LA DISCIPLINA E LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE ATTUALI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
7. L’operatività delle Banche di Credito Cooperativo
7.2. Il localismo come impostazione strutturale ed operativa delle Banche di Credito Cooperativo
Il secondo elemento strutturale caratterizzante le Bcc, unitamente al principio della prevalenza nell’erogazione del credito a favore dei soci, è, come anticipato, rappresentato dal c.d. localismo.
Il localismo delle Bcc si estrinseca, dal punto di vista imprenditoriale, in due diverse modalità, una per così dire indiretta e una diretta (190).
Indirettamente, la previsione per cui i soci delle Bcc debbono risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza di tali banche (191), unitamente all’obbligo per le medesime di erogare il credito prevalentemente nei confronti dei propri soci determina che gli impieghi delle Bcc siano, di regola, prevalentemente concessi a soggetti attivi a vario titolo sul territorio di appartenenza della stessa banca (192). Ciò, come rilevato, può venire meno solo in casi eccezionali, ossia qualora più del 50% delle attività di rischio sia destinato ad attività a ponderazione zero, e forse anche qualora Banca d’Italia, per ragioni di stabilità dell’istituto, consenta, per un determinato periodo, l’esercizio del credito prevalentemente verso non soci, e quindi, verosimilmente, anche verso soggetti estranei al territorio di competenza della banca.
Di contro, incide in via diretta sulla individuazione della zona di operatività delle Bcc l’obbligo previsto dalle Istruzioni di Vigilanza di concentrare l’esercizio dell’attività bancaria all’interno di una determinata area territoriale (193). Più nel dettaglio, le Istruzioni
190 Si tratta di ciò che OPPO, Credito cooperativo e testo unico sulle banche, cit., p. 35 ss, con la consueta genialità espressiva definisce “localismo corporativo” e “localismo operativo”.
191 Sul punto si veda CASTIELLO, Commento all’art. 34 T.u.b., cit., p. 124 ss.
192 L’effetto derivante dal connubio tra vincoli operativi localistici e mutualità prevalente, secondo DE LILLO, Commento all’art. 33 T.u.b., cit., p. 111 ss, consiste nell’attribuzione alle Bcc del ruolo di strumenti di sviluppo delle economie zonali; si veda in senso conforme anche CAPRIGLIONE. Le banche
cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive, cit., p. 162 ss.
193 Sul punto cfr. L.F. PAOLUCCI, Commento all’art. 34 T.u.b., cit., p. 408 ss, il quale evidenzia che il localismo c.d. operativo non è disciplinato nel T.u.b., poiché il legislatore ha delegato alla Banca d’Italia il compito di fissare dei criteri per l’individuazione e la determinazione delle aree territoriali di competenza delle singole Bcc, le quali devono, successivamente, trovare apposita indicazione negli statuti di tali società. L’A. rileva, però, che la predetta delegificazione prevista dall’art. 35 comma 2º del T.u.b. è stata fortemente criticata per i profili di possibile incompatibilità con la riserva di legge in materia di iniziativa economica stabilita dall’art. 41 della Costituzione; cfr. anche BELLI – MAZZINI, Le
dettate dalla Banca d’Italia stabiliscono che le Banche di Credito Cooperativo indichino nel proprio statuto una determinata zona di competenza territoriale (194). La zona di competenza territoriale, secondo le predette Istruzioni di Vigilanza, ricomprende i comuni ove la banca ha le proprie succursali nonché i comuni ad essi limitrofi. La Banca d’Italia ha precisato che fra tutti questi comuni deve esistere contiguità territoriale (195), anche se possono essere previste sedi distaccate (196) caratterizzate dal fatto di essere insediate in comuni non ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono, però, essere nominativamente indicati nello statuto (197), e, in tale caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi. L’Autorità di Vigilanza ha, a tale proposito, stabilito che per l’apertura di sedi distaccate è necessario che la Bcc: a) abbia posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci; b) sia in linea con la disciplina in materia di coefficienti patrimoniali
banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il localismo, cit., p. 445 ss, i quali segnalano un fumus di
incompatibilità della normativa sulle Bcc in materia di limiti territoriali all’operatività con il diritto europeo e i principi di libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi in esso contenuti.
194 Le banche di credito cooperativo non possono installare sportelli automatici A.T.M. fuori della zona di competenza territoriale. Non sono soggetti a limitazione territoriale i “Points of sale -
P.O.S.”.
195 Il requisito della contiguità territoriale non ricorre nelle ipotesi in cui due o più comuni siano separati tra loro dal mare. Le banche di credito cooperativo possono estendere la propria operatività in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, limitrofi alla propria zona di competenza territoriale, attraverso l’apertura di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi in base al Titolo III, Capitoli II e III, delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. L’operatività in paesi esteri non rientranti nella zona di competenza territoriale resta soggetta, ovviamente, ai limiti fissati per l’operatività fuori zona in base a quanto previsto nelle Istruzioni di Vigilanza Titolo VII, Capitolo I.
196 Cfr. ancora BELLI – MAZZINI, Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il localismo, cit., p. 456 ss, dove si rileva che il termine sede distaccata utilizzato dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni di Vigilanza ha un significato diverso rispetto a quello di succursale, in quanto non indica una semplice articolazione dell’impresa sul territorio, ma incide direttamente sulla struttura societaria della Bcc. Ciò deriva dal fatto che tra i requisiti richiesti per l’apertura di una sede distaccata vi è anche la presenza di una compagine azionaria di riferimento in loco composta da almeno 200 soci appartenenti al territorio di insediamento della stessa. Ne consegue che la sede distaccata risulta essere “un parto della normativa secondaria”, nonché un istituto sconosciuto tanto al diritto italiano quanto a quello comunitario.
197 Secondo CASTIELLO, Commento all’art. 35 T.u.b., cit., p. 144 ss, la prescrizione per cui i Comuni di insediamento delle sedi distaccate delle Bcc devono essere nominativamente indicati nello statuto delle stesse non appare condivisibile, in quanto impone di procedere a modifiche statutarie ogni qualvolta si decida di ampliare o restringere l’area di operatività.
obbligatori; c) abbia una situazione organizzativa ed un sistema dei controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento (198).
La sopradescritta impostazione adottata dalla Banca d’Italia con riferimento all’area geografica di operatività delle Bcc risulta più convincente di quanto stabilito dalla disciplina previgente contenuta nel T.u.c.r.a., laddove era previsto che le Cra potessero operare unicamente nel Comune di insediamento e nei Comuni limitrofi (199). Più nel dettaglio, il legislatore del T.u.b. e la Banca d’Italia, modificando l’impostazione della disciplina precedente, hanno dimostrato di avere preso atto della circostanza per cui i territori di operatività delle Bcc, dal punto di vista economico, non sempre rientrano perfettamente all’interno dei rigidi confini geografici dei singoli Comuni di insediamento di tali istituti creditizi. In altre parole, grazie alla possibilità di ampliare l’area geografica di operatività della singola Bcc oltre i confini comunali si consente a tali banche di mettersi al servizio di territori intercomunali, (ma in certi casi anche interprovinciali o addirittura interregionali), che presentano analogie e connessioni sotto il profilo socio – economico.
Nonostante l’ampliamento rispetto al passato delle zone di operatività potenziale delle singole Bcc, tuttavia, permane ancora oggi la regola che non consente loro, come avviene per le altre tipologie di banche, di collocare liberamente sull’intero territorio nazionale proprie succursali in base a valutazioni strategico – imprenditoriali effettuate dal management della società bancaria. Ne consegue, all’evidenza, che la anzidetta scelta politico – legislativa di continuare a circoscrivere (seppure con meno rigidità che in passato) l’area territoriale di operatività delle Bcc non è priva di effetti sull’esercizio dell’attività bancaria da parte delle stesse. Detti effetti, secondo chi scrive, non sono,
198 Al riguardo cfr. BELLI – MAZZINI, Le banche di credito cooperativo verso una nuova mutualità? Il
localismo, cit., p. 456 ss, i quali si mostrano critici nei confronti della disciplina sulle sedi distaccate, in
quanto per aprirne una la Bcc deve, tra l’altro, avere precostituito una rete di rapporti di clientela significativa con i residenti, ma ciò è, a sua volta, fortemente ostacolato dalle disposizioni delle Istruzioni di Vigilanza che limitano l’operatività con soggetti estranei all’area territoriale di insediamento della Bcc. La difficile via di uscita da questo rebus è rappresentata dall’implementazione delle attività di raccolta del risparmio con clienti residenti nelle aree in cui si intende aprire la sede distaccata.
199 Per una compiuta esegesi dell’evoluzione della disciplina bancaria relativa alla determinazione delle aree di operatività delle Cra prima e delle Bcc poi si veda CASTIELLO, Commento all’art. 35 T.u.b., cit., p. 143 ss.
però, necessariamente negativi e, in quanto tali, pregiudizievoli per tali banche. Infatti, se, da un lato, questa impostazione limita, inesorabilmente, le prospettive di crescita dimensionale delle Bcc singolarmente considerate (200), dall’altro lato, non può, però, non essere evidenziato che la delimitazione dello spazio operativo di detti istituti creditizi salvaguarda il radicamento degli stessi sul proprio territorio nonché la loro vocazione localistica (201). Ciò che, a sua volta, consente al singolo istituto di avere una profonda e completa conoscenza del tessuto socio – economico del proprio territorio e della comunità ivi insediata, con positive ricadute sulle strategie aziendali di erogazione del credito (202). In conclusione, quindi, l’obbligo di circoscrivere l’operatività bancaria a limitate aeree territoriali predeterminate, se ben affrontato dal management delle Bcc, può rappresentare un vero e proprio valore aggiunto per questi istituti di credito rispetto ai
competitors di maggiori dimensioni e attivi su aree geografiche più estese (203).