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BREVETTI ESSENZIALI: QUALE RUOLO PER L’ANTITRUST?

3.2 Patent Ambush ed abuso di posizione dominante

3.2.1 Il caso Rambus

Con uno statement of objection207 del 2007, Rambus è stata accusata di abuso di posizione dominante per l'inottemperanza all'obbligo di

disclosure (dei suoi brevetti rilevanti e delle sue application pendenti)

durante il processo di standardizzazione promosso dall'organizzazione JEDEC208 in relazione ai cc. dd. DRAM209 chips, avendo preteso, una

volta sancita la "essenzialità" dei DPI detenuti, royalty eccessive nei confronti di tutti i costruttori di chip per memorie informatiche. Secondo la linea interpretativa della Commissione, "the conduct (...)

has necessarily influenced the standard process, in a context where suppression of the relevant information necessarily distorted the decision making process within a standard-setting body"210.

206 Per i commenti al caso Rambus, sia nella prospettiva europea che americana, si veda Giannaccari A., Il caso Rambus, in Mercato Concorrenza Regole, 2008; Tallman R., U.S. and E.U. Antitrust Enforcement Efforts in the Rambus matter: a

Patent Law Perspective, in The Intellectual Property Law Review, vol. 52, 2012;

Killick J., Berghe P., Rambus: An overview of the issues in the case and future

lessons for SSOs when designing IPR products, in

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=46f4124d-785e-4521-b51c-f52e338d3d39, 2010.

207 Gli statement of objection consistono nelle comunicazioni agli interessati delle risultanze istruttorie concernenti un procedimento in materia antitrust condotto dalla Commissione europea.

208 Joint Electron Device Engineering Council.

209 Dynamic Random Access Memory.

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L'abuso contestato non è stato ricondotto alla violazione della policy del JEDEC e all'imboscata brevettuale per se, quanto alla circostanza che l'impresa, traendo consapevolmente vantaggio dalla situazione di

lock in211 e sfruttando la posizione dominante che da ciò derivava, ha preteso delle royalty maggiori rispetto a quelle che si sarebbero applicate laddove vi fosse stata la disclosure212. Pertanto, qualora fosse stata rispettata la tempistica richiesta dall'obbligo di divulgazione, gli altri partecipanti al processo di standardizzazione avrebbero potuto optare sicuramente per altre tecnologie non coperte da diritti di privativa213.

A sostegno dell'impianto accusatorio presente nello statement of

objection sono stati considerati decisivi due fattori: I) la ricostruzione

ipotetica del comportamento dei membri della SSO, basata sull'assunto che la loro strategia fosse orientata a limitare i rispettivi costi di produzione; II) la disponibilità di tecnologie alternative in sede di negoziazione214.

211 Ibidem, p. 42: "[t]he Commission took the preliminary view that pursuant to its

business strategy, and notwithstanding: (i) its knowledge of the requirements of the JEDEC patent policy and of the underlying duty of good faith that is binding on a participant in a standard-setting process; and (ii) its awareness of the relationship between its patents and patent applications and JEDEC's standard-setting work, Rambus was indeed aware of the benefits of keeping its patent positions secret and intentionally did not disclose any patents or patent applications which related to the relevant JEDEC standards to JEDEC".

212 Ibidem, p. 43: "[i]n the preliminary assessment, the Commission considered that,

save for Rambus' alleged deceit, JEDEC Members were likely to have designed a "patent-free" standard around Rambus' patents. The Commission provisionally concluded that a number of factors pointed clearly in this direction".

213 Ibidem, p. 46.

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La Commissione, tuttavia, non ha verificato in concreto la presunta natura "eccessiva" delle royalty richieste da Rambus e non ha indicato quali specifiche tecnologie avrebbero potuto essere scelte in caso di corretta disclosure, nè ha accertato se la condotta posta in essere avesse effettivamente limitato la produttività o lo sviluppo tecnico della tecnologia concernente i DRAM chips, rafforzando così la posizione dominante indebitamente ottenuta.

Dinanzi alle difficoltà riscontrate nel corroborare gli effetti anticompetitivi del comportamento abusivo e al conseguente timore di vedere annullata in sede giurisduzionale una eventuale sanzione ex art. 102 TFUE, è comprensibile la decisione finale della Commissione di accettare gli impegni proposti da Rambus, consistenti nell'adozione di un tetto massimo (worldwide cap) sulle royalty inerenti alle future licenze dei propri brevetti “essenziali” allo standard215.

Determinazione quest’ultima, che non è stata esente da critiche e, anzi, è stata ravvisata una sorta di “mancanza di coraggio” il non aver considerato il patent ambush un abuso per se. Tale tesi, sostenuta in relazione al caso specifico da alcuni autorevoli autori216, non

215 Nello specifico, Rambus si è impegnata a non esigere royalty sugli standard legati alla tecnologia DRAM adottati da Jedec nel periodo in cui l’impresa era membro di tale organismo e nel richiedere una royalty massima pari all’1,5% (anziché del 3,5%) per le successive generazioni di standard adottati dalla SSO dopo che Rambus non ne faceva più parte.

216 Cfr. Culley D., Dhanani M., Dolmans M., Learning from Rambus - How to Tame

Those Troublesome Trolls, in The Antitrust Bullettin, vol. 57, 2012: "...the Commission could have defined a sui generis form of abuse, in addition to or instead of relying on the ban on excessive pricing, recognizing that the abuse in question was the last link of a chain of events, beginning with Rambus’s participation in JEDEC, its decision to leave JEDEC, its letter to JEDEC creating the misleading impression that Rambus had and would have no patent reading on the technology that JEDEC considered for the standard, and the adjustment of its

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considera però che l'effect based approach, adottato dalla Commissione nella valutazione dei comportamenti unilaterali ricadenti nell'art. 102 TFUE, implica la sussistenza di prove robuste che poggiano su un'approfondita analisi economica217, prove che, evidentemente, sono state ritenute nella fattispecie in esame inidonee a resistere in sede giurisdizionale. Inoltre, la dottrina ha opportunamente osservato che la Commissione avrebbe omesso di dimostrare l’esistenza della posizione dominante in capo a Rambus al tempo in cui quest’ultima aveva intenzionalmente celato i propri SEPs218. Ove l’accertamento avesse dato esito positivo, ciò avrebbe consentito di risolvere in radice, nel caso specifico, il problema legato all’applicazione della normativa sull’abuso di posizione dominante in un contesto in cui la tecnologia “incriminata” non era ancora divenuta “essenziale” ed inclusa nello standard. Infatti l’omessa disclosure e la contestuale sussistenza della posizione dominante avrebbero potuto integrare la fattispecie di cui all’art. 102 TFUE.

Non vi è dubbio che l’esito del caso Rambus ha confermato le difficoltà applicative dell’art. 102 TFUE alle condotte omissive messe patent claims based on the information received from Secret Squirrel—all of which occurred before the industry was locked in and before Rambus became dominant as a result— and continuing with Rambus’s decision to demand royalties for its patents once the industry was locked in. At the time Rambus demanded royalties, it was dominant. It is arguably an abuse of that dominance to demand royalties at all after a patent ambush in the context of a situation where JEDEC would have chosen a different technology and Rambus would have collected no fee whatsoever had it informed JEDEC of its patent plans".

217 V. Commissione europea, Orientamenti sulle priorità della Commissione

nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, 2009.

218 Così Colangelo G., Il Mercato dell’Innovazione: Brevetti, Standards e Antitrust, p. 255, cit.

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in atto nella fase precedente alla definizione dello standard e, di conseguenza, ha rivelato l’inadeguatezza dello strumento antitrust nella repressione delle “imboscate brevettuali” qualora non si riesca a dimostrare concretamente l’onerosità delle royalty richieste all’esito del processo di standardizzazione. Allo stato, perciò, il rimedio percorribile per arginare il fenomeno del patent ambush appare quello della responsabilità contrattuale di civil law per violazione del principio di buona fede nelle trattative, insito nell'obbligo di

disclosure sottoscritto dalle imprese al momento dell'adesione alla

SSO219.

Pertanto una puntuale definizione delle policy interne alle SSOs, incoraggiata e stimolata anche dalle Autorità antitrust, potrebbe far fronte attraverso lo strumento regolatorio a questioni che eventuali interventi sanzionatori difficilmente affronterebbero in maniera risolutiva.