• Non ci sono risultati.

LA DISCIPLINA E LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE ATTUALI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

5. Le azioni delle Banche di Credito Cooperativo

6.4. La perdita dello status socii

Esattamente come nelle società cooperative di diritto comune, anche nelle Bcc lo

status socii si perde per le medesime ragioni, ossia morte, esclusione e recesso del socio.

Occorre precisare che in tutti questi casi la cessazione della qualità di socio di un determinato soggetto deve essere annotata sul libro soci. A partire dal momento in cui si verifica l’evento che determina la perdita dello status socii si instaura una situazione di quiescenza che è presa in apposita considerazione anche dallo statuto – tipo delle Bcc all’art. 12, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle disposizioni del Codice Civile.

Con riferimento alla morte, l’art. 2534 c.c. statuisce, infatti, che gli eredi abbiano diritto al rimborso delle azioni. Tuttavia, la norma lascia anche la possibilità di prevedere all’interno dello statuto la facoltà per gli eredi provvisti dei requisiti per acquisire lo status

socii di subentrare al de cuius nella compagine sociale della cooperativa Ad ogni modo, se

gli eredi del socio defunto sono più di uno, essi devono nominare un rappresentante comune che tenga i rapporti con la società.

Ne consegue che in caso di morte di un socio potranno verificarsi quattro diverse ipotesi: 1) gli eredi o il loro designato chiedono al consiglio di amministrazione, che

132 Si veda al riguardo L.F. PAOLUCCI, Il governo nelle società cooperative, in Le società cooperative, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2012, p. 129.

acconsente, di entrare nella compagine sociale; 2) gli eredi o il loro designato chiedono al consiglio di amministrazione di entrare nella compagine sociale della Bcc, ma il consiglio di amministrazione rigetta la richiesta con decisione motivata e messa a verbale consiliare; 3) gli eredi o il loro designato comunicano di non volere subentrare nella posizione di socio; 4) gli eredi rimangono inerti. La deliberazione consiliare di rigetto della richiesta di ammissione, così come la comunicazione degli eredi di non voler subentrare al de cuius nella compagine sociale e il decorso di un anno dalla morte del socio senza che gli eredi medesimi pongano in essere nessuno dei comportamenti summenzionati sono circostanze idonee a determinare la cessazione della predetta situazione di quiescenza con la conseguente necessità per la società di procedere alla riduzione del capitale per somma corrispondente al valore della partecipazione detenuta dal socio defunto (133).

Parimenti, anche l’esclusione del socio dalla Bcc rappresenta una delle fattispecie dalle quali deriva la perdita dello status socii. Al riguardo, l’art. 2533 c.c. elenca le cause di esclusione del socio dalle cooperative di diritto comune, richiamando quelle previste dall’atto costitutivo, le gravi inadempienze delle obbligazioni previste ex lege, dal contratto sociale, dal regolamento e dal rapporto mutualistico, la mancanza o la perdita dei requisiti necessari per partecipare alla società, poi ancora l’interdizione, l’inabilitazione, la condanna ad una pena da cui deriva l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, il perimento di una res conferita a capitale prima del passaggio di proprietà della stessa in capo alla banca, e infine il fallimento del socio.

In base all’art. 14 dello statuto – tipo delle Bcc, il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci: 1) che siano privi dei requisiti di cui all’art. 6 dello statuto – tipo medesimo, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 7; 2) nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell’esercizio dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori sindaci o di

133 Per una disamina di questi aspetti della disciplina si veda TILLI, Guida alla normativa delle Banche

direttori. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che: a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con essa; b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

Infine, avendo riguardo all’istituto del recesso quale causa della perdita della qualità di socio, giova ricordare che l’art. 2532 c.c. prevede che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo e che il recesso non può essere parziale. Inoltre, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Infine, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non prevedano diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

A tale proposito, lo statuto – tipo delle Bcc prevede che oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché nell’ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all’art. 6. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società. Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la società.

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve. Le somme non riscosse entro

cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla società ed imputate alla riserva legale.