meritano,  in  ragione  del  loro  incauto  atteggiamento,   una   tutela   affievolita   contro   le   intrusioni   tecnologiche   nella   propria   sfera   privata.   Intercettazione,  dunque:  se  non  altro  perché  la  fattispecie  considerata  non  differisce  in   nulla  dall’ipotesi  in  cui  l’ascoltatore  fisiologico  attrezzato  per  il  suono,  anziché  registrare   e  poi  consegnare  la  cassetta  al  terzo,  manovri  un  dispositivo  che  permetta  a  quest’ultimo   l’ascolto  contestuale  della  conversazione”.      

Ma sul punto sussistono delle riserve di parte della dottrina205, la quale sostiene che la prova documentale di cui all’art. 234 c.p.p. è per sua definizione un quid formatosi fuori dal procedimento penale. E mentre ciò è indiscutibile per l’ipotesi della registrazione effettuata dal privato di propria iniziativa di un colloquio di cui è parte, non è assolutamente così nell’ipotesi in esame, in quanto l’intervento della polizia giudiziaria fa presupporre l’esistenza di un procedimento, al cui interno si colloca la registrazione, che costituisce il risultato di un’operazione investigativa. Pertanto, si deve ritenere compatibile che l’ipotesi in questione possa assumere una qualificazione in termini di mezzo di ricerca della prova atipico di cui all’art. 189 c.p.p., con la particolare necessità di individuare i limiti invalicabili dettati dalle norme di sistema e dai principi costituzionali inderogabili.

Di fronte a queste plurime interpretazioni, nel 2003, le S.U. della Cassazione206 sono intervenute. La pronuncia, in particolare, si rese necessaria per stabilire se la registrazione fonografica di colloqui intercorsi tra operatori di polizia giudiziaria e loro informatori, effettuata dai primi, ma all’insaputa dei secondi, necessiti, per l’utilizzabilità probatoria dei contenuti, dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, nelle forme e termini previsti per le intercettazioni e comunicazioni tra presenti. In quest’articolata sentenza, la Cassazione, in merito all’inquadramento della captazione delle comunicazioni, ha precisato che la fattispecie in esame non era riconducibile al genere delle                                                                                                                

205  C.  MARINELLI,    Intercettazioni  processuali  e  nuovi  mezzi  di  ricerca  della  prova,  cit.,  p.40.   206  Cass.  pen,  Sez.  Un.,  28  maggio  2003,  Torcasio,  cit.  

intercettazioni, in quanto l’intercettazione è stata indicata come “l’apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una

comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio”. Nel caso di specie, quindi, difettava sia la terzietà del captante

sia la compressione del diritto alla segretezza della comunicazione207, stante la partecipazione del soggetto alla conversazione stessa.

In ordine al profilo dell’utilizzabilità dei dati raccolti, la stessa sentenza, pur qualificando il supporto contenente le registrazioni sonore come prova documentale acquisibile al processo ai sensi dell’art. 234 c.p.p., ha voluto evidenziare come tale legittima acquisizione non debba eludere i divieti stabiliti dalla legge a tutela dei diritti soggettivi delle parti e del principio del contradditorio nella formazione della prova208. Cosicché, è stato evidenziato come l’acquisizione di questi dati da parte della polizia giudiziaria può comportare il rischio di un’elusione dei divieti tra i quali quelli di testimonianza previsti dagli art. 62 e 195, comma 4, c.p.p.; delle garanzie previste per le dichiarazioni auto indizianti dall’art 63 c.p.p. ed, infine della disciplina riguardante le dichiarazioni confidenziali rese ai sensi dell’art. 203 c.p.p.. Di qui l’importanza di distinguere tra prove vietate e prove ammissibili, con particolare riferimento a quanto pronunciato dall’indagato, durante l’attività svolta in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Conclude, difatti, la sentenza affermando che “il                                                                                                                

207  Secondo  la  Cassazione  non  c’è  lesione  del  diritto  alla  segretezza  delle  comunicazioni,  

poiché   il   contenuto   della   comunicazione   è   entrato   a   far   parte   del   patrimonio   di   conoscenze   di   ciascuno   degli   interlocutori,   che   né   può   liberamente   disporre,   salvo   la   presenza  di  espressi  divieti.    

208  Così  R.  FONTI,  Sul  regime  di  utilizzabilità  delle  registrazioni  di  colloqui  tra  operatori  di  

documento fonico di per sé per la sola ragione che è legittimato dall’art. 234 c.p.p., non rende valida ed utilizzabile un acquisizione invalida, perché in violazione di altri divieti stabiliti, nel caso specifico, dalla legge”. Ultimamente la giurisprudenza, sia di legittimità209 che di merito210, sembra aver sposato una nuova chiave di lettura, partendo dall’assunto che queste captazioni non devono, in realtà, considerarsi dei meri documenti ma rappresentano semplicemente, un modo di documentare un attività d’indagine, anche se effettuata con la collaborazione del privato. Partendo da questa affermazione, viene così giustificata la necessità che vi sia un controllo dell’ Autorità giudiziaria poiché tale attività investigativa viene comunque ad incidere sul diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni. Così, per evitare una lesione alla segretezza tutelata dall’art. 15 Cost., quest’orientamento più recente ha preferito una soluzione di compromesso, precisando che le registrazioni effettuate da un soggetto che partecipa al dialogo, con strumenti di captazione forniti dagli investigatori, non sono assimilabili alle intercettazioni in quanto comportano un minor grado di intrusione nella sfera privata, perché effettuate con il pieno consenso di almeno uno dei partecipanti alla conversazione; per cui, ai fini della tutela prevista dall’art. 15 Cost. è                                                                                                                

209  Cass.,  sez  II,  13  febbraio  2014,  n.  7035,  Polito,  in  C.E.D,  n.258551.,  che  afferma,  che  “  la  

registrazione  fonografica  occultamente  eseguita  da  uno  degli  interlocutori  d’intesa  con  la   polizia   giudiziaria   e   con   apparecchiature   da   questa   fornite   non   costituisce   documento   utilizzabile  ai  sensi  dell’art.  234  c.p.p.,  ma  rappresenta  la  documentazione  di  un’attività   d’indagine,  che  non  implica  la  necessità  di  osservare  le  forme  previste  dagli  artt.  266  e  ss.   c.p.p.,  richiedendo  comunque  un  provvedimento  motivato  di  autorizzazione  del  P.M.    

210  Trib.   Milano,   ord.   13   marzo   2012,   est.   Barazzetta,   in   www.penalecontemporaneo.it,  

con  nota  di  G.  Leo,  Necessario  il  provvedimento  autorizzativo  dell’autorità  giudiziaria  per  

sufficiente un livello di garanzia minore rappresentato da un provvedimento motivato dall’Autorità giudiziaria, che può consistere anche in un decreto del P.M.

È bene ricordare che lo stesso livello minimo di garanzia è richiesto per l’acquisizione di tabulati telefonici211 e per le videoriprese effettuate al di fuori del domicilio212. Ma quest’ultimo orientamento soprariportato ha prestato il fianco a diverse critiche da parte della dottrina in ordine a particolari profili. Infatti, l’avere escluso la riconducibilità della fattispecie all’istituto dell’intercettazione e l’aver richiamato i diritti tutelati dall’art. 15 Cost., non poteva non far pervenire ad un giudizio di illegittimità dell’operazione, soprattutto se si considera che la citata norma costituzionale impone, non solo l’obbligo del provvedimento motivato, ma anche l’obbligo dell’espressa previsione di legge213. In secondo luogo è apparso non idoneo che la Cassazione reputasse adeguata la soluzione prospettata, ritenendo sufficiente un decreto motivato emesso dal P.M214. Infatti, pur essendo vero che l’organo titolare delle indagini è il soggetto più idoneo a conoscere le esigenze investigative che giustificano un’operazione di captazione, è altrettanto vero che la posizione dell’indagato potrebbe essere irrimediabilmente menomata da strumentalizzazioni legate ad un esercizio arbitrario di un tale potere.

                                                                                                                211  Vedi  art.  256  c.p.p.    

212  Cass.,  sez  II,  13  febbraio  2014,  n.  7035,  Polito,  cit.  

213  C.  ANGELONI,  Note  in  tema  di  registrazioni  fonografiche,  in  Giur.  it.,2011,  p.184.  

214  Così,   P.  GAETA,  Per   utilizzare   registrazioni  fra   presenti   fatte   dalla   p.g   è   sufficiente   un  

Sulla base di quest’ultime considerazioni, va dato atto che parte della dottrina215, pur accettando in astratto i due principi contenuti nelle ultime decisioni giurisprudenziali, e precisamente, la qualificazione delle registrazioni come documentazione dell’attività d’indagine ed il giusto riferimento alla segretezza delle comunicazioni, ritiene che il punto scriminante per l’accostamento tra le intercettazioni e le registrazioni in esame sia dato dall’estraneità del soggetto captante. E che tale elemento sia imprescindibile sembra negato da quanto prevede l’art. 266, comma I, lett. f ), c.p.p., che consente di disporre l’intercettazione anche in caso di ingiuria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, dimostrando con ciò, come è stato affermato dalla Consulta, che “anche quando è lo stesso denunciante a sollecitare l’intercettazione ed è quindi quasi sempre partecipe e comunque consapevole della conversazione recante ingiuria, molestia o disturbo, gli artt. 266-271 c.p.p. debbono trovare applicazione”216. Chi sostiene tale visione trova ulteriore conferma nel fatto che tale interpretazione appare in linea con i principi affermati anche dall’art. 8 della CEDU217 e confermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo218.

                                                                                                               

215  DEL   COCO,   Registrazioni   audio-­‐video   su   impulso   dell’investigatore,   in   Le   indagini  

atipiche,  a  cura  di  Adolfo  Scalfati,  Giappichelli,  Torino,  2014,  p.16.  

216  Corte  Cost.,  4  Dicembre  2009,  n.  320,  cit.  

217  Art.  8  CEDU:  “1.  Ogni  persona  ha  diritto  al  rispetto  della  sua  vita  privata  e  familiare,  

del  suo  domicilio  e  della  sua  corrispondenza.  2.  Non  può  esservi  ingerenza  di  una   autorità  pubblica  nell'esercizio  di  tale  diritto  a  meno  che  tale  ingerenza  sia prevista  dalla   legge  e  costituisca  una  misura  che,  in  una  società  democratica,  è  necessaria  per  la   sicurezza  nazionale,  per  la  pubblica  sicurezza,  per  il  benessere  economico  del  paese,  per   la  difesa  dell'ordine  e  per  la  prevenzione  dei  reati,  per  la  protezione  della  salute  o  della   morale,  o  per  la  protezione  dei  diritti  e  delle  libertà  altrui.  

218  L.  TOMASI,  sub  art.8,  in  S.  Bartole-­‐  P.  De  Sena-­‐  V.  Zagrebelsky  (  a  cura  di),  Commentario  

In sostanza, tutte le posizioni fin qui riportate sia dottrinali che giurisprudenziali non fanno che evidenziare l’esistenza di un vuoto normativo da colmare prima possibile per evitare che la prassi giudiziaria perpetui la violazione dei principi fondamentali sia costituzionali che sovranazionali, anche se spesso funzionali all’efficienza delle indagini ed, anche esse, riconducibili al dovere dello Stato di reprimere la commissione di reati e garantire la sicurezza sociale come previsto dall’art. 112 Cost. E la chiave di lettura, auspicabile per il legislatore, potrebbe essere rappresentata da quanto affermato dalla Corte Costituzionale219, in tema di disciplina delle intercettazioni telefoniche, secondo cui esse sono realizzabili solo in casi tassativi e con il rigoroso controllo dell’Autorità giudiziaria: cioè riserva di legge e di giurisdizione, come previsto dall’art 15, comma 2, Cost.

S

EZIONE

III

I

L PEDINAMENTO SATELLITARE O ELETTRONICO

.

1. IL CONCETTO DI PEDINAMENTO SATELLITARE O ELETTRONICO E

SUA NATURA GIURIDICA.

L’attività più tradizionale e significativa del lavoro degli inquirenti è il pedinamento di una persona indagata o di altri soggetti, i cui spostamenti assumono rilevanza nell’ambito di un procedimento penale. Attraverso                                                                                                                

219  Cort.   Cost.   6   aprile   1973,   n.34,   in   Giur.   cost.,   1973,   p.316,   con   nota   di   V.   Grevi,  

Insegnamenti,   moniti   e   silenzi   della   Corte   Costituzionale   in   tema   di   intercettazioni   telefoniche.  

questa tipologia d’indagine si può, ad esempio, partendo dal pedinamento di un solo soggetto ricostruire un’intera organizzazione criminale, individuando tutti i suoi componenti. Originariamente, è la stessa etimologia del verbo pedinare che ci fa ricordare come quest’attività consiste nel controllare a vista il soggetto interessato che viene seguito inizialmente a piedi e, solo successivamente, con l’evoluzione dei mezzi di locomozione, anche utilizzando questi ultimi. È stata, sin dall’origine, un’attività che ha richiesto per la sua esecuzione l’utilizzo di più mezzi e più uomini creando così la possibilità di alternarsi nel corso delle ventiquattro ore per mantenere costante il controllo stesso220.

Pur mantenendo un valore investigativo spesso fondamentale, negli ultimi anni, si può dire che, il modus operandi ha subito un mutamento con un importante contestuale salto di qualità nella sua efficacia, grazie all’avvento di nuove tecnologie. L’uso dei nuovi sistemi tecnologici di localizzazione ha dato vita al cosiddetto “pedinamento elettronico”. Con l’ulteriore precisazione che la contemporanea utilizzazione di apparati elettronici collegati con strumenti satellitari ha comportato la definizione, in tali ipotesi di “pedinamento satellitare”.

Come in molti settori di cui ci stiamo occupando in questo lavoro, all’evoluzione di questo fenomeno non ha fatto seguito un idoneo e veloce aggiornamento della legislazione processuale, cosicché la giurisprudenza ha avuto ed ha tuttora un importante ruolo di supplenza, necessario per dirimere le problematiche che scaturiscono dall’utilizzo di                                                                                                                

220  Differisce   dal   pedinamento   la   cosiddetta   operazione   di   “appostamento   o  

appiattimento”,   caratterizzata   dalla   staticità   della   postazione   di   controllo   ove   agiscono   gli  operatori  della  polizia  giudiziaria.    

questi nuovi strumenti, di cui è indispensabile studiare le potenzialità affinché tali attività d’indagine possano inquadrarsi in un ambito normativo che ne regoli modalità e limiti; il tutto nell’ottica di garantire, in modo particolare, non solo le esigenze d’indagine ma anche il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Tra tutte le tecniche innovative uno dei ruoli principali viene svolto dalla cosiddetta “localizzazione satellitare”, che rappresenta l’ultima frontiera rispetto alle vecchie operazioni di pedinamento, consentendo di tracciare gli spostamenti di un veicolo o di una persona a distanza, evitando così i rischi e i limiti propri della tradizionale attività di appostamento e osservazione. In concreto il pedinamento satellitare sfrutta il sistema di posizionamento geografico denominato GPS (Global Positioning System)221, che si ottiene da un complesso di ventiquattro satelliti, disposti su sei piani orbitali posizionati ad una altezza di 20200 km, che compiono due rotazioni del pianeta al giorno; tali orbite sono studiate in modo da garantire che ogni punto del pianeta sia raggiunto contemporaneamente da almeno quattro satelliti che, attraverso onde elettromagnetiche, inviano continuamente informazioni sulla loro posizione222. Tale rete consente a un ricevitore GPS, elaborando l’incrocio dei dati forniti da almeno quattro satelliti, di stabilire, con approssimazione poco significante, le proprie coordinate geografiche, la latitudine e la longitudine della propria posizione, nonché                                                                                                                

221  Con  detto  termine  si  indica  un  complesso  sistema  di  radio-­‐navigazione  di  proprietà  

del   dipartimento   della   difesa   degli   Stati   Uniti   d’America   che   fornisce,   informazioni   su   posizionamento,   spostamenti   e   misurazioni   del   tempo   in   ogni   parte   del   mondo   ed   in   qualsiasi  condizione  atmosferica.  

222  I  satelliti  sono  controllati  da  quattro  stazioni  di  tracciamento  (main  tracking  station)  

l’orario, la velocità e la direzione in cui si muove il ricevitore stesso223. Va dato atto che oltre l’originario sistema GPS, col tempo sono stati creati altri strumenti come l’iridium224 e il più recente sistema Galileo225. Riveste particolare efficacia anche la possibilità di localizzare un soggetto tramite il telefono cellulare. Infatti, la telefonia mobile, si basa su un sistema di celle in cui è suddiviso il territorio coperto dal servizio, le quali sono costantemente in contatto con gli apparecchi per consentire la