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Caso operativo: “La rivalutazione delle partecipazioni”

2.2 La “cessione di partecipazioni”: profili civilistico-fiscali

2.2.3 Caso operativo: “La rivalutazione delle partecipazioni”

Un profilo particolare estremamente importante in tema di cessione di partecipazioni riguarda la così detta “riqualificazione delle partecipazioni154”. Questa possibilità,

introdotta per la prima volta con gli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, consente a particolari tipologie di detentori di partecipazioni in società non quotate, di poter optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata sfuggendo così alla tassazione ordinaria già analizzata in precedenza.

Per comprendere però questa disciplina è opportuno procedere con ordine.

153 Da “Consiglio Nazionale Del Notariato”, Studio n. 170-2011/T.

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Innanzi tutto i titolari delle quote devono necessariamente essere “persone fisiche” che a seguito della cessione non realizzerebbero “reddito di impresa”, “società semplici” oppure “enti non commerciali” e come già precisato, le partecipazioni non devono essere relative a società quotate in borsa.

Da un punto di vista squisitamente operativo sarà necessario procedere alla redazione di una “perizia giurata” da parte di un esperto che ridetermini il valore dell’azienda e contestualmente il valore delle partecipazioni. Successivamente poi il titolare delle partecipazioni verserà un’imposta sostitutiva, calcolata sul valore delle partecipazioni risultante dalla perizia, realizzando così un vero e proprio “affrancamento”.

Ciò che in altre parole si andrà a fare esercitando questa opzione è far emergere, prima della cessione, quei plusvalori latenti155 che nel corso del tempo si sono formati e che in sede di ordinaria cessione di partecipazioni sconterebbero una tassazione decisamente più importante.

Infatti l’imposta sostitutiva attuale, così come è stata rideterminata dal legislatore con la Legge di Stabilità del 2015, ammonta all’8% sulle partecipazioni qualificate, e al 4% sulle partecipazioni non qualificate detenute alla data del 01/01/2015. Mentre come già visto in precedenza la cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa sconterebbe ordinariamente una tassazione del 49,72% in caso di partecipazione qualificata, e una imposta sostitutiva del 20% in caso di partecipazione non qualificata.

Il vantaggio percentuale risulta quindi palese. Vi sarà pertanto convenienza, laddove si abbia intenzione di procedere con una cessione di partecipazioni e ovviamente laddove via sia la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa, di procedere con tale “rivalutazione” e conseguente “affrancamento” tramite pagamento di imposta sostitutiva.

Precedentemente ho affermato che le aliquote attuali dell’imposta sostitutiva sono state rideterminate dalla Legge di Stabilità del 2015; in effetti questa particolare disciplina è stata oggetto di molteplici interventi da parte del legislatore.

Come si evince da un articolo del “Sole 24 Ore” del Maggio 2012, tale disciplina veniva reintrodotta dall’art. 7 co. 1 lett. dd) del Dl 70/2011, con delle aliquote che però erano fissate nella misura del 4% e del 2%, rispettivamente per partecipazioni qualificate e non qualificate:

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[…] Resta poco più di un mese per beneficiare della rivalutazione di terreni e

partecipazioni. Il 2 luglio scade infatti il termine per asseverare la perizia di

stima e versare l’intero importo o la prima rata dell’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento, per ridurre il carico fiscale delle cessioni. Chi ha perfezionato la rivalutazione del 2011 deve compilare i quadri del modello Unico 2012 per indicare le principali informazioni dell’affrancamento. […] L’articolo 7, comma 1, lettere dd) e seguenti del Dl 70/2011 (decreto sviluppo) ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Questa agevolazione, prevista originariamente dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, è stata riproposta più volte con numerosi interventi legislativi. Trattandosi di un’agevolazione volta ad azzerare o quantomeno a ridurre le plusvalenze previste dagli articoli 67 e 68 del Tuir, possono beneficiare della rivalutazione: le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime di impresa; le società semplici e i soggetti assimilati; gli enti non commerciali. […] La rivalutazione riguarda le partecipazioni societarie non quotate, qualificate o meno […]. Si perfeziona con l’asseverazione di una perizia di stima del valore del bene redatta da professionisti abilitati e con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per quelle non qualificate. […] I soggetti abilitati alla redazione delle perizie di stima delle partecipazioni societarie sono gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti.[…]156

.

Attualmente quindi la nuova Legge Finanziaria nel rideterminare le aliquote fissa anche nella data del 30/06/2015 il termine ultimo entra il quale effettuare le rivalutazioni e versare l’imposta sostitutiva:

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto ancora una volta la riapertura della possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/1986 (Tuir).

Tale opportunità è stata prevista per le partecipazioni non quotate e per i terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa e se posseduti alla data dell’ 01/01/2015 con redazione delle perizie di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva da effettuare entro il 30.06.2015; in questa riapertura però il costo per la rivalutazione è più elevato rispetto al passato. Viene infatti previsto l’aumento del 100 per cento delle imposte sostitutive del 2 e del 4 per cento, che così

risultano incrementate rispettivamente al 4 e all’ 8 per cento157 .

156 Articolo da Sole24Ore, n. 146, di Lunedì 28/05/2012, a cura di Siro Giovagnoli ed Emanuele Re. Il corsivo presente nella citazione è personale.

157 Fiscal Focus, circolare di aggiornamento professionale, n. 15 del 16/01/2015. Il grassetto presente nella citazione è dell’autore.

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Come ho già affermato quindi il primo passo per poter optare per un tale regime è l’effettuazione da parte di un esperto di una perizia che determini il valore dell’azienda e delle sue partecipazioni. È noto che in via ordinaria la plusvalenza venga determinata sottraendo al valore di perizia, ovvero a quello di vendita, il valore netto contabile della partecipazione stessa. Qualora però, in virtù dell’esercizio di questo regime agevolativo, il valore netto contabile delle partecipazioni sia già stato adeguato al valore di perizia, e la plusvalenza sia già stata realizzata e assoggettata a imposta sostitutiva, in sede di cessione il valore di vendita e quello netto contabile coincideranno e la loro differenza pari a “0” non darà origine a nessuna plusvalenza fiscalmente rilevante.

Durante la mia esperienza di tirocinio professionale ho avuto la possibilità di assistere proprio alla redazione di una perizia di stima per la rideterminazione del valore delle partecipazioni al fine di assoggettarle, in prospettiva di un’imminente cessione, a imposta sostitutiva agevolata. Tale scelta, in quanto tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa venivano rispettati dall’azienda cliente, ovviamente è stata fortemente consigliata dal Commercialista al fine di ottenere il notevole vantaggio fiscale visto.

Presento di seguito la perizia che ridetermina il valore dell’azienda. Il caso operativo in questione concerne una Società in accomandita semplice:

«Relazione di stima del valore di azienda per Rivalutazione quote»158

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione è diretta ad accertare il valore dell’azienda, comprensivo dell’avviamento, nell’ipotesi di cessione, al fine di procedere alla rivalutazione della partecipazione societaria detenuta dai soci.

METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

Si è fatto ricorso al metodo analitico: consiste nell’applicazione del metodo patrimoniale semplice che determina il valore in funzione delle singole attività e passività che compongono il patrimonio netto.

PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO

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Il patrimonio rettificato a valori correnti, è ottenuto partendo dal capitale netto contabile.

I costi pluriennali non riconducibili alle immobilizzazioni materiali o a quelle tecniche, sono stati ritenuti privi di valore.

ATTIVITÀ FISSE

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE

I beni sono stati valutati al valore di acquisizione al netto del normale deperimento per utilizzo.

In questa categoria di beni lo scrivente ha individuato le seguenti attività:

 Fabbricato valore di perizia € 714.400,00

 Macchinari valori di perizia € 10.000,00

 Autoveicoli valori di perizia € 40.000,00

 Mobili ed arredi valore di perizia € 10.000,00

Ai beni come sopra elencati, lo scrivente attribuisce complessivamente il valore di perizia di €774.400,00;

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI VERSO CLIENTI

Alla data odierna dalle schede contabili risultano crediti per € 30.000,00.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E CREDITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO

Alla data odierna non risultano disponibilità liquide né crediti Vs Istituti di credito.

ALTRI CREDITI

Dai documenti contabili non si rileva alcun credito alla data del 31.12.2014.

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 30.000,00

TOTALE ATTIVO € 804.000,00

DEBITI BREVE TERMINE

DEBITI VERSO FORNITORI

I debiti verso fornitori sono stati valutati al valore nominale risultante dalle schede contabili fornite dalla società.

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- Debito verso Alfa Spa € 2.409,84 - Debito verso Beta Spa € 1.298,73 TOTALE DEBITI VS FORNITORI € 3.708,57 DEBITI VS ISTITUTI DI CREDITO

- Banca di Credito Cooperativo conto corrente ordinario saldo alla data odierna 11 marzo 2015 € 107.284,72;

DEBITI TRIBUTARI

Dalle verifiche documentali condotte, non risultano debiti tributari; DEBITI DIVERSI

Dalle verifiche documentali esperite, lo scrivente non ha rilevato altri debiti;

TOTALE DEBITI BREVE TERMINE € 110.993,29

DEBITI AMEDIO/LUNGO TERMINE

Dalle verifiche documentali condotte non risultano debiti a lungo termine.

TOTALE PASSIVO € 110.993,29

TOTALE PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO € 693.006,71

VALORE FINALE E CONCLUSIONI

Alla luce delle precedenti considerazioni, che hanno illustrato i criteri di svolgimento della valutazione, gli obiettivi, i limiti riscontrati, il metodo impiegato e le altre circostanze che su di essa hanno inciso, lo scrivente in base all’art. 2, D.L. n. 282/2002, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), dopo aver seguito i criteri di valutazione indicati, tenendo conto che successivamente al 31 dicembre 2014, non risulta che si siano verificati ai fini valutativi fatti di rilievo, dichiara che il valore economico stimato della società equivale al valore arrotondato di € 690.000,00.

Il predetto valore pari a € 690.000,00 è da ritenersi congruo e cautelativo in relazione all’art. 2343 del Codice civile.

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- Socio 1, titolare di una quota nominale di € 41.316,00 pari al 33,33% del capitale € 230.000,00;

- Socio 2, titolare di una quota nominale di € 41.316,00 pari al 33,33% del capitale € 230.000,00;

- Socio 3, titolare di una quota nominale di € 41.316,00 pari al 33,33% del capitale € 230.000,00.

Il dato di cui sopra rappresenta la conclusione finale cui è pervenuto il sottoscritto perito con la serena coscienza di aver operato secondo giustizia.

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale.

San Vincenzo, 11 Marzo 2015»

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