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Le caratteristiche necessarie per acquisire lo status socii nelle Banche di Credito Cooperativo

LA DISCIPLINA E LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE ATTUALI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

5. Le azioni delle Banche di Credito Cooperativo

6.1. Le caratteristiche necessarie per acquisire lo status socii nelle Banche di Credito Cooperativo

In tema di caratteristiche personali degli azionisti delle Bcc, l’art. 34 comma 2º del T.u.b. stabilisce che “per essere soci di una Banca di Credito Cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa”.

Tale disposizione, riprendendo quanto già previsto nel D. Lgs. 481 del 1992, ha confermato l’eliminazione dei vincoli di appartenenza degli azionisti di dette banche alle categorie professionali degli agricoltori e degli artigiani (117), valorizzando il solo legame degli stessi con il territorio di riferimento della banca (118), mediante l’assoggettamento dell’acquisto dello status socii al collegamento di questi ultimi con la zona di insediamento dell’istituto di credito (119).

116 Si veda in questo senso L.F. PAOLUCCI, Commento all’art. 34 T.u.b., cit., p. 407 ss.

117 In questo senso cfr. CAPRIGLIONE, Cooperazione di credito e Testo Unico bancario, cit., p. 30 ss, secondo il quale dette innovazioni normative sono volte a conformarsi alla realtà socio – economica di oggi, in cui crescente è l’incidenza “esercitata in campo economico dagli occupati nel settore secondario e terziario” a discapito delle categorie degli artigiani e degli agricoltori.

118 Cfr. in questo senso DE LILLO, Commento all’art. 34 T.u.b., cit., p. 111 ss, secondo cui il vincolo geografico della residenza o dell’esercizio continuativo di attività produttive non ammette eccezioni, a differenza di quanto avveniva sotto la vigenza del T.u.c.r.a.

119 Sul punto si veda CASTIELLO, Commento all’art. 34 T.u.b., cit., p. 122 ss, il quale rileva che sull’abbandono della limitazione della rigida composizione della compagine sociale delle Bcc hanno inciso anche i numerosi interventi della dottrina giuscommercialista che in più occasioni, in passato, aveva rappresentato la necessità di ampliare l’azionariato attingendo da tutte le forze economiche e sociali appartenenti al territorio di competenza della banca. Secondo l’A., con l’allargamento della compagine sociale le Bcc possono finalmente supportare a pieno lo sviluppo delle economie locali, e possono raggiungere più facilmente adeguati livelli di patrimonializzazione; in senso conforme cfr.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 34 del T.u.b., come rilevato, quindi, l’unico limite legale all’ingresso nella compagine sociale di una Bcc è oggi rappresentato dal legame del potenziale socio con il territorio di competenza della banca medesima. Da un lato, perciò, si sono “annacquati” i requisiti soggettivi necessari per diventare soci, giacché non è più necessaria l’appartenenza a determinate categorie professionali, dall’altro lato, però, si assoggetta inderogabilmente l’ingresso nell’azionariato al legame con l’area geografica di riferimento dell’istituto bancario (120).

Tale previsione, a ben vedere, consolida ulteriormente il carattere localistico di tali istituti di credito, il quale si estrinseca con apposite limitazioni operative su base territoriale, ma si accentua ancor di più mediante la necessaria presenza nella compagine azionaria di soggetti appartenenti obbligatoriamente ed esclusivamente al medesimo territorio della banca (121).

In questo senso, si è osservato (122) che le limitazioni circa la composizione della compagine sociale rientrano nel c.d. “localismo corporativo”, che si contrappone e si integra con il c.d. “localismo operativo” di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, (su cui si veda infra), caratteri che, unitamente, determinano che l’attività bancaria delle Bcc possa essere svolta solo sul proprio territorio nei confronti di soggetti allo stesso appartenenti.

Occorre rilevare, inoltre, che il legame del singolo socio con il territorio di insediamento della Bcc è stato inteso dalla Banca d’Italia, nelle Istruzioni di Vigilanza, secondo un’accezione piuttosto ampia, tanto che per “operare con carattere di continuità” è sufficiente la costituzione in loco di un “centro di interessi” da parte CAPRIGLIONE, Cooperazione di credito e Testo Unico bancario, cit., p. 30 ss, secondo il quale la mera appartenenza al territorio di insediamento della Bcc quale requisito necessario e sufficiente per divenire socio della stessa rappresenta una scelta legislativa che denota la propensione del legislatore ad allargare la base sociale di tali istituti di credito.

120 Così COSTI, L’ordinamento bancario, cit., p. 410 ss, il quale rileva altresì che il requisito territoriale dei soci non è più “ancorato a criteri burocratico – amministrativi (il Comune), ma alla zona di operatività della cassa, determinata dallo statuto”.

121 In questo stesso senso si veda CAPRIGLIONE, Cooperazione di credito e Testo Unico bancario, cit., p. 30 ss, secondo il quale la disposizione di cui all’art. 34 comma 2º T.u.b. è finalizzata a salvaguardare il localismo favorendo nel contempo la patrimonializzazione della banca.

dell’aspirante socio. Tali interessi, più nel dettaglio, secondo la Banca d’Italia (123), “possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell’esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca)”. Da ciò deriva anche che “nel rispetto di tali requisiti, le banche di credito cooperativo possono acquisire soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale (124)”.

La disposizione di cui all’art. 34 comma 2º del T.u.b. ha, tuttavia, il pregio di rafforzare significativamente il legame della banca con il proprio territorio, posto che qualunque soggetto di diritto attivo nella zona della Bcc può divenire azionista di quest’ultima; ne deriva che soci della Bcc possono essere anche altre diverse Banche di Credito Cooperativo con territorio parzialmente coincidente, ma anche enti pubblici e privati sensibili allo sviluppo dell’economia territoriale (125).

In vero, non ci si può esimere dal sottolineare come i limiti di cui all’art. 34 comma 2º del T.u.b. siano facilmente eludibili da soggetti interessati a entrare nell’azionariato di una Bcc, per esempio mediante il cambio di residenza o il trasferimento di sede.

E’ altresì vero, però, che eventuali limiti all’acquisizione dello status socii basati sull’appartenenza del singolo aspirante azionista a determinate categorie professionali, economiche o sociali possono essere inserite in apposite clausole dello statuto. In tale caso, lo statuto deve, tuttavia, rispettare il disposto dell’art. 2527 comma 1° c.c. per cui i criteri di selezione dei soci devono essere “non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta”. Dette limitazioni statutarie devono, peraltro,

123 Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II; sul punto si veda L.F. PAOLUCCI, Commento all’art. 34 T.u.b., cit., p. 408 ss, il quale, richiamando autorevole dottrina, sottolinea che questa impostazione “liberista” della Banca d’Italia ha attirato diverse critiche posto che l’operatività richiesta dal T.u.b. sembra essere fattispecie ben diversa rispetto alla proprietà immobiliare, in quanto tale statica.

124 Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

conciliarsi, in ogni caso, con la previsione contenuta nelle Istruzioni di Vigilanza secondo cui le Bcc devono adottare “politiche aziendali tali da favorire l’ampliamento della compagine sociale (126)”.

Il legislatore del T.u.b. è apparso molto sensibile al corretto funzionamento del meccanismo di formazione della compagine sociale delle Bcc, al punto di prevedere, all’art. 144, sanzioni ad hoc da applicare in caso di irregolarità nell’ammissione di soci non legittimati. Più nel dettaglio, detto articolo, al primo comma, stabilisce che “nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 25.822 per l’inosservanza” della citata disposizione di cui all’art. 34 comma 2º del T.u.b.