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LA DISCIPLINA E LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE ATTUALI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

5. Le azioni delle Banche di Credito Cooperativo

6.2. Il c.d. principio della porta aperta

Le società cooperative sono storicamente e strutturalmente caratterizzate dall’operatività del c.d. principio della porta aperta, in ragione del quale soggetti estranei alla compagine sociale in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dallo statuto possono acquisire lo status socii previa autorizzazione in tale senso da parte dell’organo amministrativo. In altre parole, l’ammissione di nuovi soci non determina una modificazione dell’atto costitutivo. Ciò, a ben vedere, è reso possibile dal connesso principio della variabilità del capitale sociale, per cui il suo aumento o la sua riduzione derivanti dall’ingresso o dall’uscita di soci non implicano, come rilevato, interventi di adeguamento dell’atto costitutivo. In questo senso, l’art. 2528 c.c., per quanto concerne le cooperative di diritto comune, prevede che “l’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato”.

In vero, però, coloro che possiedono i requisiti necessari per acquisire lo status socii non sono, per ciò stesso, titolari di un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ammessi nella compagine sociale (127), ma semmai di un’aspettativa giuridicamente

126 Cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo I, Sezione II.

127 Così PINNA, Commento all’art. 2524 c.c., in Il nuovo diritto delle società, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2011, p. 1544 ss.

tutelata, la quale può determinare il sorgere di un diritto al risarcimento del danno a seguito di un illegittimo provvedimento di diniego (128).

Con specifico riferimento all’ammissione nell’azionariato delle Bcc, l’art. 34 comma 6º del T.u.b. rinvia alla disciplina di cui all’art. 30 comma 5º del medesimo decreto, in materia di Banche Popolari (129), ai sensi del quale “le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa”. Tale disposizione aggiunge, inoltre, che “il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio”. Il suddetto quinto comma si conclude precisando che “l’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta”.

In tale contesto le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia prevedono che “l’ammissione e il recesso dei soci sono regolati dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative”. L’autorità di vigilanza ha precisato, altresì, che “lo statuto stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione delibera sulle domande di ammissione a socio”. A tale riguardo, “se risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di

128 Così L.F. PAOLUCCI, Commento all’art. 2528 c.c., in Codice delle Cooperative, a cura di L.F. Paolucci, Torino, 2005, p. 82 ss, il quale sottolinea che dopo la riforma del diritto societario, il legislatore ha disciplinato in modo più analitico il principio della porta aperta, rafforzando l’obbligo della società di renderne effettiva l’osservanza e modificando la posizione giuridica dell’aspirante socio mediante l’introduzione di un procedimento che riconosce a quest’ultimo un’aspettativa giuridicamente tutelata all’ingresso nella compagine sociale; cfr. inoltre L.F. PAOLUCCI, Le società cooperative dopo la riforma, Padova, 2004, p. 49 ss, in cui si rileva che il diritto dell’aspirante socio al quale è negata l’ammissione nella compagine sociale di ottenere una pronuncia motivata da parte degli amministratori e la conseguente attivazione di un meccanismo di reclamo interno contro la decisione di rifiuto costituiscono un rafforzamento delle garanzie a favore del medesimo aspirante socio, che si realizza principalmente nell’obbligo per gli amministratori di considerare nel giudizio di ammissione l’interesse del terzo, sia pure nei limiti dell’apprezzabile sacrificio dell’interesse sociale.

129 Cfr. L.F. PAOLUCCI, Commento all’art. 34 T.u.b., cit., p. 411 ss, il quale sottolinea che la disciplina del gradimento nelle Bcc è stata modificata dal d. lgs. n. 342 del 1999, il quale ha previsto il rinvio alla disposizione relativa alle Banche Popolari.

ammissione a socio, la Banca d’Italia può obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto”.

Esattamente come per le cooperative di diritto comune, quindi, nemmeno l’aspirante socio di una Bcc risulta essere titolare di un vero e proprio diritto ad acquisire lo status socii (130). Deve escludersi, inoltre, l’eventualità della scissione tra diritti patrimoniali e diritti corporativi in caso di mancata concessione del gradimento così come avviene per le Banche Popolari (131).

L’art. 6 dello statuto – tipo delle Bcc, in conformità alla normativa richiamata prevede che “possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative”.

Allo stesso modo, sono dettate, però, delle limitazioni all’acquisto della qualità di socio; a tale fine, l’art. 7 dello statuto – tipo stabilisce che “non possono fare parte della società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti; b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la società; d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la società o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti”.

E’ lo statuto di ogni singola Bcc che regolamenta anche la procedura di ammissione di nuovi azionisti. A tale scopo, l’art. 8 comma 1° dello statuto – tipo prevede che “per l’ammissione a socio, l’aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente

130 Cfr. ex multis CASTIELLO, Commento all’art. 34 T.u.b., cit., p. 132 ss.

131 Così L.F. PAOLUCCI, Commento all’art. 34 T.u.b., cit., p. 411 ss, il quale richiamando autorevole dottrina, rileva che “non essendo le azioni di banca di credito cooperativo destinate alla quotazione di borsa, non si pongono qui quei problemi relativi al contrasto tra trading nei mercati finanziari e limiti circolatori concernenti anche i soli diritti patrimoniali”.

statuto o richieste dalla società in via generale”. Più nel dettaglio, il successivo secondo comma aggiunge che “il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente alla formazione provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell’importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio”.

Deve rilevarsi, altresì, che per entrare nell’azionariato di una Bcc è necessario che i nuovi soci sottoscrivano almeno un’azione della società cooperativa, eventualmente previo versamento del c.d. sovrapprezzo, ossia di un importo ulteriore rispetto al valore nominale delle azioni. Detto sovrapprezzo è previsto e determinato annualmente dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, coerentemente con le politiche aziendali, le quali devono mirare all’ampliamento della compagine sociale.